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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00184 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19940429

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 42 del 25 marzo 1980 e n. 87 del 9 aprile 1986, ha escluso la assoggettabilita' all'ILOR dei redditi dei piccoli imprenditori (es. artigiani, agenti di commercio, ecc.) se tali redditi sono prodotti prevalentemente dal lavoro personale del titolare e dei suoi collaboratori, senza il concorso di una significativa componente patrimoniale; la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiaramente ed esplicitamente enunciato i princi'pi ed i criteri, in presenza dei quali l'esonero dall'Ilor ha effetto non solo dal 1991, ma anche per il passato (Doc. n. 9459 del 10 agosto 1992, Pres. dottor Brancaccio, Rel. dottor Sgroi); ciononostante l'Amministrazione Finanziaria non provvede ad assumere "il conforme orientamento" per tutte le fattispecie "pendenti", nonostante il contenzioso sia in atto dal lontano 1980 (dopo la prima sentenza della Corte Costituzionale); l'Amministrazione Finanziaria persiste, nonostante le decisioni della Commissione di ogni ordine e grado che accolgono le istanze dei contribuenti in aderenza ai princi'pi e ai criteri enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, proseguendo in un inutile contenzioso teso solo a rinviare nel tempo un sacrosanto dovere di rimborso (contraddicendo ai "criteri di economicita' e di efficacia" di cui all'articolo 1 della Legge 241/90) -: quali provvedimenti intenda adottare perche' l'Amministrazione Finanziaria assuma quel "conforme orientamento" che permetta di definire in modo uniforme ed in tempi brevi il contenzioso pendente, onde evitare ulteriore danno ad una categoria di contribuenti che ha versato piu' di quanto dovuto, ed ulteriori oneri inutili alla collettivita' nel rispetto della legge 241/90. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella XI legislatura, n. 4-22043 del 16 febbraio 1994. (4-00184)

In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. Onorevole, con la quale si chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini ILOR dei redditi dei "piccoli imprenditori" relativamente ai periodi di imposta anteriori al 1991, si osserva, in via preliminare, che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1986 ha affermato che ai fini dell'esclusione dell'imposta locale sui redditi occorre verificare in concreto se sussistono i requisiti minimi per individuare i redditi di imposta assimilabili a quelli di lavoro autonomo. La Corte, tuttavia, non ha fornito alcun criterio per individuare tali redditi d'impresa rimettendone il compito al giudice tributario. Successivamente la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha introdotto nel comma 2 dell'articolo 115 del Testo Unico delle imposte sui redditi la lettera e-bis), che stabilisce l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre. L'esclusione, recata dalla suindicata disposizione normativa, ha la funzione di delimitare la materia imponibile in modo consono alla natura reale dell'ILOR, la quale e' una imposta che discrimina tra i redditi derivanti prevalentemente da lavoro rispetto a quelli patrimoniali. Si osserva, tuttavia, che detta disposizione ha effetto dal 1^ gennaio 1991 e, pertanto, non puo' ritenersi applicabile anche alle pregresse contestazioni, tuttora pendenti. Ne' puo' trovare applicazione, in tali ipotesi, l'articolo 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al Testo Unico delle imposte sui redditi) che stabilisce, sia pure a certe condizioni, la rilevanza di talune disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta anteriori al 1988, anno di entrata in vigore del predetto Testo Unico. Invero, la disposizione di cui al suindicato articolo 36, in quanto norma transitoria, estende efficacia retroattiva soltanto alle norme del Testo Unico come originariamente formulate e non anche a tutte le numerose modifiche ad esse successivamente apportate. Il Ministro delle finanze: Fantozzi.



 
Cronologia
giovedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Silvio Berlusconi (FI) l'incarico di formare il nuovo Governo.

mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).