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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00219 presentata da NAPPI GIANFRANCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940429

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere: se risponda al vero che il Ministro delle poste, pare tramite un parere fornito dall'ufficio legislativo del suo Gabinetto al servizio Radioelettrici del suo Dicastero, abbia indicato una modalita' di applicazione della legge n. 422/93 di rilascio delle concessioni alle emittenti televisive locali, secondo cui riterrebbe non doversi riconoscere validi, ai fini della concessione, i trasferimenti di titolarita' di intere emittenti anche se avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 422/93 e realizzati legittimamente secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 17 della legge 223/90, allora ed oggi vigenti; qualora quanto sopra rispondesse al vero, su quali presupposti legislativi sia basata una cosi' esplicita violazione di quanto disposto dalle leggi 223/90 e 422/93; in particolare, da quali elementi di legittimita' un ministro possa di fatto disporre la non applicazione di articoli di legge mai abrogati, quali gli articoli 13 e 17 della legge 223/90 ed ancora peggio con quali presupposti di legittimita' si possa disporre l'abrogazione addirittura retroattiva di articoli di legge vigenti, non riconoscendo validita' a quegli atti compiuti nel rispetto di leggi dello Stato, e per altro non contestati al momento della loro messa in essere e comunicazione agli organi preposti; qualora quanto sopra esposto non fosse in ottemperanza di un preciso parere scritto degli uffici del Gabinetto del Ministro, quale autorita' od organo dell'apparato dello Stato e con quale legittimita' possa disporre la non applicazione di precise norme di legge pienamente vigenti; inoltre se non ritengano che l'eventuale messa in essere, o per iniziativa del Gabinetto del Ministro o per iniziativa del Ministero, di una siffatta tecnica di abrogazione retroattiva di norme di legge leda anche i piu' elementari princi'pi di certezza del diritto, costituzionalmente sancita, laddove si prevede che atti legittimi possano essere giudicati illegittimi con decisioni future e con efficacia retroattiva; se non ritengano inoltre tale comportamento sia lesivo anche di uno dei princi'pi fondanti il nostro stesso ordinamento giuridico, quale l'intangibilita' dei diritti acquisiti ed il riconoscimento di atti fatti in applicazione di norme legislative vigenti; principio quest'ultimo che il Parlamento sistematicamente applica, addirittura, anche nei casi di previsioni legislative imperfette quali sono quelle dei decreti-legge che non trovano conversione in legge per tutte le sue parti; se non ritengano, inoltre, che una siffatta violazione del dettato legislativo vigente divenga ancor piu' incomprensibile ed ingiustificabile, in quanto, oltre a contraddire lo spirito stesso della legge 422/93 che, come si ricorda, e' quello di dare le concessioni a tutte le imprese che eserciscono legittimamente impianti di radiodiffusione televisiva, produrrebbe anche l'effetto di far chiudere molte imprese che si sono conquistate uno spazio di mercato, con il conseguente licenziamento di molti addetti, sia dipendenti che con rapporti di collaborazione, creando cosi' ulteriore disoccupazione, senza alcuna ragione od interesse generale da parte dello Stato e minori entrate per l'erario sia in termini di canoni che di tributi, nonche' dando un ulteriore impulso alla recessione ed alla crisi economica imperante; inoltre cosa intenda fare il Presidente del Consiglio o il Ministro in indirizzo per non consentire una cosi' clamorosa, quanto dannosa, violazione della legge vigente e per impedire il danneggiamento di imprese che hanno fatto investimenti ed operato in piena legittimita' ed ora l'eventuale capzioso ed illegittimo diniego della concessione costringerebbe a chiedere ai TAR il rispetto della legittimita' e le costringerebbe ad un periodo di difficolta' commerciale e di discredito della loro buona immagine; infine quali provvedimenti intenda prendere il Presidente del Consiglio o il Ministro in indirizzo verso gli organismi responsabili di una eventuale siffatta disapplicazione della legge vigente per le concessioni televisive locali. (4-00219)

Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che la materia concernente la radioffusione privata e' attualmente disciplinata dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 225, dal decreto legge 19 ottobre 1992 n. 407, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 452, nonche' dal decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 gennaio 1993, n. 422. In base alla citata normativa questo Ministero rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva, in presenza di particolari requisiti, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge n. 223/90 a proseguire nell'esercizio degli impianti di radiodiffusione. Ai sensi del predetto articolo 32 sono da considerare soggetti autorizzati coloro che esercivano impianti della specie gia' alla data di entrata in vigore della legge n. 223/90 e che avevano presentato domanda di concessione, corredata dalle relative schede tecniche degli impianti medesimi, secondo le modalita' e nei termini previsti dalla normativa di cui trattasi e cioe' entro e non oltre il 23 ottobre 1990. Di conseguenza, questo Ministero, in occasione dell'esame delle domande di concessione previste dagli articoli 1 e 4 della legge n. 422/93, ha negato il rilascio del titolo a soggetti che non fossero autorizzati - ai sensi del ripetuto articolo 32 della legge n. 223/90 - alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti gia' gestiti, ma che tali impianti avessero acquisito da soggetti autorizzati. Cio' in quanto i trasferimenti di impianti di radiodiffusione sono consentiti solo tra soggetti autorizzati, ossia gia' "presenti" sul mercato alla data del 23 ottobre 1990: tale interpretazione e' stata condivisa, peraltro, dal Consiglio di Stato con parere n. 1295/94. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.



 
Cronologia
giovedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Silvio Berlusconi (FI) l'incarico di formare il nuovo Governo.

mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).