Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00614 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516
Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso: che la legge 5 aprile 1985, n. 135, riguarda "Disposizioni urgenti sulla corresponsione degli indennizzi a cittadini italiani ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero"; che la legge n. 98 del 29 gennaio 1994 ne da' una interpretazione autentica; che con decreto del Ministero degli affari esteri 5 dicembre 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990 gli italiani residenti in Liberia sono stati rimpatriati a causa della guerra civile in corso nel paese e, con successiva legge n. 344 del 15 ottobre 1991 e' stata riconosciuta loro la qualifica di profughi cosi' come agli italiani rimpatriati dalla Somalia e dalla Etiopia nel 1991 -: se i suddetti cittadini italiani rimpatriati rispettivamente nel 1990 e nel 1991, che hanno perduto beni e proprieta' a causa degli eventi bellici dei suddetti Paesi, siano titolati al diritto dell'indennizzo in base alle leggi su citate e se i termini di presentazione delle domande siano quelli previsti dalla legge n. 98 del 29 gennaio 1994; se sia vero che i funzionari della Divisione IX, Servizio IV del Ministero del tesoro, ai profughi che gia' hanno inoltrata domanda negli ultimi due anni, mettono in dubbio tale titolarita' adducendo che potrebbero essere respinte perche': a) non vi sono fondi disponibili malgrado lo stanziamento di 54 miliardi annui previsti in Bilancio fino al 2004; b) in quanto la legge n. 98 del 29 gennaio 1994 riguarda solo gli indennizzi per i beni perduti antecedentemente al 1985; c) che la Commissione prevista dall'articolo 3 della gia' citata legge n. 98/1994 non e' ancora stata nominata. Risulta altresi' all'interrogante che le domande presentate in questi ultimi mesi non siano state prese in nessuna considerazione ne' gli interessati ne hanno avuto qualche riscontro dal Ministero; se, considerato che i termini di presentazione delle domande scadono il prossimo 25 giugno, non si pensi di dare disposizioni agli Uffici preposti affinche' dette domande vengano comunque accettate in attesa della nomina della Commissione che verifichera' il diritto agli indennizzi dei cittadini italiani rimpatriati, e non si pensi di dare una ulteriore precisa, circostanziata autentica interpretazione della legge 98/94 dato che, secondo i funzionari della gia' citata Divisione IX del Ministero, renderebbe piu' confusi alcuni aspetti di diritto e titolarita' che si presterebbero a varie interpretazioni. (4-00614)
Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la corresponsione degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perduto i beni in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero, con particolare riferimento alla situazione dei cittadini rimpatriati dalla Liberia. In proposito, si fa presente che la legge 29 gennaio 1994, n. 98 introduce interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135. Infatti, l'articolo 1, comma 1, nel disporre che "sono valide le domande gia' presentate in merito" si riferisce alle istanze, gia' presentate dai titolari di beni indicati nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, intese ad ottenere anche la liquidazione dell'indennizzo relativamente a beni immateriali (avviamento commerciale, crediti di lavoro, in valuta, titoli). Va, altresi', precisato che la disposizione inserita nell'articolo 1, comma 7 della citata legge non puo' che far riferimento a quanto stabilito dai precedenti commi 5 e 6 che disciplinano l'eventuale reimpiego in attivita' produttive del complesso degli indennizzi corrisposti a norma delle leggi n. 98 del 1994, n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985. Per quanto concerne, poi, il ritardo nella nomina della Commissione prevista dalla legge n. 98 del 1994, si comunica che, essendo stata di recente completata la designazione dei componenti da parte delle amministrazioni competenti, e' stato gia' predisposto il relativo decreto di nomina. Si soggiunge, infine, che le domande presentate dai profughi negli ultimi due anni, nonche' quelle presentate dai cittadini italiani rimpatriati dall'Etiopia e dalla Somalia negli anni 1990/1991, e tutte le altre che saranno successivamente inviate, sono state e saranno prese in carico dai competenti uffici di questa Amministrazione, subordinandone, peraltro, l'ammissibilita' al giudizio che sara' espresso dalla competente commissione interministeriale, come previsto dalle vigenti disposizioni. Il Ministro del tesoro: Dini.