Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00628 presentata da CORLEONE FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19940516
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il Provveditore agli Studi di Pescara e il Direttore Didattico del 9^ Circolo di Pescara sono sottoposti ad Indagine dal GIP del Tribunale di Pescara dottor Antonio Didone, in seguito agli esposti inoltrati alla Procura della Repubblica di Pescara dalla signora Alba Vallone, insegnante della scuola elementare "Renzetti", del 9^ Circolo Didattico di Pescara; negli esposti della signora Vallone viene segnalata la riduzione del suo orario obbligatorio di servizio di 4 ore settimanali - per un totale di 120 ore (40 giorni) annuali -, per consentire l'insegnamento "facoltativo e confessionale" della religione cattolica da parte di altri docenti all'interno dell'orario obbligatorio delle lezioni; la riduzione dell'orario obbligatorio di servizio costringe l'insegnante a rinunciare alla possibilita' di svolgere a pieno le sue funzioni didattiche e a rimanere inutilizzata durante le ore di insegnamento obbligatorio; l'insegnamento della religione cattolica si configura come facoltativo (sentenza della Corte costituzionale n. 203/89), specifico ed autonomo secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e ribadito dalla circolare ministeriale 20 dicembre 1985, n. 368 al capitolo 3, "Formazione dell'orario settimanale" -: se intenda porre rimedio alla violazione dell'articolo 9, comma 1, legge 148/90: "l'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari e' costituito di 24 ore settimanali di attivita' didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica ...", poiche' dall'anno scolastico 1986-87 risulta che circa 250.000 insegnanti delle scuole elementari e materne siano stati privati della propria funzione docente durante le ore di servizio obbligatorio, perche' parte delle loro ore di insegnamento, da due fino a quattro ed anche a sei settimanali, vengono attribuite agli insegnanti di religione cattolica per costituire il loro monte ore di insegnamento. (4-00628)
In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il procedimento penale, avviato a carico del Provveditore agli studi di Pescara e di un locale dirigente scolastico, a seguito di esposti-denuncia presentati dalla signorra Alba Vallone, e' stato archiviato con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quel capoluogo, emessa in data 26 maggio 1994. Quanto al merito della questione, si osserva, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti e alla luce delle vigenti disposizioni normative, che nessun fondamento puo' essere attribuito alla tesi sostenuta dalla ricorrente - docente elementare in servizio presso il 9^ circolo didattico di Pescara - secondo la quale l'insegnamento della religione cattolica, in quanto facoltativo, dovrebbe essere svolto al di fuori dell'orario delle attivita' didattiche. Sulla base di tale tesi, l'interessata, essendosi dichiarata non disponibile ad impartire l'insegnamento in questione, aveva contestato che la durata settimanale della sua attivita' didattica, in ciascuna delle due classi affidatele, fosse stata decurtata di n. 4 ore (ossia di 2 ore per classe), ore attribuite ad altro docente per il medesimo insegnamento. Al riguardo pare opportuno ricordare che l'orario delle attivita' didattiche nella scuola elementare, e' disciplinato dall'articolo 7 della legge n. 148 del 5.6.1990, che lo fissa in ventisette ore settimanali alle quali possono essere aggiunte altre tre ore solo per l'insegnamento della lingua straniera, cosi' come precisato nello stesso articolo. Il fatto poi che nelle suaccennate ventisette ore settimanali debbano essere comprese anche le due ore, da destinare all'insegnamento della religione cattolica, trova pieno riscontro nell'articolo 9 della legge n. 121 del 25.3.1985, con la quale e' stato ratificato e reso esecutivo l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e nel punto 5, lett. b n. 2, del relativo Protocollo addizionale, laddove si delineano, in particolare, le modalita' per l'organizzazione dell'insegnamento in parola e per la sua "collocazione nel quadro orario delle lezioni". A tale proposito si ricorda, altresi', che la Corte Costituzionale, proprio con la sentenza n. 203 del 1989 di cui e' cenno nell'interrogazione, nel sancire la non obbligatorieta' dell'insegnamento della religione cattolica, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale - a suo tempo sollevata con un'ordinanza del Pretore di Firenze - relativamente alla normativa contenuta nell'articolo 9 della suddetta legge n. 121 del 1985, e nel punto 5, lett. b n. 2 dell'annesso Protocollo addizionale. Orientamento non diverso la stessa Corte Costituzionale risulta avere espresso con la successiva sentenza n. 13 del 1991, con la quale ha, tra l'altro, riaffermato che "l'insegnamento della religione cattolica sara' impartito" - cosi' come dice l'articolo 9 succitato "nel quadro delle finalita' della scuola, vale a dire con modalita' compatibili con le altre discipline scolastiche". Dal proprio canto, questo Ministero, in sede di prima applicazione della piu' volte citata normativa concordataria, non si e' discostato dal summenzionato orientamento, tenuto conto che la circolare n. 368 del 20.12.1985 - cui ha fatto riferimento anche la S.V. Onorevole - nella disposizione riportata al punto 3, in materia di formazione dell'orario settimanale, esplicitamente afferma che l'attribuzione delle ore previste dagli ordinamenti vigenti, per quanto attiene all'insegnamento della religione cattolica, deve essere assicurata - evitando ovviamente ogni forma di discriminazione tra gli alunni - "nel quadro dell'orario settimanale delle lezioni". Quanto alla presunta violazione da parte del Provveditore agli Studi di Pescara dell'articolo 9 della legge n. 148 del 1990, si osserva che il medesimo Provveditore ha, a suo tempo, correttamente diramato istruzioni sulla questione, con la propria circolare n. 32931 del 9.12.1992; tali istruzioni hanno, in particolare, raccomandato ai direttori didattici di vigilare affinche' gli insegnanti elementari abbiano, comunque, a prestare 22 ore di insegnamento, in attuazione proprio di quanto disposto dal teste' citato articolo 9, secondo il quale l'orario di servizio del personale docente, nella scuola elementare, e' determinato in 22 ore di insegnamento e in 2 ore di programmazione. In applicazione, pertanto, di quest'ultimo articolo - prosegue l'anzidetta circolare - i docenti, nelle ore in cui, per effetto dell'organizzazione modulare o della presenza di personale nominato dal Provveditore per l'insegnamento della religione cattolica non svolgono attivita' didattica nelle classi loro affidate, devono essere ugualmente impegnati, eventualmente anche per le iniziative previste dal 2^ comma dello stesso articolo 9 ovvero per la sostituzione dei docenti assenti, secondo le indicazioni di cui al successivo 5^, comma. Ed, in effetti, nel caso dell'insegnante Vallone, il Provveditore agli Studi ha fatto presente che le ore di servizio, dalla stessa non utilizzate per l'insegnamento della religione cattolica, le vengono poi riattribuite, con ordine di servizio del direttore didattico, per eventuali attivita' alternative a favore di alunni non avvalentisi di detto insegnamento, o per attivita' di recupero di alunni in difficolta' o per sostituzione di colleghi assenti. Per le suesposte considerazioni, non pare pertanto che, nella fattispecie, siano state disattese le norme vigenti, ivi comprese quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12.2.1985 n. 104, con il quale sono stati approvati i nuovi programmi didattici della scuola primaria tenuto anche conto che il decreto ministeriale del 10.9.1991, nel regolare la ripartizione oraria settimanale fra le varie discipline, ha chiarito che resta, in ogni caso, salva l'attribuzione di due ore all'insegnamento della religione cattolica. Le medesime considerazioni sono state ritenute evidentemente valide anche dal G.I.P. del Tribunale di Pescara il quale, relativamente al caso segnalato, ha riconosciuto con l'ordinanza di archiviazione, sopra menzionata, come la condotta degli indagati (Provveditore e direttore didattico) - a carico dei quali non sono emersi comportamenti penalmente rilevanti - "sia stata imposta dalla necessita' di osservare la norma che prevede che l'insegnamento della materia "facoltativa" della religione cattolica trovi comunque spazio nel "quadro orario delle lezioni", norma dichiarata conforme alla Costituzione con sentenza n. 13/1991 della Corte Costituzionale". Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.