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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00387 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940505

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il nomenclatore tariffario (di cui al DM 28 dicembre 1992) in riferimento alle carrozzine per portatori di handicap motori prevede la fornitura a carico del SSN: 1) "Montascale a cingoli" (n. 2241020) per un costo di lire 7.200.000; attrezzatura superata e per di piu' pericolosa e che non aiuta l'autonomia del portatore di handicap motorio; 2) Montascale a ruote "Scoiattolo" (mod. 210/2) per un costo di lire 6.700.000 (n. 2241030), anch'esso superato da un modello 210/E che svolge anche le funzioni di carrozzina elettronica per un prezzo di lire 8.710.000; esiste, inoltre, sul mercato perfino un modello di nuova produzione denominato "explorer" che sostituisce tutti i modelli succitati, sembra in grado di garantire l'effettiva autonomia del portatore di handicap motorio sia nell'abitazione che all'esterno ed ha un costo di circa 20 milioni -: come sia possibile che si possa mettere a carico del SSN un costo per differenti attrezzature parziali mentre non vengono previsti i nuovi modelli. (4-00387)

Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per una piu' approfondita valutazione del problema segnalato e' utile premettere che l'emanazione del "Nomenclatore - Tariffario delle protesi e degli ausili" e' disciplinata dall'articolo 26 - comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. In tal senso, e' previsto altresi' che per le periodiche revisioni di detto "Nomenclatore" il Ministero della sanita' si avvalga di una Commissione di studio composta di esperti medici nelle patologie interessate dai vari settori del provvedinento, da rappresentanti delle varie categorie di invalidi e delle regioni e da vari rappresentanti delle imprese fornitrici delle protesi e degli "ausili". Peraltro, l'aggiornamento del "Nomenclatore" viene effettuato sotto un duplice profilo: dal punto di vista degli specifici mezzi tecnici posti a disposizione dal progresso scientifico e dalla conseguente produzione specializzata quale compenso funzionale alla disabilita' e dal punto di vista delle "tariffe" da porre a carico del Servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda, in particolare, gli "ausili" espressamente citati nell'interrogazione, e' doveroso rilevare che i competenti servizi di questo Ministero ritengono di non poter condividere, in tutto od in parte, le valutazioni in essa prospettate. Infatti, e' ingiustificato affermare che il "montascale a cingoli" sia un'attrezzatura "superata e per di piu' pericolosa", poiche' esso risponde a ben determinate caratteristiche di sicurezza e funzionalita' verificate attraverso appropriati sistemi di controllo sul suo funzionamento. Quanto, poi, al montascale a ruote "scoiattolo", e' essensiale considerare che la sua inclusione nel "Nomenclatore" deve intendersi collegata esclusivamente alla funzione di "saliscale" mobile e non a quella di carrozzina, proprio a causa delle sue caratteristiche di modello "a tre ruote" che per quest'ultima funzione non possono garantirgli, evidentemente, un grado di sicurezza pari a quello delle normali carrozzine a quattro ruote. Riguardo, infine, all'"ausilio" di piu recente produzione denominato "explorer", non puo' ignorarsi che all'epoca in cui ha operato la Commissione di studio anzidetta, per l'elaborazione del futuro Decreto 28 dicembre 1992, tuttora vigente, tale modello era ancora in fase sperimentale e non risultava, quindi, ufficialmente immesso sul mercato. Si assicura che all'atto dei lavori preparatori preordinati alla prossima revisione del "Nomenclatore" la stessa Commissione di studio non manchera' di prendere in esame tale piu' evoluto modello sotto tutti i possibili profili, da rapportare in particolare allo specifico tipo di soggetto disabile in grado di usufruirne alla luce delle sue concrete, residue capacita' di manovra, tenendo conto, ovviamente, anche delle caratteristiche degli spazi ambientali (presenta di scale, ballatoi, etc.) suscettibili di pregiudicarne la fornitura alla generalita' dei richiedenti. Infine, e' appena il caso di rilevare che le valutazioni della Commissione di studio in materia non potranno prescindere, in ogni caso, dal considerare l'effettiva compatibilita' degli "ausili", di volta in volta presi in esame per la loro riferibilita' tecnica ai requisiti prescritti dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cosiddetta legge-quadro sull'handicap), con lo specifico stanziamento posto a disposizione del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanita': Costa.



 
Cronologia
giovedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Silvio Berlusconi (FI) l'incarico di formare il nuovo Governo.

mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).