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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00218 presentata da TURCI LANFRANCO (PROG.FEDER.) in data 19940429

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali. - Per sapere - premesso che: le recenti nomine di consigli di amministrazione di COMIT e CREDIT, banche dismesse dall'IRI con procedure di offerta pubblica e formalmente trasformate in Public companies mediante l'imposizione di tetti azionari ai soci, hanno confermato quanto gia' largamente temuto e denunciato, vale a dire che le fragili cautele contenute nei decreti-legge del precedente Governo, invano contestate dalle Commissioni parlamentari nell'ultimo periodo dell'undicesima legislatura, sono state facilmente aggirate da un gruppo concertato di azionisti di natura societaria facenti riferimento a Mediobanca; tale risultato e' contrario agli interessi dell'economia del Paese in termini di demonopolizzazione del potere economico attraverso la creazione di validi canali alternativi per il finanziamento delle imprese e delle famiglie; e' inoltre chiaramente diseducativo nei confronti di quell'azionariato diffuso che proprio le operazioni COMIT e CREDIT intendevano finalmente promuovere, ricorrendo fra l'altro ad una politica di underpricing che aveva significato solo per il raggiungimento di questo obiettivo; pur essendo stato creato per un ambiente societario che non conosceva ancora il modello della public company, il nostro piu' recente ordinamento consente tuttavia una serie di cautele, ad opera di diversi organi di controllo, su vicende quali quelle di COMIT e CREDIT. Si citano in proposito: 1) sotto il profilo della vigilanza sulle societa' e la borsa (CONSOB), il complesso degli articoli 5 e 5-bis della legge n. 216 del 1974 in tema di comunicazione delle partecipazioni significative, di alienazione delle partecipazioni reciproche e di comunicazione anche al pubblico dei livelli rilevanti di partecipazione; 2) sotto il profilo del lancio delle offerte pubbliche di acquisto (CONSOB), l'articolo 10 della legge n. 149 del 1992 in tema di obbligo posto a carico dei soggetti che, pur non detenendo individualmente il controllo, sono in grado di esercitare una "influenza dominante" nell'Assemblea di una societa' quotata attraverso la partecipazione a sindacati di voto, essendo stato quest'ultimo concetto allargato, in forza dell'articolo 6 lettera b) del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, a "qualunque patto o accordo che comporta per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facolta' di preventiva consultazione per l'esercizio degli stessi"; 3) sotto il profilo della concorrenza e del mercato (Autorita' antitrust), l'articolo 7 della legge numero 287 del 1990 in tema di autorizzazione delle operazioni di acquisizione del "controllo" su una societa', rientrando in quest'ultima definizione i "diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza dominante sulle attivita' di un'impresa", includendovi la "influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa"; 4) sotto il profilo della vigilanza bancaria (Banca d'Italia), il complesso degli articoli 19 e 20 del testo unico creditizio del 1993, in tema di comunicazione delle partecipazioni significative e degli "accordi, in qualsiasi forma conclusi, compresi quelli aventi forma di associazione, che regolano o da cui possa comunque derivare l'esercizio concertato del voto in una banca", nonche' di possibilita' di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione "in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente" in capo ad azionisti che svolgono in misura rilevante attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari "una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa"; a tale fine appare necessario conoscere se esista e quale sia il livello di indebitamento dei principali azionisti di COMIT e CREDIT nei confronti delle rispettive banche; inoltre, con specifico riferimento alle public companies, l'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, impone il lancio dell'offerta pubblica di acquisto per un quantitativo di azioni pari a quelle, acquistate contestualmente o di concerto ma tenendo conto anche delle eventuali altre comunque acquistate, apportate ad un "patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso" tale da consentire di esercitare almeno l'influenza dominante nell'assemblea della public company -: se i vari organi di controllo a cio' deputati dalle leggi vigenti abbiano ricevuto le comunicazioni prescritte ed abbiano iniziato le attivita' istruttorie di rispettiva competenza, in particolare per quanto riguarda il lancio dell'OPA obbligatoria sui titoli COMIT e CREDIT; in caso affermativo, con quali risultati; in caso negativo, quali passi si intendano compiere per attivare tali organi. (4-00218)

 
Cronologia
giovedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Silvio Berlusconi (FI) l'incarico di formare il nuovo Governo.

mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).