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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00350 presentata da ARDICA ROSARIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: le scuole attuano l'integrazione degli alunni portatori di handicap nelle classi comuni avvalendosi del sostegno di insegnanti forniti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, articolo 8, di "apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione", i cui programmi sono approvati con decreto ministeriale; tali scuole ed istituti hanno finora operato attraverso forme di autofinanziamento e senza alcun onere per lo Stato; la legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, all'articolo 14, comma 6, che "l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione e' consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati"; in atto, almeno 12 mila docenti di sostegno operano nella scuola statale senza il possesso del titolo di specializzazione; con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 376 del 31 dicembre 1992 e' stata disposta per il biennio 1993/95 la sospensione dei riconoscimenti delle scuole e istituti contemplati all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, limitatamente a quelli gestiti da privati; con successiva ordinanza n. 345 del 9 dicembre 1993 il Ministro ha ulteriormente disposto la sospensione per il biennio 1994/96 dei predetti riconoscimenti, limitando la sospensione ancora una volta alle scuole ed agli istituti privati; la sospensione dei riconoscimenti e' stata motivata - in ambedue le ordinanze ministeriali - con la necessita' di rielaborare i programmi dei corsi di specializzazione; nel periodo di validita' della prima ordinanza, non e' stata insediata alcuna commissione con l'incarico di redigere nuovi programmi per i corsi di specializzazione; durante la vigenza della sospensione dei riconoscimenti il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato e finanziato il funzionamento di numerose decine di corsi statali senza alcuna innovazione nei programmi; ai corsi di specializzazione gestiti dallo Stato possono iscriversi docenti di ruolo e non di ruolo, questi ultimi purche' in servizio anche come supplenti annuali, mentre sono esclusi tutti i neodiplomati e i neolaureati sprovvisti di incarichi ed aventi effettivamente motivazioni ad inserirsi nel mondo del lavoro; per queste ragioni, tra l'altro, tali corsi sono frequentati da uno sparuto numero di insegnanti di ruolo; il conseguimento del titolo di specializzazione facilita o consente: a) l'accesso all'insegnamento nelle scuole statali; b) l'accesso all'insegnamento nelle scuole provinciali, comunali e private; c) l'accesso all'insegnamento presso i centri di formazione professionale; d) l'accesso a posti di lavoro presso alcune unita' sanitarie locali, centri di riabilitazione, strutture del Ministero di grazia e giustizia e istituzioni private che curano l'educazione e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap; e) il diritto ad uno specifico punteggio aggiuntivo nella partecipazione ai concorsi; la gia' citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, che i corsi di specializzazione siano assorbiti entro i nuovi corsi universitari per la formazione di tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e, pertanto, ha stabilito di fatto che la competenza a specializzare i docenti di sostegno e' transitata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica -: 1) se non ritenga inopportuno, se non illegittimo, procedere alla stesura di nuovi programmi per corsi di specializzazione che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, non attribuisce piu' alla competenza del proprio Ministero; 2) se non consideri, in ragione di quanto sopra, del tutto pretestuose le sospensioni dei riconoscimenti di scuole ed istituti non statali, essendo esse basate su motivazioni che rimandano a provvedimenti (la stesura di nuovi programmi) che il Ministero della pubblica istruzione non puo' comunque adottare; 3) se non ritenga controproducente ed omissivo, per il positivo andamento dei processi di integrazione scolastica degli alunni handicappati, non provvedere (o non consentire che altri provveda) alla specializzazione di ulteriori docenti a cura di scuole ed istituti non statali, atteso che al momento oltre 12 mila sono impiegati in assenza di specializzazione; 4) se non consideri comunque discriminante, rispetto al dettato costituzionale che sancisce la piena parita' delle strutture educative statali e non statali, la sospensione dei riconoscimenti limitata alle scuole ed agli istituti privati e non estesa, in presenza di ragioni che dovrebbero valere per entrambe (la promessa di futuri programmi), anche alle istituzioni statali; 5) se non ritenga, infine, di dovere immediatamente revocare, per le suesposte ragioni, l'ordinanza ministeriale n. 345 del 9 dicembre 1993, ripristinando le procedure di riconoscimento per il biennio 1994/96, ai sensi della piu' volte citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, la quale dispone all'articolo 14, comma 5 che, fino alla prima applicazione delle norme sulla formazione universitaria, si applicano in via transitoria le vigenti disposizioni di legge. La transitorieta' della norma esclude, peraltro, a parere dell'interrogante, qualsiasi potesta' del Ministro della pubblica istruzione di procedere alla decretazione di nuovi programmi e, pertanto, di insediare le relative commissioni, sopportandone i non indifferenti costi. (4-00350)

Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta in sostanza che il Ministero, con proprie ordinanze n. 376 del 31.12.1992 e n. 345 del 9.12.1993, abbia sospeso, fino all'anno scolastico 1995/96, l'accoglimento delle richieste, avanzate da enti ed organismi privati, per ottenere l'autorizzazione a gestire i corsi di specializzazione previsti dal D.P.R. n. 970 del 1975. In merito ai motivi che hano indotto alla sospensione di cui trattasi, si deve far presente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1987 e della successiva legge quadro sull'handicap, n. 104 del 1992 - che hanno riconosciuto il diritto dei soggetti disabili ad essere inseriti nelle scuole comuni di ogni ordine e grado - l'Amministrazione ha ritenuto necessario, prima di promuovere ulteriori corsi di specializzazione, procedere al riordino ed all'aggiornamento dei programmi di studio, a suo tempo stabiliti con i decreti ministeriali del 24.4.1986 e del 14.6.1988, atteso che tali programmi erano stati elaborati per la formazione di docenti di sostegno della scuola dell'obbligo, in conformita' della specifica normativa contenuta nell'art. 7 della legge n. 517 del 1977. In attesa, pertanto, che fossero completati, a cura di un'apposita Commissione di esperti, i piani di studio ritenuti necessari a consentire un'adeguata specializzazione dei docenti delle scuole secondarie superiori, il Ministero, cosi' come chiarito con l'ordinanza n. 376 del 31.12.1992, si e' limitato, per il biennio 1993/94, ad accogliere esclusivamente le richieste di aggiornamento avanzate da alcuni Provveditori agli Studi e motivate dall'effettiva carenza di docenti specializzati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. Quanto poi al fatto che, in siffatti casi, nessuna attivita' formativa sia stata autorizzata nei confronti di enti ed istituti non statali, occorre tener presente che i corsi statali, in quanto rivolti soltanto a docenti di ruolo e categorie assimilate, sono da ricondurre allo specifico settore dell'aggiornamento e della formazione in servizio, ossia ad un'attivita' programmata, da svolgersi unicamente da parte della scuola e per la quale e' previsto un apposito capitolo di spesa nel bilancio di questo Ministero. Non pare, peraltro, che la sospensione, disposta con le suindicate ordinanze, possa configurarsi come una violazione dei diritti di coloro che siano, comunque, interessati al conseguimento di determinati titoli di specializzazione, considerato che la sospensione stessa, ampiamente motivata, e' stata disposta per un lasso di tempo limitato e tenuto anche conto che, da parte di singole Regioni, continuano ad essere espletati altri corsi di formazione professionale di natura similare. Ne' assume rilevanza il fatto che i titoli di specializzazione vengano richiesti da altri Enti per altre attivita' (centri di riabilitazione, unita' sanitarie locali, ecc...), dal momento che nessuna specifica convenzione esiste, ai fini di cui trattasi, tra questo Ministero ed i predetti Enti. Si informa, ad ogni modo, che al momento risultano gia' ultimati i lavori della Commissione interministeriale, costituita da rappresentanti di questo Ministero e di quello dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed alla quale e' stato affidato il compito di predisporre nuovi programmi delle scuole universitarie di specializzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 341 del 1990 e dell'art. 14 della citata legge quadro sull'handicap, contenenti nuove disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti, ivi compresa quella finalizzata alla specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap. Le risultanze e le proposte cui e' pervenuta la predetta Commissione si trovano ora all'esame, per il prescritto parere obbligatorio, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Alle determinazioni di tale organo, oltre che a quelle del Consiglio Universitario Nazionale, restano pertanto subordinati i provvedimenti, con i quali dovranno essere aggiornati, cosi' come previsto dall'art. 9 della menzionata legge n. 341 del 1990, le tabelle dei corsi di laurea e di specializzazione con l'inserimento di discipline facoltative, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. Le risultanze e le proposte cui e' pervenuta la predetta Commissione si trovano ora all'esame, per il prescritto parere obbligatorio, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Alle determinazioni di tale organo, oltre che a quelle del Consiglio Universitario Nazionale, restano pertanto subordinati i provvedimenti, con i quali dovranno essere aggiornate, cosi' come previsto dall'art. 9 della menzionata legge n. 341 del 1990, le tabelle dei corsi di laurea e di specializzazione con l'inserimento di discipline facoltative, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. Per completezza di informazione, si aggiunge che il TAR del Lazio - al quale risulta presentato ricorso da parte di alcune Associazioni non statali per l'annullamento dell'O.M. n. 376 del 31.12.1992 - con ordinanza n. 260 del 17.3.1994 ha ritenuto non sussistenti le ragioni adotte dai ricorrenti per l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensiva del provvedimento impugnato. Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.



 
Cronologia
giovedì 28 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica conferisce a Silvio Berlusconi (FI) l'incarico di formare il nuovo Governo.

mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).