Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00300 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la diffusione della medicina omeopatica coinvolge ormai larghi strati di utenza; i corsi universitari di tale specialita' sono generalmente riconosciuti -: quali iniziative intenda assumere il Ministero della sanita' per equiparare la medicina omeopatica alle altre forme di assistenza medica attualmente riconosciute, ivi compresa la esenzione per le categorie degli aventi diritto. (4-00300)
Il problema posto nell'atto parlamentare cui si risponde presenta senza dubbio aspetti di particolare attualita' rispetto a talune crescenti tendenze della societa' italiana, che per poter essere adeguatamente affrontati, tuttavia, presupporrebbero una consolidata omogeneita' di valutazioni, in materia, a livello scientifico e, auspicabilmente, una base giuridico-normativa che potesse eventualmente agevolare l'evoluzione delle future scelte tecnico-sanitarie nel senso suggerito nell'interrogazione. Allo stato attuale, viceversa, non sussiste alcuna di dette condizioni a sostegno delle eventuali determinazioni di questo Ministero al riguardo ed anzi permane un orientamento del Consiglio superiore di sanita' - massimo organo tecnico-consultivo del Servizio sanitario nazionale - tuttora volto a disconoscere una fondata rilevanza scientifica al metodo omeopatico. Resterebbe allora da verificare se sia praticabile un orientamento di tendenziale equiparazione dell'assistenza omeopatica all'assistenza sanitaria tradizionale - cosi' come auspicato nell'interrogazione - almeno sotto il profilo dei rimedi ammessi: farmaci tradizionali e medicinali omeopatici. E' utile considerare, in tal senso, che la direttiva 92/73/CEE ha assoggettato questi ultimi alla disciplina comunitaria prevista per i comuni prodotti farmaceutici industriali, fissando alcune disposizioni complementari commisurate alle peculiarita' dei prodotti omeopatici. Si deve rilevare, tuttavia, che tale apparente equiparazione fra gli uni e gli altri di fatto risulta, poi, circoscritta ai soli aspetti relativi alla produzione ed all'immissione in commercio. Infatti, proprio riguardo all'eventuale inclusione dei rimedi omeopatici fra i medicinali dispensabili a carico, totale o parziale, dei vari sistemi nazionali di assicurazione contro le malattie, ai sensi di detta Direttiva ciascuno Stato membro mantiene la propria piena autonomia decisionale. Peraltro, la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (lecce comunitaria 1993), che ha delegato il Governo del nostro Paese a recepire con apposito decreto legislativo la succitata direttiva 92/73, laddove ha predeterminato, nell'articolo 25, i criteri da seguire nell'esercizio della delega, non ha previsto alcuna specifica menzione dell'eventuale inserimento degli "omeopatici" fra i farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale. L'omissione non appare casuale, ma - verosimilmente - deve intendersi strettamente collegata alla disposizione dell'articolo 7 di detta direttiva, che esplicitamente consente la commercializzazione di rimedi omeopatici anche in assenza di dimostrazione della loro efficacia terapeutica. Appare evidente, sotto tale specifico profilo, e tanto piu' in presenza del richiamato orientamento in materia del Consiglio superiore di sanita', che l'eventuale inclusione dei prodotti omeopatici nel novero dei "medicinali" erogati in regime di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale verrebbe a trovarsi in stridente contrasto con i criteri vincolanti della normativa vigente nel settore, in base ai quali possono essere erogati agli utenti/assistiti i soli medicinali di comprovata efficacia. °Il Ministro della sanita': Costa.