Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00161 presentata da PARLATO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940421

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere - premesso che: nella seduta del 13 aprile 1994 il CIPE ha deliberato in materia di "revisione e aggiornamento del programma triennale di interventi nella Regione Campania" di cui alla legge 18 aprile 1984 n. 80. Tale decisione fa seguito alla deliberazione del 28 dicembre 1993, con la quale erano stati adottati i criteri e le direttive per la riformulazione del suddetto Piano. I contenuti della deliberazione, assunta "in articulo mortis", possono essere cosi' sintetizzati: 1. Il programma triennale di interventi, provvisto di una risorsa di circa 862 miliardi, e' articolato in azioni di sviluppo nel cui ambito sono individuati specifici interventi, con vincolo di destinazione delle predette risorse per il cinquanta per cento a favore delle zone interne. Il programma triennale e' "progressivamente integrato sulla base della definizione dei progetti individuati", fino alla concorrenza del limite della disponibilita'. 2. Il soggetto individuato per l'esecuzione di ciascun intervento sulla base della propria competenza istituzionale ed idoneita' tecnica, provvede alla sua esecuzione e sovrintende all'attuazione dei conseguenti interventi. 3. Al programma triennale '94-'96 e' dato avvio per i sottoelencati progetti: a) l'Ente Ferrovie dello Stato provvede al progetto di razionalizzazione e sviluppo del sistema dei trasporti articolato nei subprogetti: funzionalizzazione della mobilita' nell'area metropolitana di Napoli; integrazione dei collegamenti nelle aree interne della Regione; b) la Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) provvede al progetto delle azioni integrate di sostegno delle attivita' produttive insediate nei nuclei industriali delle aree interne della Campania; c) la Gepi s.p.a. provvede al progetto delle azioni integrate di sostegno dell'apparato industriale esistente nelle aree costiere della Campania, con particolare riferimento al polo aeronautico e aereospaziale, al polo trasportistico al distretto industriale del "sistema moda"; d) l'ILVA s.p.a. provvede al progetto delle azioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli; e) l'Autorita' di Bacino del Volturno provvede al progetto di riordino per la gestione integrata del sistema delle reti idrico-potabili e del sistema della depurazione delle acque nell'area metropolitana di Napoli; f) la Insud spa provvede al progetto delle azioni di riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica in Campania. 4. I soggetti responsabili dei progetti per le azioni di sviluppo trasmettono al Ministro del Bilancio, entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera, i relativi programmi operativi. Per l'esecuzione di progetti il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 80/84 stipula, entro 45 giorni, con i sopracitati soggetti apposite convenzioni. In caso di inosservanza del termine provvede in via sostitutiva il Ministro del Bilancio, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 5. E' data inoltre attuazione, mediante convenzioni che il Presidente della giunta regionale provvede a stipulare con i soggetti attuatori entro 30 giorni dall'ammissione a finanziamento disposta dal CIPE con le modalita' e procedure fissate ai punti 7, 8 e 9 della deliberazione 28 dicembre 1993, ai seguenti interventi: a) Comune di Napoli: completamento della linea metropolitana di Napoli da piazza Vanvitelli a piazza Dante, entro il limite di 51 miliardi di lire quale quota a carico dei fondi di cui alla legge 80/84; b) ferrovie dello Stato spa; adeguamento tecnologico della linea ferroviaria metropolitana da Pozzuoli a Gianturco in Napoli, per una spesa previsionale di 35 miliardi di lire; c) Consorzio idrico intercomunale dell'Alto Calore: opere di interconnessione delle reti idriche e sistema di serbatoi, per una spesa previsionale di 10 miliardi di lire; d) Fondazione IDIS: Citta' della Scienza in Napoli, per una spesa previsionale di 35 miliardi di lire. Tutto cio' premesso, appare opportuno rilevare che: 1. La deliberazione CIPE del 13 aprile 1994 non definisce un programma di interventi, bensi' individua alcune azioni e soggetti cui non corrispondono ancora veri e propri progetti. Cosi' e', ad esempio, per la FICEI, la GEPI, l'INSUD, l'ILVA, l'Autorita' di bacino del Volturno. Non sono resi noti i criteri e le procedure attraverso i quali sono stati individuati tali soggetti attuatori, per i quali, evidentemente, si e' dato corso a consultazioni "separate" in sede ministeriale. Allo stato, peraltro, non risultano compiute istruttorie formali per i programmi ammessi a finanziamento, ne' espletate procedure di pubblicizzazione che consentissero ad eventuali soggetti interessati di formulare proposte e presentare progetti. 2. Che la deliberazione CIPE non costituisca altro che un generico documento d'intenti - frutto della "necessita'" di una affrettata - e forse clientelare - chiusura di legislatura - e' dimostrato dalla mancanza di un piano di riparto delle risorse. Esiste, come abbiamo visto, un vincolo di destinazione per le aree interne (il cinquanta per cento del totale delle disponibilita'), ma non si comprende se il vincolo si eserciti in rapporto agli interventi individuati oppure in rapporto ad interventi da individuare in un prossimo futuro. E' chiaro che queste condizioni di indeterminazione rendono materialmente impossibile qualsiasi configurazione di programma. 3. I quattro interventi per i quali sono indicati con precisione i fabbisogni finanziari sembrano aver percorso una sorta di "corsia preferenziale". Non e' noto: se questi progetti siano stati selezionati da un "parco-progetti" preesistente; chi e come abbia espresso, in via formale, esteso parere di conformita' e corrispondenza degli interventi finanziati alle direttive e criteri definiti dal CIPE il 28 dicembre 1993; come si sia giunti alla individuazione di soggetti attuatori aventi natura esclusivamente privatistica (IDIS - Citta' della Scienza) al di fuori di qualsiasi procedura di messa a gara, valida per la redaizone progettuale, oltre che per la realizzazione delle opere materiali (in palese difformita' con tutta la normativa sovraordinata, nazionale e comunitaria). 4. Esiste, infine un problema di conformita' e di coerenza delle azioni e dei programmi ammessi al finanziamento con il quadro generale delle iniziative per il completamento degli interventi di ricostruzione nelle aree terremotate. Come e' noto, l'articolo 4 della legge 80/84 stabiliva che le regioni Campania e Basilicata predisponessero "entro quattro mesi" i rispettivi programmi triennali di intervento 1985-87 per l'attuazione dei propri progetti regionali di sviluppo-piani di assetto territoriale. La Regione Campania, diversamente dalla Basilicata, ha lasciato trascorrere inutilmente il predetto termine, talche', come previsto dalla legge stessa, e' subentrato il potere sostitutivo del Ministro per il Mezzogiorno, che ha pero' nella sostanza recepito il programma tardivamente redatto dalla Giunta Regionale, proponendolo al CIPE che lo ha approvato con delibera del 2 maggio 1985. Il programma, affidato per la realizzazione al Presidente della Giunta, nelle vesti e con i poteri di Commissario straordinario di governo, e' stato proposto, otto anni dopo, per una revisione e aggiornamento. Al 1993 restavano da "riprogrammare" risorse per circa 882 miliardi. Il Consiglio Regionale della Campania approvava, cosi', una proposta di revisione del programma che la Direzione Generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del Bilancio giudicava non compatibile con le finalita' e i criteri dettati dalla normativa di riferimento. Si giungeva cosi' alla delibera CIPE del 28 dicembre 1993, che fissava le direttive per la riformulazione del programma triennale di interventi '94-'97. Intanto, la legge 23 gennaio 1992, n. 32 varava "disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76". La legge, cosi' come il decreto vincola prioritariamente, in linea di fatto come in linea di principio, l'impiego delle risorse disponibili alle esigenze abitative delle zone terremotate, subordinando a tale esigenza tutte le realizzazioni riferite ad interventi delle amministrazioni dello Stato nei medesimi territori, anche per quel che concerne la ricostruzione e ripartizione degli stabilimenti industriali e lo sviluppo industriale delle zone disastrate (articoli 27 e 39 del decreto-legge 76/90). Cio' detto, agli interroganti appare possibile svolgere alcune considerazioni: a) la legge 32/92, nello stabilire una scala di priorita', punta, evidentemente, a mobilitare le risorse disponibili soprattutto in direzione della risposta alle esigenze abitative nelle zone colpite dal sisma. E' facile prevedere che 4300 miliardi all'uopo stanziati si rivelino insufficienti, al punto da richiedere, in tempi brevi, una ulteriore integrazione finanziaria; b) la legge 80/84 nasce come complementare rispetto alla legge 219/81; e dunque, se il decreto-legge n. 76 del 1990 e la legge 32/92 costituiscono un "corpus" di riferimento in rapporto all'attualizzazione dell'insieme delle disposizioni in materia di ricostruzione delle aree terremotate, appare chiaro che la revisione dei programmi di cui alla legge 80 debba conformarsi ed adeguarsi al nuovo quadro normativo; c) gli interventi proposti nell'ambito della revisione del programma triennale di interventi non sembrano "accordati" ne' alla logica politica del completamento della ricostruzione, ne' alla filosofia di un credibile piano di sviluppo della Campania. Si e' in presenza di una sommatoria di idee progettuali riferite a criteri generalissimi e insoddisfacenti; ed esistono, infine, non pochi dubbi - come si e' detto - nel merito della legittimita' delle procedure seguite per definire le azioni e i soggetti attuatori -: considerato che il primo degli interroganti ha formulato richiesta di sospensione del procedimento di registrazione da parte della Corte dei Conti della deliberazione CIPE del 13 aprile 1994 avente ad oggetto "Revisione ed Aggiornamento del Programma Triennale di Interventi. Legge 18 aprile 1984, n. 80. Regione Campania", se non si ritenga, stante la evidente illegittimita' della deliberazione CIPE in questione, di revocarla. (4-00161)

Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto. Questo Ministero, succeduto nelle funzioni del cessato MISM (articolo 1 del decreto legislativo n. 96/1993), e' chiamato dalla legge n. 80/1984 articolo 4 comma 2, a svolgere attivita' sostitutiva a seguito delle inadempienze procedurali e di merito della regione Campania, relative ai compiti ad essa assegnati con il comma 1 della norma citata. In particolare la regione Campania ha lasciato decorrere inutilmente il termine perentorio di quattro mesi entro cui avrebbe dovuto definire, approvare e trasmettere per le successive determinazioni del CIPE il "Piano triennale di sviluppo" con annesso "Programma pluriennale di intervento"; inoltre la medesima regione, ancorche' tardivamente, ha approvato e proposto un mero elenco di opere senza aver predisposto il Piano triennale di riferimento e senza che esse avessero espliciti raccordi quanto meno con gli indirizzi di sviluppo comunque adottati dalla regione stessa ai fini dell'assetto economico-territoriale e per settori produttivi. Ragioni attinenti alla gravita' della situazione economica ed occupazionale ed al particolare momento politico hanno concorso a far si' che il CIPE il 2 maggio del 1985 disponesse il finanziamento degli interventi di spesa cosi' come proposti dalla regione, per un totale di 1.794 miliardi di lire. Cio' nonostante e pur in presenza di norme speciali e poteri straordinari concessi al Presidente della Giunta regionale, il programma di opere, a piu' di otto anni di distanza, e' risultato in larga parte inattuato, tanto da rendersi opportuna da parte della medesima regione Campania nel 1992 una richiesta di riprogrammazione per circa 882,5 miliardi di lire. Tale richiesta, peraltro, e' stata avanzata nelle forme della sostituzione di alcune opere del precedente elenco con altre, sempre in carenza di un Piano e di riferimenti espliciti agli indirizzi regionali di sviluppo. In tale stato di cose, permanendo il contrasto tra le istanze regionali e le disposizioni normative, su proposta di questo Ministero, il comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 28 dicembre 1993 ha approvato l'attivazione di una diretta iniziativa del suddetto Ministero competente, volta a rilanciare l'intervento per lo sviluppo in Campania con modalita' e termini conformi alla legge n. 80/84, sulla base di una rigorosa metodologia di "Programmazione per progetti". In tal senso, con il supporto di un apposito comitato tecnico di coordinamento, composto da funzionari di questo Ministero e della regione Campania, previa ricognizione degli atti regionali inerenti gli indirizzi di sviluppo, si e' proceduto ad individuare le azioni da attivare in relazione ad accertati "punti di blocco" dello sviluppo regionale, da rimuovere nell'ambito dei settori di intervento gia' individuati con la deliberazione CIPE del 18 dicembre 1993. E' evidente che per poter definire il programma degli interventi, secondo un procedimento sequenziale e trasparente, si rende indispensabile tradurre in progetti tecnicamente compiuti, sotto il profilo economico, finanziario e gestionale, gli indirizzi adottati dalla regione, ai quali riconnettere le azioni occorrenti a rimettere in moto lo sviluppo regionale rimuovendo gli accertati "punti di blocco" nei settori individuati; d'altra parte, la definizione di tali progetti di sviluppo non e' operazione sottoponibile a "confronti competitivi" di proposte fra soggetti indeterminati in quanto costituisce la fase di messa a punto operativa - e percio' parte integrante - del procedimento di programmazione di spettanza dell'Autorita' pubblica interessata, dalla conclusione della quale soltanto potra' conseguire la corretta individuazione degli interventi di spesa da affidare ad adeguati soggetti attuatori, con procedimenti pubblici di gara. Comunque, posto che la traduzione degli indirizzi regionali di sviluppo in progetti di azioni puntuali costituisce una operazione tecnica che richiede l'apporto di adeguate competenze specialistiche normalmente da reperirsi negli Enti strumentali della regione, poiche' queste sono mancate si e' provveduto, in via sostitutiva, a fare ricorso alle strutture tecniche di piu' diretto riferimento della amministrazione centrale nei vari settori, scelte sulla base della competenza istituzionale e dell'adeguatezza al ruolo di supporto tecnico ad esse affidato. In tal senso la deliberazione CIPE del 13 aprile 1994, sulla base di quanto fissato dalla precedente deliberazione 28 dicembre 1993, dispone la definizione dei progetti per le azioni di sviluppo, indicando il rispettivo responsabile tecnico. La redazione di detti progetti potra' dar corpo al Piano triennale di sviluppo, ora mancante, e comportera' una conseguente pronuncia del Comitato Interministeriale che consentira' di procedere nella individuazione coordinata e consequenziale degli interventi di spesa che formeranno il Programma secondo quanto stabilito dalla legge n. 80/84. Con riferimento a quanto rilevato nel punto 2 dell'interrogazione e, in particolare, alla "mancanza di un piano di riparto delle risorse" che renderebbe la deliberazione del Comitato Interministeriale un "generico documento di intenti" si fa presente che: nel procedimento di progrmmazione messo in atto, il "riparto" - come si e' detto - non puo' che scaturire dalla definizione tecnico-economico-finanziaria delle azioni da condurre, in base a cui possono qualificarsi e dimensionarsi i singoli progetti degli interventi di spesa; l'accorpamento per "categorie", "settori", "territori" concorrera' alla valutazione dell'equilibrio complessivo della manovra di piano (compresa la verifica dei vincoli di destinazione territoriale), ma sempre con riferimento al parco-progetti degli interventi individuati; ne consegue che l'anticipazione del "riparto delle risorse" sarebbe risultata un'operazione non giustificata ed in contraddizione con il metodo adottato; con la deliberazione del 13 aprile 1994, il CIPE ha approvato l'individuazione delle azioni che configurano l'articolazione del "Piano", dalla cui definizione operativa (i progetti per le azioni di sviluppo) conseguira' la motivata determinazione del programma di interventi. Con riferimento al punto 3 dell'interrogazione alla quale si risponde, riguardante l'individuazione di alcuni primi interventi di spesa, si comunica che: il procedimento adottato non comporta "in via di principio" che non possano riconoscersi subito interventi sicuramente in linea con i criteri ed i vincoli posti per la compiuta definizione delle azioni di sviluppo; in tal senso, se si escludono gli interventi posti a carico dei fondi di cui alla legge n. 80/84 da altre disposizioni di legge (opere per il G7 a Napoli) e da deliberazioni del CIPE precedenti quella del 28 dicembre 1993 (metropolitana collinare a Napoli), l'apposita ricognizione effettuata sulle proposte pervenute ha fatto riscontrare soli tre casi ammissibili nella fase in corso: per l'appunto, quelli indicati nella deliberazione in argomento; l'individuazione degli interventi, come si evince dal testo della deliberazione stessa (punto 6), non comporta di per se' il finanziamento, bensi' attiva la procedura istruttoria tecnica ed economica che, ove si concludera' favorevolmente, portera' ad una successiva deliberazione di ammissione al finaziamento da parte del CIPE. Per quanto concerne il punto 4, si fa presente, infine, quanto segue: i richiami fatti alla restante normativa dall'intervento volto alla ricostruzione e riparazione dei danni recati dai sismi del 1980 e 1981 e la presunta "complementarita' della legge n. 80/84 a tale normativa o a quella successiva" (legge n. 32/92), non appaiono conformi alla lettera ne' allo spirito ed alle finalita' del Titolo V della legge n. 219/81 e dell'articolo 4 della legge n. 80/84. Cio' in quanto sia il Titolo V che l'articolo 4 citati avevano ed hanno il precipuo intento di affiancare l'opera di ricostruzione e riparazione, ma con un intervento straordinario dello Stato espressamente rivolto a consentire il rilancio del processo di sviluppo economico e produttivo della regione, bruscamente interrottosi per effetto degli eventi sismici. Di qui il richiamo (Titolo V della legge n. 219) ai "piani di assetto territoriale" ed ai "progetti regionali di sviluppo" (articolo 4, commi 1, 2 e 4, legge n. 80/84), nel quale fosse incardinato un puntuale e dipendente "Programma pluriennale di interventi" (comma 3), nonche' la scelta procedurale, da un lato, di prevedere la sostituzione dell'Autorita' ministeriale alla regione eventualmente inadempiente (comma 2) e, dall'altro, di individuare il soggetto attuatore nel Presidente della Giunta regionale ma quale Commissario di Governo, con poteri monocratici straordinari. Ne' oggi, a tanti anni di distanza ed acquisite le esperienze dirette ed indirette scaturite dall'intera "vicenda terremoto" (dalle risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta ai primi esiti avuti nelle varie sedi giudiziarie ed amministrative) puo' disattendersi il dettato normativo che, a quanto risulta, offre ancora una non secondaria occasione per un possibile, significativo innesco di processi di rilancio dello sviluppo regionale. Se mai, pertanto, potrebbe porsi il problema opposto: di adeguare la "chiusura" delle operazioni della ricostruzione e riparazione di cui alla legge n. 32/92 allo spirito ed al metodo di attenta finalizzazione degli investimenti suggerito dalla legge n. 80/84. Per quanto poi attiene specificatamente all'intervento di cui e' cenno alla lett. b) del punto 5 dell'interrogazione, il Ministero dei Trasporti ritiene di precisare che l'intervento di cui trattasi riveste grande importanza ai fini del potenziamento del trasporto pubblico metropolitano e comprensoriale gravitante sull'area napoletana: sulla linea, infatti, gia' circolano oltre 250 treni al giorno del trasporto locale piu' alcuni treni passeggeri a lunga percorrenza (da Roma per Salerno ed oltre), per cui tale asse (tra i piu' saturi della rete italiana) e' al limite della potenzialita'. I soli treni del trasporto locale sono interessati nella giornata media feriale da un movimento complessivo di oltre 80.000 passeggeri nelle due direzioni, con un indice di affollamento nelle ore di punta altissimo, considerate le limitazioni di lunghezza degli attuali convogli imposte da motivazioni di ordine strutturale ineliminabili (lunghezza dei marciapiedi, moduli di precedenza, ecc.). A fronte di pressanti richieste del comune di Napoli di un aumento dell'offerta di trasporto locale, specie nelle ore di punta, teso a soddisfare la domanda potenziale esistente, le FS, per fronteggiare l'emergenza immediata, con decorrenza 29.5.1994, data di entrata in vigore del nuovo orario estivo, hanno attuato l'istradamento di gran parte del traffico a lunga percorrenza su Napoli Centrale; cio' ha consentito di liberare tracce-orario sulla linea Pozzuoli - Piazza Garibaldi - Gianturco a favore dei convogli del trasporto locale che - all'ora di punta - potranno raggiungere frequenze fino a 8 minuti per senso di marcia. Tale frequenza, tuttavia secondo quanto riferisce il Ministero dei Trasporti, appare ancora insufficiente rispetto alla domanda potenziale per cui, a medio termine, per risolvere il problema con analoghe esperienze avviate in Italia (Milano e Torino) e in atto in altre metropoli europee. Questo tipo di intervento richiede essenzialmente l'introduzione di nuove tecnologie (nuovi dispositivi di blocco e distanziamento dei treni, marciapiedi alti ecc.) che consentiranno unitamente all'adozione di materiale rotabile di nuova progettazione - il raddoppio della frequenza delle corse (dagli attuali otto minuti a quattro per ogni senso di marcia). Tale adeguamento tecnologico, stimato in 35 miliardi complessivi, e' stato pertanto riconosciuto come assolutamente urgente e prioritario da questo Ministero e, come tale, finanziato con i fondi della legge n. 80/84. Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Carzaniga.



 
Cronologia
sabato 16 aprile
  • Politica, cultura e società
    Al termine del processo sulle attività della loggia massonica P2, la Corte d'assise di Roma assolve tutti gli imputati dall'accusa di cospirazione politica. Licio Gelli è condannato a 17 anni per i reati di calunnia, millantato credito e procacciamento di notizie riservate.

giovedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Silvio Berlusconi (FI) l'incarico di formare il nuovo Governo.