Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00101 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940421
Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, della sanita' e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nel comune di Barano d'Ischia e' stato aperto nelle immediatezze della SS 270 (tratto di via V. Di Meglio) un complesso industriale, denominato PAT, per lo stoccaggio ed il lavaggio della biancheria per alberghi, ristoranti ed attivita' similari, il quale scarica le acque nell'alveo "Cava Nocelle", a cielo aperto; proprio per quest'ultimo motivo, la delibera n. 114/6 del 30 novembre 1982 della regione Campania, in applicazione della legge n. 319 del 1976, ne vieta lo scarico; tale scarico crea gravi problemi igienico sanitari in quanto le acque abbondantissime e maleodoranti (circa 210 litri al mc giornalieri) finiscono sul lido di Ischia ove hanno creato problemi rilevanti di inquinamento (il lido e' stato chiuso alla balneazione anche per questo), atteso che le acque trascinano con se' detriti di ogni genere; tale complesso e' stato realizzato in violazione del divieto della legge n. 431 del 1985 (cosiddetta legge Galasso), tuttora operante, in quanto il comune di Barano di Ischia ha reso numerose autorizzazioni e concessioni edilizie che hanno consentito l'adeguamento dell'originario edificio ed il suo potenziamento in violazione anche del piano regolatore adottato dal comune che in quella zona non consente simili interventi (cfr. autorizzazioni del 17 dicembre 1990 per la tettoia di mq 200, concessione n. 1/91, concessione n. 6/90; autorizzazione per la costruzione di una cisterna di mq 200, tutte rese senza nullaosta paesaggistico); la USL di competenza ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione sanitaria; il comune di Barano ha denegato l'autorizzazione sanitaria definitiva in data 7 marzo 1992 ma ne ha consentito l'esercizio provvisorio prorogandolo di altri 60 giorni; avverso tale provvedimento del comune la PAT ha ricorso al TAR della Campania e nella contumacia dell'ente che non si e' difeso, con ordinanza del 23 giungo 1992 ha sospeso l'efficacia del diniego consentendo l'immissione nell'alveo della Cava Nocelle, ove nessun tipo di acqua puo' essere introdotto che non sia meteorica, a partire dal momento in cui sara' installato l'impianto di riciclaggio; d'altra parte, il G.I.P. presso la pretura circondariale di Napoli, con provvedimento del 6 aprile 1992 aveva disposto il sequestro preventivo degli scarichi nel termine di 60 giorni ove essi non fossero stati eliminati in quanto non e' lecito lo scarico nell'alveo predetto; il G.I.P. dottor Costagliola, in data 14 luglio 1992, ha prorogato di altri quattro mesi tale termine onde consentire la realizzazione di un impianto di riciclaggio non ancora completato in quanto la PAT ha creato il vascone completamente fuori terra illegittimamente e in vioiazione della autorizzazione amministrativa; siffatti provvedimenti giudiziari emessi in palese violazione del divieto di immettere acque industriali in bacini pluviali, che non siano chiusi e che non hanno il carattere della fognatura, sono illegittimi e favoriscono in maniera palese la societa' PAT che continua indisturbata la sua attivita' arrecando danno alla salute e all'ambiente naturale; la condotta dell'Amministrazione comunale di Barano d'Ischia appare sempre piu' favorire gli interessi economici della societa' PAT; la condotta del G.I.P., che ha concesso la proroga della chiusura degli scarichi, appare all'interrogante contrastante con le norme in materia oltre che arbitraria; anche la decisione del TAR Campania non appare ispirata a princi'pi di corretta applicazione della legge in quanto il ricorso non e' stato notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato, che rappresenta ex lege il sindaco quale ufficiale di Governo che esercita le competenze in materia sanitaria; le autorizzazioni edilizie emesse sono tutte illegittime a parere dell'interrogante per contrasto con la legge n. 431 del 1985 -: se il ministro di grazia e giustizia intenda adottare iniziative ai fini dell'eventuale promozione dell'azione disciplinare davanti al CSM nei confronti dei magistrati che hanno adottato le discutibili decisioni innanzi precisate e se non intenda disporre che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli impugni innanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza cautelare del TAR della Campania n. 833 del 1992 della terza sezione; se il ministro per i beni culturali ed ambientali intenda adottare iniziative atte a conseguire l'annullamento delle illegittime autorizzazioni emesse in violazione della legge n. 431 del 1985 e per disporre o sollecitare l'emissione dell'ordinanza di demolizione; se il ministro della sanita' intenda assumere iniziative per l'immediata chiusura degli scarichi maleodoranti e inquinanti. (4-00101)