Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00127 presentata da PARLATO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940421
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere - premesso che: con sacrosanta sentenza 17/28 novembre 1993 la Corte costituzionale, nel giudizio promosso con ricorso della Corte dei conti notificato il 21 maggio 1993, per conflitto di attribuzione sorto in relazione: a) alla sottrazione dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dalle sedute dei relativi organi di amministrazione e di revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali enti; b) al mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in societa' per azioni e, comunque, alla mancata ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, come dichiarato dalla Corte dei conti, Sezione di Controllo, con determinazione n. 29/92 del 22 settembre-3 ottobre 1992, ed iscritto al n. 16 del registro conflitti del 1993 ha statuito che spetta alla Corte dei conti esercitare nei confronti delle societa' per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL disposta dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, il potere di controllo di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali societa', ovviamente ex tunc; veniva ripristinato cosi' il diritto al controllo sulle dette societa' per azioni, che torbide manovre tendevano ad impedire, ad avviso dell'interrogante, perche' non emergesse il malaffare piu' e piu' volte denunciato in atti ispettivi regolarmente privi di risposta, relativi alle dismissioni -: se la Corte dei conti abbia avviato con ogni necessaria urgenza e comunque in quali casi, le procedure di controllo, per tutte le dismissioni effettuate ed in programma sia di tali societa' che di quelle le cui partecipazioni erano da esse possedute (a solo titolo di esempio come la SME, la CEMENTIR, la MACCARESE, l'AGIP, l'IP, le AUTOSTRADE, la NUOVO PIGNONE, l'INA, l'ASSITALIA, l'ILVA, il CREDIT, la COMIT e molte altre) e cio' sia sotto il profilo della onerosissima gestione delle procedure con incarichi plurimiliardari a terzi, spesso banche di affari ed aziende pubblicitarie straniere, sia sotto il profilo della tutela del reale interesse pubblico essendo stato sottovalutato in moltissimi casi il valore patrimoniale e di mercato della azienda dismessa o da dismettere in tutto od in parte, e quello delle azioni vendute o da vendere; quale esito, ed in quali casi, tali controlli abbiano dato alla data della risposta alla presente interrogazione. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-21707 del 25 gennaio 1994. (4-00127)