Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00177 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19940429
Ai Ministri dell'ambiente, della sanita' e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: e' nota la documentazione inerente i lavori autorizzati in localita' Montemerlo del comune di Isola S. Antonio (AL) con atto Sindacale n. 21/90 del 26 luglio 1990 ai sensi della legge regionale n. 56/77 in materia edilizia ed intesi ad autorizzare un deposito di materiale inerte; e' nota la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 131 emessa in data 1^ agosto 1990 che esprime solo un parere favorevole; in nessuna legge, regolamento od uso locale e' richiesta l'espressione di parere di Giunta in materia urbanistica-edilizia essendo la competenza autorizzativa esclusivamente del Sindaco; dall'esame della succitata deliberazione n. 131 al comma 9 nella parte cosiddetta "narrativa" parrebbe evincersi che l'emissione di tale atto sarebbe stata richiesta dalla Commissione Edilizia; e' noto il verbale della Commissione Edilizia in data 13 luglio 1991 pag. NR. 132 ove invece parrebbe intendersi che nessun parere di Giunta e' stato richiesto per l'intervento di "deposito" in localita' Montemerlo; sono noti i rapporti della Polizia Forestale, dell'Ente Parco Po Alessandrino nonche' la nota del Magistrato del Po in merito a presunte irregolarita' nei lavori e nella medesima fase autorizzativa; e' nota la lettera della Regione Piemonte in data 16 maggio 1991 ove si invita il Comune ad adottare i provvedimenti di competenza in merito a presunti lavori abusivi in localita' Montemerlo; e' nota l'ordinanza n. 9/91 del 28 giugno 1991 emessa dal Commissario Prefettizio mirante alla sospensione dei lavori di scavo in localita' Montemerlo; dal primo rapporto della Polizia Forestale, avvenuto in data 2 marzo 1991, alla sospensione lavori avvenuta in data 28 giugno 1991 sono trascorsi ben 117 giorni, quindi cio' sembrerebbe essere ben aldila' dei limiti posti dall'articolo 4 comma 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; i lavori sono avvenuti in localita' vincolata ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 dalla legge regionale 17 aprile 1990 n. 28 e nonche' in terreno demaniale secondo quanto stabilito dagli uffici competenti e che dalla documentazione, in vigore, non risulta essere presente nessuna autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e s.i.m., per modificare i beni ambientali ne' tanto meno alcuna concessione per appropriarsi di beni demaniali; i lavori avvenuti in localita' Montemerlo hanno probabilmente causato un danno all'ambiente ed allo Stato essendo stato estratto notevole materiale inerte anche in zona demaniale come accertato dall'Ufficio Intendenza di Finanza e del Catasto di Alessandria (danno presunto a carico dello Stato, 1 miliardo); in detta localita' erano state rinvenute fin dal 1986 quantita' di melme acide di raffineria che hanno inquinato la falda acquifera (in base ad un rapporto delle Guardie Forestali del 1991 che ha portato alla sospensione dei lavori); nessun provvedimento limitativo o ostativo e' stato assunto onde evitare anche il contatto accidentale con tali composti tossico nocivi, anzi sono stati autorizzati i lavori suindicati; da recenti analisi dell'acqua del pozzo usata per lavare i materiali estratti la medesima risulta essere ancora inquinata; si sono avviati lavori di lavaggio ghiaia e relativi scarichi sul suolo circostante senza le relative autorizzazioni in particolare in merito alla legge n. 319 del 1976; e' stato altresi' istallato un peso con fondamenta di cemento armato senza la preventiva autorizzazione nonche' aperte strade e canali profondi 1.5 m e lunghi 40 m; nel cantiere adibito a cava sembra fosse operante personale della Ditta EDILVIE di Marcellino Gavio e che la ghiaia estratta venisse portata nel cantiere della succitata Ditta al fine di costruire la tangenziale di Voghera e forse l'autostrada Milano-Serravalle; per alcuni dei fatti suindicati il Consiglio Comunale venne Commissariato causa le dimissioni di otto Consiglieri -: se non ritengano opportuno: che venga avviata una indagine affinche' si accertino le varie responsabilita' amministrative ed esecutive in merito ai lavori di estrazione ed asportazione di materiale inerte in localita' Montemerlo Isola S. Antonio (AL); che venga accertato se sia possibile un concretizzarsi del reato del codice penale articolo 479 nella stesura della deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 1^ agosto 1991 al comma 9 (parte narrativa), nei confronti invece di quanto riportato nel verbale della Commissione Edilizia del 13 luglio 1990 pag. nr. 132; che venga accertato se sia possibile un concretizzarsi del reato del codice penale articolo 323 e articolo 319, nel rilascio di autorizzazione n. 21 del 1990 ai sensi della legge regionale n. 56 del 1977 in materia edilizia in quanto parrebbe mancare la preventiva autorizzazione ai sensi della legge n. 431 del 1985 (legge Galasso) in materia di beni ambientali e l'autorizzazione medesima parrebbe in contrasto con lo stesso piano regolatore del Comune; che venga accertato se sia possibile un concretizzarsi del reato del codice penale articolo 328 in relazione ai tempi e modi di intervento previsti dalle leggi vigenti in presenza di presunte irregolarita', in materia edilizia-urbanistica, accertate da Agenti e/o Ufficiali di Polizia Giudiziaria (legge n. 47 del 1985 articolo 4); che venga accertato se sia possibile un concretizzarsi del reato del codice penale articolo 328 in quanto pur in presenza di accertato inquinamento di falda acquifera nessun provvedimento di salvaguardia parrebbe essere stato assunto; che venga accertato se sia possibile un concretizzarsi del reato del codice penale articolo 328 in quanto pur in presenza di scarichi di acque reflue sul suolo, probabilmente non autorizzati, nessun provvedimento e' stato assunto; che venga accertato se sia possibile un concretizzarsi di altri reati in merito all'installazione di peso autocarri, di apertura strade di avviamento di impianti produttivi avvenuti in localita' Montemerlo parrebbe senza le relative autorizzazioni e/o concessioni e parrebbe senza nessun intervento della vigilanza competente in materia; che venga accertato se sia possibile un concretizzarsi del reato di cui agli articoli 624, 625 del codice penale nonche' del reato di cui all'articolo 648 del codice penale; che in caso di positivita' di reato venga accertato se sia possibile l'applicazione dell'articolo 110 del codice penale per tutti coloro che in qualche modo abbiano potuto contribuire alla violazione della legge. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella XI legislatura, n. 4-07518 dell'11 novembre 1992. (4-00177)