Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00315 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: da parte di un gruppo di abitanti di Rapallo e' stato rivolto al Sindaco della citta' ligure un esposto contro l'inquinamento acustico generato dal traffico autostradale, nella zona di via Loggiaro; la civica amministrazione ha rivolto regolare richiesta alla societa' autostradale; la societa' autostradale ha risposto chiedendo al comune di Rapallo di farsi carico di tutte le spese -: se l'Autostrada Spa come unica concessionaria della rete autostradale non debba farsi carico di tutte le spese di manutenzione e ristrutturazione della rete autostradale; che tipo di controlli vengono compiuti sul grado di inquinamento acustico generato dal traffico autostradale nella zona dell'A12 che interessa il comune di Rapallo; che tipo di iniziative si intendono prendere se i livelli di inquinamento acustico risulteranno superiori ai limiti consentiti. (4-00315)
In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si rende noto che l'Autostrada A/12 Genova-Sestri Levante e' un'autostrada che fu immessa nell'esercizio nella sua completezza verso la fine degli anni '60 e, nel corso dei decenni successivi, non ha subi'to rilevanti varianti strutturali. Gia' in sede progettuale il percorso non prevedeva la realizzazione di opportune barriere antirumore. I territori attraversati dal tracciato autostradale, e segnatamente quelli ricadenti nel comune di Rapallo, hanno subito, nello stesso periodo, notevoli trasformazioni urbanisticne a prevalente finalita' di edilizia residenziale. Tale situazione ha comportato i fenomeni lamentati nell'atto parlamentare in questione. Nel caso in cui la destinazione ad uso urbanistico, o a diverso uso, delle zone adiacenti l'arteria stradale avvenga dopo la realizzazione di questa, nessun provvedimento puo' richiedersi per l'eliminazione dei fenomeni di inquinamento acustico, all'Ente che gestisce l'arteria. Infatti, in base alla legge n. 10/1977 spettano al comune gli introiti per oneri di urbanizzazioni da parte di chiunque chieda una concessione edilizia. Attraverso detti introiti il comune deve provvedere alla realizzazione delle barriere antirumore cosi' come deve provvedere alle altre opere di urbanizzazione, quali strade, fogne, acquedotti ecc. Resterebbe da stabilire se le barriere antifoniche siano opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Infatti, nel primo caso spetterebbero al comune, mentre nel secondo caso sarebbero a carico del beneficiario della concessione edilizia. Con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge n. 363 della regione Liguria, concernente "Indirizzi per contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", con il quale sono indicati i valori delle previsioni sonore ammissibili all'interno degli ambienti abitativi, appare opportuno sottolineare che tali livelli restano ampiamente tutelati, anche con autostrada "sotto casa", purche' l'edificazione sia stata operata in armonia con le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 30.04.76, n. 373. Peraltro molto rare sono le autostrade "sotto casa" ponendo mente che gia' l'articolo 9 della legge 729/61 prescriveva una distanza minima di edificazione delle autostrade pari a mt. 25,00. Ove tale distanza fosse stata oggetto di deroga, questa e' stata solo una precisa scelta urbanistica scaturita dalla volonta' del comune. D'altra parte, i limiti previsti dall'articolo 2 del D.P.C.M. 1.03.1991 sono subordinati alla delimitazione, da parte dei comuni, di zone acustiche identificate da valori massimi di livello sonoro equivalente ammissibile. Pertanto, i dati che scaturirebbero dalle delimitazioni non possono essere applicabili ad eventuali problematiche derivanti dal traffico autostradale. Inoltre, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non appare che debba essere l'Ente gestore della strada a dover porre rimedio a problematiche di altri istituti. L'avvenuto annullamento, da parte della Corte Costituzionale dell'articolo 4 del D.P.C.M. e degli articoli 3 - 1^ comma - e 5, risulta pregiudiziale ai fini dell'applicazione pratica del decreto stesso, in quanto riguarda proprio l'emanazione, da parte delle regioni, delle "linee guida" per la predisposizione dei piani di risanamento comunali. Va aggiunto che il D.P.C.M. 1^ marzo 1991 e' un provvedimento che propone di stabilire "misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualita' ambientale e della esposizione urbana al rumore" in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento. Per quanto concerne la fattispecie di cui all'interrogazione e' rilevante la posizione della societa' Autostrade S.p.A. (che come le altre Societa' del settore) opera nel complesso quadro della concessione di costruzione e gestione di una rete autostradale per un delimitato periodo di tempo, al termine del quale l'intero complesso delle opere autostradali e loro pertinenze dovra' essere trasferito allo Stato stesso. L'operare in tale regime concessionario comporta, tra l'altro, che i costi di costruzione delle autostrade e dei loro ampliamenti, non coperti dall'erogazione di eventuali contributi statali, debbano essere necessariamente finanziati con mezzi propri o con accensione di debiti, al cui rimborso si provvede con gradualita' attraverso gli introiti da pedaggio. Il pedaggio copre unitamente ai contributi statali direttamente erogati, sia le spese di esercizio e di manutenzione, sia la remunerazione e l'ammortamento del capitale investito. Stante il contesto operativo, economico e finanziario sopra accennato, la Societa' ha il dovere di dedicare ogni piu' scrupolosa attenzione agli aspetti attinenti da un lato alla corretta esecuzione della concessione e, dall'altro, alla salvaguardia del proprio equilibrio economico di gestione. Ne consegue che qualsiasi coinvolgimento e qualsiasi impegno della Societa' in programmi di risanamento o di interventi in materia di protezione dell'inquinamento ai quali non corrispondono proventi da pedaggi o comunque altre fonti di finanziamento, non potra' che essere condizionato da una precisa definizione degli aspetti normativi. Si precisa altresi' che il Ministero dell'Ambiente dal canto suo non dispone di elementi significativi per una risposta sui quesiti posti dalla S.V. Onorevole. Il Ministro dei lavori pubblici: Radice.