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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00244 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940429

Ai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante che: in data 4 ottobre 1990 e' deceduto, presso il I Policlinico, I Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Napoli, Istituto di Anatomia Chirurgica, il signor Antonio Mammalella; il Mammalella si era ricoverato, presso il citato Policlinico, presso la Clinica ortopedica e traumatologica della I Facolta' di Medicina e Chirurgia, in data 21 settembre 1990, perche' gia' da tre giorni presentava febbre, vomito, diarrea, e tumefazione del ginocchio destro. Gia' all'atto del ricovero l'esame obiettivo (dalla cartella clinica: "addome globoso"; "punto appendicolare dolente alla digito pressione") evidenziava una patologia che accreditava, senza ombra di dubbio, la diagnosi di "appendicite acuta" che non venne diagnosticata, ne' venne deciso l'intervento di appendicectomia mentre, invece, vennero disposti altri esami; tra il 22 e il 24 settembre 1990 vennero effettuati alcuni esami. Nessuna visita chirurgica sino al 27 settembre 1990, data in cui, incredibilmente, risultano annotate in cartella clinica ben due visite di differenti medici, con differenti e scoordinate diagnosi. Il primo medico, il dottor De Longis, accertava solo una "appendice subacuta", per la quale annota un controllo "fra due giorni". Il secondo, il dottor Petronella alle 15,30 dello stesso giorno, consigliava "una rx diretta addome" ed un "emocromo con formula e piastrine", senza dar conto della (pur errata) diagnosi del medico che lo aveva preceduto; peggiorando sempre piu' le condizioni del paziente, il 28 settembre 1990 Mammalella veniva sottoposto a nuova visita chirurgica da parte del dottor Freda il quale accertava la gravita' dell'appendicite acuta e ne ordinava l'immediato ricovero. L'operazione, effettuata due ore dopo, a dimostrazione delle gravissime condizioni del paziente, confermava tale diagnosi: i chirurghi rinvenivano e asportavano una grossa sacca purulenta, unitamente ai tessuti limitrofi, completamente necrotizzati. Stante la tardivita' della diagnosi e la conseguente delicatezza dell'operazione, i medici che avevano eseguito l'intervento dichiaravano ai familiari che la prognosi poteva essere sciolta solo dopo 48 ore; dal 3 ottobre 1990 le condizioni del paziente peggiorava visibilmente (il Mammalella accusava malessere generale, oliguria, forti dolori all'addome, sudorazione abbondante, calo pressorio) nell'indifferenza del personale medico e paramedico il quale, ai familiari preoccupati, rispondeva di "stare tranquilli" e che la situazione "era sotto controllo". Poi la pressione non venne piu' misurata perche' l'apparecchiatura era guasta; il 4 ottobre 1990, la situazione era drammaticamente peggiorata, ma il medico di guardia intervenuto, si dichiarava impossibilitato ad effettuare un nuovo intervento, perche' "non vi erano attrezzi sterilizzati". Alle ore 4,10 dello stesso giorno, i medici diagnosticavano un "blocco renale", alle 8 facevano intervenire il cardiologo, alle 9 cambiavano terapia, alle 10,30, con il Mammalella in preda ad una gravissima emorragia (le lenzuola erano tutte intrise di sangue), sottoponevano il paziente ad una lastra che evidenziava una "embolia polmonare". Alle 12,16 del 4 ottobre 1990 Antonio Mammalella moriva, a 15 giorni dal ricovero, per una banale appendicite; i fatti sopra descritti, tutti documentati dalle cartelle cliniche e dalle testimonianze dei familiari del Mammalella, ad avviso dell'interrogante indicherebbero responsabilita' dei medici curanti, per la tardiva diagnosi e per la carente ed errata assistenza post-operatoria, con particolare riferimento alle stesse dichiarazioni dei medici (mancata disponibilita' di una apparecchiatura di misurazione della pressione, mancata sterilizzazione degli strumenti chirurgici) che, se corrispondenti a verita', integrebbero responsabilita' gravissime, oltre che dei medici, anche della Direzione Sanitaria e Amministrativa dell'Ospedale citato; il Sostituto Procuratore della Repubblica, presso la Pretura di Napoli, dottor Vittorio Russo, incaricato di svolgere indagini sui fatti predetti (proc. pen. R.G. 87781/90) incarica, quali consulenti tecnici, i proff. Zaroni e Galloro, i quali, effettuato l'esame autoptico ed esaminate le cartelle cliniche, concludono indicando la causa del decesso del Mammalella "nel ritardo con il quale il paziente fu sottoposto ad intervento chirurgico laparatomico", "ritardo determinato da errore commesso dai sanitari specialisti in chirurgia che intervennero come consulenti presso la Clinica Ortopedica". Nonostante le conclusioni certe (pur se limitative delle responsabilita' dei medici, intervenuti successivamente, e della Direzione ospedaliera) il dottor Russo richiede al giudice per le indagini preliminari, dottor Continanza, una ulteriore consulenza tecnica, che viene affidata ai Proff. Tesauro e Buccelli, docenti della II Facolta' di Medicina e Chirurgia della Universita' di Napoli, quindi dipendenti dello stesso Ente e colleghi di lavoro degli indagati. I proff. Tesauro e Buccelli concludono indicando la causa della morte in una "embolia polmonare massiva", ipotesi, ammettono, che non e' "suffragabile", ne' "smentibile" dal quadro anatomico, e pertanto va ammessa in teoria; il dottor Russo, a questo punto, non chiede, come ad avviso dell'interrogante poteva e doveva, una proroga del termine delle indagini preliminari, ma scaduto il termine, richiede l'archiviazione del procedimento. Secondo quanto risulta all'interrogante, il dottor Russo non avrebbe mai proceduto ne' al sequestro e/o alla acquisizione dell'originale delle cartelle cliniche e dei diari infermieristici dei due reparti in cui il Mammalella era stato ricoverato, ne' alla assunzione di testimonianze del personale medico e paramedico dei due reparti (eccezion fatta per i medici indagati), ne' alla verifica delle gravissime circostanze indicate dai familiari in denuncia, (mancata disponibilita' di apparecchiature funzionanti e di attrezzi sterilizzati, mancato reintervento chirurgico, carente e/o omessa assistenza post-operatoria); nel caso in questione trattasi di lesione di un diritto primario del cittadino, quello alla salute, e percio' costituzionalmente garantito; in Italia vige il principio della obbligatorieta' della legge penale articolo 112 Costituzione ("Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale") e articolo 3 del codice penale; la Costituzione ribadisce all'articolo 101 che "i Giudici sono soggetti soltanto alla legge" -: se quanto sopra risponda o meno al vero; se il Ministro di Grazia e Giustizia intenda aprire una immediata indagine ispettiva per accertare se vi siano state responsabilita' disciplinarmente rilevanti ai fini della promozione dell'eventuale azione disciplinare davanti al CSM: del titolare dell'azione penale in relazione alle condotte omissive sopra descritte con riferimento all'articolo 112 C.P. e all'articolo 3 C.P; del Giudice per le Indagini Preliminari in relazione alla nomina, quali C.T.U., dei proff. Tesauro e Buccelli; se i ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, intendano aprire con ogni urgenza un'indagine amministrativa sull'operato della Direzione Sanitaria e Amministrativa del I Policlinico di Napoli, in relazione ai fatti sopra descritti (mancanza di apparecchiature efficienti, di mezzi idonei, carenza di assistenza, mancato reintervento del Mammalella) e comunque sul funzionamento dell'Ospedale; se la U.S.L. competente abbia mai avviato una inchiesta sui fatti citati, in relazione alla condotta del personale medico e paramedico intervenuto e se abbia mai avviato un'indagine disciplinare. (4-00244)

Si risponde in luogo del Ministero della Sanita', su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ragioni di prevalente competenza. In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. In data 16.11.1990 veniva presentato, presso la Procura della Repubblica Circondariale di Napoli, un esposto a carico dei sanitari del Primo Policlinico ove, il 4 ottobre 1990, era deceduto il ricoverato Mammalella Antonio. Tale esposto veniva registrato a carico di "persone da identificare", ed iscritto al n. 87781/90 R.G.N.R. di detta Procura. In data 29 gennaio 1991 il Pubblico Ministero procedente, dottor Vittorio Russo, acquisita la cartella clinica e previa esumazione del cadavere del Mammalella, disponeva una consulenza tecnica formulando un preciso ed articolato quesito al quale i consulenti, professoreri Zarone e Galloro, rispondevano con relazione depositata il 20 giugno 1991. Il 30 settembre dello stesso anno venivano raccolte le deposizioni testimoniali degli esponenti Mammalella Ciro e Mammalella Alfonso e successivamente, previa loro identificazione, venivano sentiti, in qualita' di indagati, i sanitari del Primo Policlinico che avevano avuto in cura il Mammalella Antonio. Avuto quindi riguardo alla ineludibile necessita' di comparare i rilievi fatti dai consulenti tecnici con le osservazioni degli indagati, il Pubblico Ministero, in data 8.1.1992, richiedeva al competente G.I.P. di procedere - ai sensi dell'articolo 551 c.p.p. - con incidente probatorio e perizia collegiale medico legale, al fine di accertare le modalita' e cause del decesso del Mammalella, esaminando la congruita' dei presidi terapeutici allo stesso prestati dai sanitari che lo ebbero in cura presso il Primo Policlinico. Il G.I.P., dottor Continanza, disposta l'assunzione della prova richiesta e prorogato il termine della durata delle indagini preliminari, nominava quali periti il professore Beniamino Tesauro, Direttore di Chirurgia Generale della Seconda Facolta' di Medicina dell'Universita' di Napoli, ed il professore Claudio Buccelli, Docente di Medicina Legale dell'istituto di Medicina della Seconda Facolta' dello stesso ateneo. All'udienza del 29 ottobre 1992 veniva depositata la relazione di consulenza tecnica con la quale i periti nominati rassegnavano le seguenti conclusioni: "Causa della morte del Mammalella fu, secondo gli elementi clinici disponibili, una embolia polmonare massiva. Non sono ravvisabili in base ai suesposti motivi carenze diagnostiche e terapeutiche nell'assistenza medica. L'andamento atipico della patologia appendicolare di cui il Mammalella era portatore giustifica la mancata immediata percezione della effettiva gravita' dell'affezione. Sulla morte del paziente rimane di fatto ininfluente l'epoca dell'intervento in quanto questa fu dovuta all'embolia polmonare, non collegabile all'epoca stessa dell'intervento". Ricevuti gli atti dal G.I.P. in data 7.1.1993, preso atto delle risultanze peritali, il P.M. - in data 11.1.1993 - formulava richiesta di archiviazione, provvedendo quindi alle notifiche ex articolo 408 comma 2^ c.p.p.. Sulla opposizione della persona offesa, che peraltro non indicava l'oggetto delle investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova, il G.I.P. disponeva, in data 2.3.1993, l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'articolo 410 c.p.p.. In merito al comportamento dei magistrati che si sono occupati di siffatta vicenda, deve essere anzitutto esclusa ogni verifica sul merito della decisione, trattandosi di libero convincimento del giudice sorretto da ampia motivazione, la cui esattezza e congruita' potrebbe, ovviamente, formare oggetto di verifica e riesame solo in sede di gravame. Tanto premesso, dall'esame del fascicolo processuale e' emerso che le determinazioni adottate dal G.I.P., dottor Continanza, appaiono pienamente legittime, anche per cio' che riguarda il provvedimento di scelta e nomina dei periti, oggetto delle specifiche doglianze dell'Onorevole interrogante. Invero il dottor Continanza, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 221 del codice di procedura penale, ebbe a scegliere due periti, uno dei quali, il professore Claudio Buccelli, e' un qualificato medico-legale, ricorrente collaboratore dell'Autorita' Giudiziaria e regolarmente iscritto al n. 622 dell'Albo dei periti del Tribunale di Napoli, mentre l'altro, il professore Beniamino Tesauro, e' cattedratico della specifica disciplina - chirurgia generale - richiesta dall'indagine, nonche' studioso di chiara fama. Nel caso specifico, poi, non e' emersa a carico dei predetti periti alcuna delle situazioni determinanti, ai sensi dell'articolo 222 del codice di procedura penale, l'incompatibilita' all'espletamento dell'incarico affidato. Ne' sembra decisivo quanto evidenziato nell'interrogazione circa il fatto che i periti sono "dipendenti dello stesso Ente e, quindi, colleghi di lavoro degli indagati". Invero, la appartenenza a diversa Facolta' medica ed a diverso Istituto Universitario, il ruolo certamente differenziato rivestito - nell'ambito delle rispettive strutture universitarie - dagli indagati rispetto a quello dei periti, l'assenza di particolari rapporti di collaborazione di lavoro o di interessi tra gli indagati ed i periti, valgono ad escludere la sussistenza di elementi tali da consentire un ragionevole dubbio sulla obiettivita' e correttezza delle conclusioni peritali. D'altronde, l'ulteriore conferma della esattezza di quanto appena rilevato, si desume dalla circostanza che le parti lese ed i loro difensori, pur conoscendo pienamente i rispettivi ruoli professionali dei periti e degli indagati, non soltanto non hanno proposto istanza di ricusazione, ma non hanno neppure mai segnalato al giudice l'inopportunita' della scelta, quali periti, dei predetti professori Tesauro e Buccelli. Alla stregua delle considerazioni appena svolte, si puo' dunque affermare l'inesistenza di elementi valutabili sotto il profilo disciplinare a carico dei magistrati che hanno seguito la vicenda giudiziaria in esame. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.



 
Cronologia
giovedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Silvio Berlusconi (FI) l'incarico di formare il nuovo Governo.

mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).