Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00384 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940505
Ai ministri della sanita' e della difesa. - Per sapere - premesso che: l'articolo 20 della legge 107/90 sancisce la totale cooperazione delle FF.AA. con il S.S.N. al fine di favorire la donazione volontaria di sangue ed emoderivati da parte dei militari di leva; in realta', per carenze strutturali, le FF.AA. non sono in grado di gestire autonomamente il servizio trasfusionale; i militari di leva, nella stragrande maggioranza, ignorano la citata legge e, cosa ancor piu' grave, non vengono opportunamente informati circa l'esistenza della stessa; ai sensi dei regolamenti militari un militare di leva che dona il proprio sangue ha diritto a cinque giorni di licenza; molti militari che chiedono di donare il sangue ricevono risposta negativa con argomentazioni del tutto pretestuose, come quella che vuole il milite appartenente ad un'associazione di donatori da almeno due o tre anni; e' giunta all'interrogante segnalazione di casi in cui un militare di carriera, nonche' donatore periodico, si e' visto depennare dalle ferie la giornata di riposo pagata, spettante per legge, per il semplice motivo che avrebbe dovuto chiedere "quando" gli sarebbe stata concessa la facolta' di recarsi in ospedale e non indicare il giorno in cui intendeva farlo; probabilmente, se tutti i militari che godono dei requisiti fisici per farlo potessero donare il sangue 3 o 4 volte durante l'anno, in cambio dei 15 o 20 gg. di licenza, si potrebbe disporre di migliaia di litri di sangue, che altrimenti deve essere importato, con i rischi che conosciamo -: se non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di intervenire per facilitare l'applicazione della convenzione prevista dal comma 5, articolo 20 della citata legge; se non intendano favorire la diffusione di informazioni adeguate ai militari circa l'esistenza della legge di cui sopra. (4-00384)