Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00098 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940421

Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanita' e per i beni culturali e ambientali. - Per sapere - premesso: che nel comune di Barano d'Ischia e' stato aperto nelle immediatezze della strada statale n. 270 (tratto di Via Vincenzo Di Meglio) un complesso industriale, denominato "PAT", per lo stoccaggio ed il lavaggio della biancheria per alberghi, ristoranti ed attivita' similari, il quale scarica le acque nell'alveo "Cava Nocelle", a cielo aperto; che tale scarico crea problemi igienico-sanitari in quanto le acque abbondantissime (circa metri cubi 210 giornalieri) finiscono sul Lido di Ischia ove hanno creato problemi rilevanti di inquinamento, atteso che le acque trascinano con se' detriti di ogni genere; che tale complesso e' stato realizzato in violazione della legge n. 431 del 1985 (cosiddetta "Galasso"), tuttora operante, in quanto il comune di Barano d'Ischia ha reso numerose autorizzazioni e concessioni edilizie che hanno consentito l'adeguamento dell'originario edificio ed il suo potenziamento in violazione anche del Piano regolatore adottato dal comune che in quella zona non consente simili interventi (cfr. autorizzazione 17 novembre 1990 per tettoia di metri quadri 200; concessione n. 1 del 1991; concessione n. 6 del 1990; autorizzazione per la costruzione di una cisterna di metri quadri 200, rese senza nulla osta paesistico); che lo scarico delle acque nell'alveo non puo' avvenire in quanto la delibera n. 114/6 del 30 novembre 1982 della regione Campania, in riferimento alla legge n. 319 del 1976, non consente lo scarico nell'alveo "Cava Nocelle", in quanto a cielo aperto; che tale discarica di acque sta creando inconvenienti igienico-sanitari in quanto vi e' un odore maleodorante e le acque pervengono al Lido di Ischia che, in questi giorni, anche per tale motivo e' stato chiuso alla balneazione; che la USL ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione sanitaria; che il comune di Barano ha denegato l'autorizzazione sanitaria definitiva in data 7 marzo 1992 ma ha consentito l'esercizio provvisorio prorogando di altri sessanta giorni il precedente provvedimento; che avverso tale provvedimento del comune la PAT ha presentato ricorso al TAR della Campania e nella contumacia dell'Ente che non si e' difeso, con ordinanza del 23 giugno 1992 ha sospeso l'efficacia del diniego consentendo l'immissione nell'alveo della "Cava Nocelle", ove nessun tipo di acqua puo' essere introdotto che non sia meteorica, a partire dal momento in cui sara' installato l'impianto di riciclaggio; che d'altra parte, il GIP presso la Pretura circondariale di Napoli, con provvedimento del 6 aprile 1992 aveva disposto il sequestro preventivo degli scarichi nel termine di sessanta giorni ove essi non fossero stati eliminati in quanto non e' lecito lo scarico nell'alveo predetto; che il GIP dottor Costagliola, in data 14 luglio 1992, ha prorogato di altri quattro mesi tale termine onde consentire la realizzazione di un impianto di riciclaggio non ancora completato in quanto la PAT ha creato il vascone completamente fuori terra in maniera illegittima ed in violazione dell'autorizzazione amministrativa; che siffatti provvedimenti giudiziali paiono all'interrogante emessi in violazione del divieto di immettere acque industriali in bacini pluviali, che non siano chiusi e che non abbiano il carattere della fognatura, e sembra all'interrogante che favoriscano obiettivamente la societa' PAT che continua indisturbata la sua attivita' arrecando danno alla salute e all'ambiente naturale; che nel contempo la condotta del comune di Barano d'Ischia appare all'interrogante di evidente favoritismo degli interessi economici della societa' PAT; che la condotta del GIP presso la Pretura circondariale di Napoli, che ha concesso la proroga della chiusura degli scarichi, appare all'interrogante contrastante con le norme in materia ed arbitraria; che anche la decisione del TAR della Campania non appare all'interrogante ispirata a princi'pi di corretta applicazione della legge in quanto il ricorso non e' stato notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato che rappresenta ex lege il sindaco quale ufficiale di Governo che esercita le competenze in materia sanitaria; che le autorizzazioni edilizie emesse sono tutte illegittime per contrasto con la legge n. 431 del 1985 -: 1) se il ministro di grazia e giustizia non intenda verificare se esistano i presupposti per l'eventuale promozione dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che hanno adottato le discutibili decisioni innanzi precisate e se non intenda disporre che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli impugni innanzi al Consiglio di Stato la ordinanza cautelare del TAR della Campania n. 833 del 1992 della Terza Sezione; 2) se il ministro per i beni culturali intenda adottare iniziative per conseguire l'annullamento delle illegittime autorizzazioni emesse in violazione della legge n. 431 del 1985 e per disporre o sollecitare l'emissione dell'ordinanza di demolizione; 3) se il ministro della sanita' intenda adottare immediate iniziative per la immediata chiusura degli scarichi e la rimozione della malsana attivita'. (4-00098)

 
Cronologia
sabato 16 aprile
  • Politica, cultura e società
    Al termine del processo sulle attività della loggia massonica P2, la Corte d'assise di Roma assolve tutti gli imputati dall'accusa di cospirazione politica. Licio Gelli è condannato a 17 anni per i reati di calunnia, millantato credito e procacciamento di notizie riservate.

giovedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Silvio Berlusconi (FI) l'incarico di formare il nuovo Governo.