Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00359 presentata da PARLATO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato ed incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. - Per conoscere - premesso che: il Governo ha presentato alle Camere il decreto-legge n. 348 del 1993 per la successiva conversione in legge concernente l'estinzione dell'obbligo di cessione all'INA di quota parte di tutte le polizze vita emesse dalle compagnie di assicurazione, definita tecnicamente "cessione legale". Il decreto di cui trattasi era necessario in quanto, a seguito della introduzione della direttiva comunitaria n. 90/619 (articolo 7) che regola le assicurazioni vita, a decorrere dal 20 maggio 1993 tale tipo di cessione non e' piu' obbligatoria; la "cessione legale" era stata istituita affinche' lo Stato potesse "garantire", tramite la sua compagnia di assicurazione "INA", gli assicurati vita in caso di dissesto od insolvenza o cessazione dell'attivita' della compagnia con la quale avevano stipulato la polizza. Tale tipo di assicurazione, infatti, opera per lunghissimi periodi di tempo (ultradecennali) e quindi era possibile il verificarsi di modifiche nella solvibilita' della compagnia assicuratrice imprevedibili all'epoca della stipula: i cittadini assicurati in tal modo vedevano comunque garantite le prestazioni a loro dovute alla scadenza in relazione ai versamenti effettuati. La direttiva comunitaria in materia, recepita con legge nazionale, proibisce invece questo tipo di "cessione legale" e pertanto il Governo ha dovuto, con questo decreto, annullare l'obbligo di proseguire ulteriormente nella cessione di quota parte delle polizze vita all'INA. Cio' e' stato regolamentato con i commi 1, 2 e 3 del decreto-legge in questione, il quale detta la norma generale e le attuazioni conseguenti nei bilanci e nelle riserve delle compagnie di assicurazione interessate. Sembra all'interrogante, che non vuole certo entrare nel merito, in questa sede ispettiva, della legittimita' e della opportunita' della iniziativa legislativa ma solo evidenziare le conseguenze successive al suo recepimento da parte del Parlamento che il Governo sia andato oltre gli atti dovuti per il recepimento della direttiva comunitaria: esso, infatti accondiscendendo alle pressanti richieste dell'ANIA (Associazione Nazionale per le Imprese di Assicurazione) - la quale ha usato anche in modo eccessivamente "pressante" la questione del salvataggio della fallita "Compagnia Tirrena" (salvataggio in realta' operato dal Ministero del tesoro tramite l'INA Spa che ha integralmente sottoscritto insieme alla controllata "Assitalia" il capitale necessario alla costituzione della "Nuova Tirrena" ex-Praevidentia) estendendo retroattivamente la portata della direttiva comunitaria. Cio' non solo non era previsto dalla legge di attuazione della direttiva comunitaria ma addirittura era stabilito il contrario e cioe' (vedasi Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992) che "restano ferme le disposizioni per i contratti conclusi fino alla predetta data del 20 maggio 1993 e la relativa attivita' resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni INA Spa a titolo di concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992 convertito in legge n. 359 del 1992", ma si ripete, in questa sede non si vuole entrare nel merito ma negli effetti derivanti dalle norme in questione; se risponda al vero che l'applicazione del decreto comportera' che l'INA Spa (attualmente di proprieta' al 100 per cento del Tesoro) dovra' restituire alle varie Compagnie di Assicurazione un importo equivalente a circa 6 mila miliardi di lire nel corso dei prossimi anni; va notato infatti che: 1) le cessioni legali fin qui effettuate non erano un contributo a fondo perduto che in teoria potrebbe essere restituito, ma corrispondevano dal punto di vista tecnico ad una "assunzione di rischio" da parte dell'INA, con tutte le conseguenze che ne derivavano. In termini assicurativi trattasi del cosiddetto "lavoro indiretto" assimilato a tutti gli effetti di bilancio e di gestione al "lavoro diretto" effettuato dall'INA tramite le sue agenzie ed i suoi produttori. Pertanto, secondo la tecnica assicurativa sarebbe del tutto ingiustificata la restituzione del rilevante importo in questione senza la minima contropartita per il pregresso e senza la compensazione di una qualche contribuzione fiscale a carico delle aziende assicurative beneficiate, sempre per pregresso; 2) l'INA Spa avra' grosse difficolta' a restituire questi importi, perche' dovra' cedere quote di partecipazione azionaria (IMI e BNL, ad esempio), immobili ed altri valori. A questo riguardo, si consta che il Governo ha gia' approvato una norma che dispensa dall'INVIM le cessioni di immobili per queste operazioni e quindi il fisco perderebbe ingenti somme a vantaggio delle Compagnie di assicurazioni, anche perche' gli immobili dell'INA sono in generale enormemente sottovalutati rispetto alle quotazioni del mercato; 3) l'INA Spa sta per essere "privatizzata" e collocata sul mercato. Per effetto dei commi 4, 5 e 6 di questo decreto, pero', il suo patriminio si assottigliera' notevolmente e pertanto il tesoro ricavera' dalla vendita un capitale notevolmente inferiore alle aspettative: in tal modo, lo Stato subira' un rilevantissimo danno finanziario; se si concordi con tali rilievi ed in caso negativo per quali motivi -: come si intenda evitare - convertito il legge il decreto - l'enorme danno prevedibile sia all'INA che al Ministero del tesoro che ne e' unico azionista e non favorire del tutto gratuitamente le Compagnie di Assicurazioni alle quali altrimenti verrebbe elargito un "regalo" di questa portata senza, peraltro, che esse abbiano ancora provveduto a istituire un "fondo rischi d'insolvenza" delle assicurazioni sulla vita che sostituisca la cessata garanzia dello Stato, lasciando cosi' gli assicurati senza alcuna protezione dei loro versamenti. L'interrogante evidenzia che con il sicuro rischio che gli assicuratori sulla vita correranno, in difetto di interventi di garanzia, lo Stato medesimo, stante il possesso da parte sua delle azioni INA, subira' un danno incommensurabile e del tutto invece evitabile; se il Governo intenda svolgere interventi ed assumere in prosieguo iniziative e quali per sottoporre ad un doppio regime contributivo nei confronti dell'INA e fiscale nei confronti dello Stato, la "restituzione" alle compagnie delle quote di assicurazioni-vita e comunque condizionarla alla costituzione da parte loro di un "fondo rischi di insolvenza". Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-18480 del 7 ottobre 1993. (4-00359)