Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00247 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940429
Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: la legge 87 del 29 gennaio 1994 recante "Norme al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti", ha creato un grave stato di diversita' per decine di migliaia di ex dipendenti degli Enti pubblici; la sperequazione avvenuta consiste nel fatto che buona parte degli ex dipendenti in questione hanno usufruito dell'intera indennita' in quanto vincitori di ricorsi effettuati in tutta Italia, mentre con l'applicazione della citata legge, centinaia di migliaia di dipendenti, andati in quiescenza negli ultimi anni, dovranno aspettare anni per percepire il 60 per cento dell'80 per cento dell'indennita' spettante, senza, tra l'altro, recuperare gli interessi e la rivalutazione nel frattempo maturata; l'iniquita' della legge in questione creera' senz'altro malcontento in centinaia di ex dipendenti pubblici -: quali provvedimenti concreti ed urgenti intendano prendere per ovviare all'illegalita' avvenuta e per revocare l'illegittimita' di una legge anche anti-costituzionale, in quanto entrata in vigore dopo la messa in quiescenza di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici. (4-00247)
Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la sperequazione determinata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita. Al riguardo, si fa presente che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 243 del 5.5.1993, ha dichiarato l'illegittimita' delle nome in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, nella parte in cui non prevedono l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale nel calcolo della buonuscita secondo i principi ed i tempi indicati nella motivazione della sentenza. In attuazione di tale sentenza, e' stata emanata la legge n. 87 del 1994, recante nome relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita che ha stabilito, tra l'altro, il meccanismo perequativo piu' idoneo a rendere omogenei i diversi trattamenti di fine rapporto, provvedendo al reperimento e alla destinazione delle risorse occorrenti a far fronte agli oneri finanziari conseguenti. La citata legge all'articolo 4, comma 1, ha previsto esplicitamente l'estinzione d'ufficio di tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale. Restano, peraltro, escluse dal suddetto processo di omogeneizzazione, avviato con la nuova disciplina nomativa, i casi gia' decisi con sentenze passate in giudicato, tenuto conto che la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che "il sopravvenire di una legge nuova che regola diversamente il rapporto giuridico deciso, non permette di alterare la sentenza passata in giudicato la cui esecuzione, pur se effettuata successivamente all'entrata in vigore della nuova norma, non puo' da questa essere pregiudicata". (Cassazione 6 maggio 1975, n. 1748). Il Ministro del tesoro: Dini.