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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00630 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e navigazione, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per la famiglia e la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: sono poste in atto da parte della Direzione generale della motorizzazione civile iniziative tendenti ad escludere gli studi di consulenza automobilistica dalla esplicazione delle procedure di trasferimento di proprieta' di autoveicoli e motoveicoli, sostituendoli con gli studi notarili, secondo le indicazioni del precedente Ministro per la funzione pubblica Cassese in merito alla modifica dell'articolo 247 del regolamento dell'attuale codice della strada, demandando ai notai le comunicazioni dell'avvenuto trasferimento di proprieta' degli autoveicoli; l'attivita' delle scuole e agenzie automobilistiche e' stata gia' resa difficile con l'entrata in vigore del nuovo sistema di esame a quiz, che per la sua natura involuta e cervellotica, ha allontanato gli allievi dalle scuole, cosi' come l'attivita' delle agenzie era gia' stata ridotta, con le disposizioni del precedente Ministro della funzione pubblica Cassese, che disponevano la sottrazione del lavoro delle conferme di validita' dei duplicati di patenti, delle conversioni di patenti, delle patenti internazionali; ci si e' avvicinati, provvedimento dopo provvedimento, alla chiusura di ben 15 mila agenzie automobilistiche italiane, con la perdita di oltre 70 mila posti di lavoro, tra dipendenti e titolari delle agenzie, la cui attivita' integra quella dei dipendenti della amministrazione pubblica senza alcun aggravio per la spesa e il bilancio dello Stato, con la conseguenza di appesantire ulteriormente il fenomeno della disoccupazione; queste variazioni della regolamentazione delle attivita' delle agenzie di pratiche automobilistiche e scuole guida - con le gravissime conseguenze sopra descritte - seguono solo di tre anni l'emanazione della precedente normativa in materia, costituita dalla legge n. 264 del 1991; per lo "snellimento" burocratico teorizzato dalla proposta Cassese - che, in questo caso, non abolisce degli obblighi burocratici, ma si limita a trasferirli a diversi soggetti - la quale si avvarrebbe di procedure informatiche - fatti salvi gli approfondimenti necessari, nell'epoca di Tangentopoli, a verificare la mole e la natura degli interessi economici gestiti nel rapporto tra innovazione informatica e grandi aziende fornitrici di prodotti e servizi informatici, quali IBM, Olivetti, ecc. - sarebbe ugualmente produttivo e poco complicato tecnicamente concedere alle agenzie automobilistiche il collegamento telematico (via modem, cioe' tramite linea telefonica) con il Centro elaborazione dati-CED della Motorizzazione civile, mediante una codificazione di sicurezza, adeguatamente studiata e autorizzata; vi sarebbe inoltre, con il recepimento della proposta Cassese, il rischio, da parte del Ministero, dell'invio tramite servizio postale, a tutti gli acquirenti e nuovi intestatari di autoveicoli, di un bollino autoincollante da apporre sul libretto di circolazione, con la possibilita' di ritardi, smarrimenti, contestazioni, istanze e ricorsi degli utenti ai quali non giunga nei tempi debiti o non giunga affatto detto bollino -: se il Governo ritenga di dover mantenere invariate e, dunque, approvi le direttive in materia di procedure burocratiche automobilistiche proposte dal Ministro Cassese, ovvero ritenga di doverle riesaminare e modificare. (4-00630)

Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri e anche a nome dei Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e della famiglia e solidarieta' sociale. Con il nuovo codice della strada il legislatore ha voluto razionalizzare una materia che risultava ormai regolamentata in maniera inadeguata, sia in riferimento alle mutate esigenze della circolazione stradale, atteso lo sviluppo del settore automobilistico e del trasporto su gomma, sia nella considerazione della mutata e cresciuta esigenza di mobilita' dei cittadini, di una generale ed assoluta necessita' di maggiore sicurezza, dell'indispensabilita' di adeguamento della normativa nazionale a quella europea. Dette esigenze sono state trasfuse nella legge 13 giugno 1991, n. 190 "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale", che all'articolo 2, ha elencato i principi ed i criteri cui il Governo ha dovuto attenersi nell'elaborazione delle nuove norme. Tra questi l'indirizzo finalizzato a rendere "quanto piu' sollecita ed economica l'azione amministrativa". La revisione del regolamento di esecuzione del codice della strada, ed in particolare l'articolo 247, ha realizzato l'obiettivo primario voluto dal Parlamento di snellire e "sburocratizzare" le procedure relative al passaggio di proprieta' dei veicoli e alla variazione di residenza dei proprietari dei veicoli. Il cittadino dovra', infatti, limitarsi a sottoscrivere il contratto di acquisto, senza nessuna ulteriore azione da espletare presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, atteso che sara' il notaio rogante, pubblico ufficiale, ad eseguire le incombenze necessarie. Per le variazioni relative alla residenza, le iniziative saranno svolte dall'Ente Pubblico, e cioe' dal comune, senza alcuna attivita' aggiuntiva da parte dell'utente. Le imprese e le societa' esercenti consulenza automobilistica, sono disciplinate dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata ed integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Si precisa che sino al 5 settembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 264/91, le pratiche presso gli Uffici della Motorizzazione Civile venivano svolte dalle agenzie di pratiche e affari, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori e dei coltivatori per i propri associati, dai commissionari e concessionari per i veicoli da essi venduti, dai meccanici, allestitori e trasformatori, dai tecnici abilitati alla progettazione (periti industriali e ingegneri) oltre che, ovviamente, da semplici cittadini per proprio conto. La legge n. 264/91 ha riconosciuto alle sole imprese o societa' di consulenza automobilistica lo svolgimento delle pratiche in questione, salvo che le stesse non vengano presentate direttamente dagli interessati. La Direzione generale della M.C.T.C., al fine di una compiuta interpretazione di una legge che ha inciso su varie categorie produttive, ha interessato il Consiglio di Stato ponendo al medesimo due articolati quesiti circa la portata delle norme di che trattasi, con particolare riferimento ai soggetti soggiacenti a dette norme. Il Consiglio di Stato, con il parere n 913/92-925/92 reso dalla II Sezione nell'adunanza del 16 dicembre 1992 e con il parere n. 1334/93 reso dalla II Sezione nell'adunanza del 15 dicembre 1993, ha escluso che possano operare agli sportelli M.C.T.C. soggetti che forniscono in via principale una diversa prestazione. Il Consiglio di Stato ha altresi' "sostanzialmente" escluso che un privato cittadino possa svolgere a titolo gratuito o di cortesia pratiche presso gli sportelli M.C.T.C.. Per completezza di esposizione si richiama che la Commissione IX della Camera dei Deputati, in data 29 luglio 1993, ha votato un ordine del giorno, nel quale impegnava il Governo ad "assumere le iniziative idonee a chiarire il contenuto della legge 264/91 al fine di consentire alle imprese del settore di espletare direttamente le pratiche che attengono specificatamente alle attivita' da esse esercitate, evitando inutili e dispendiosi appesantimenti burocratici". Ancora si osserva che l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota prot. SP n. 1153 del 7 ottobre 1993, ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che, nell'evidenziare tutta una serie di limitazioni alla libera concorrenza contenute nella legge n. 264/91, cosi' conclude: "le limitazioni concorrenziali da esse derivanti non trovano, infatti, fondamento sufficiente in motivazioni di interesse generale e una loro eliminazione renderebbe la normativa del settore piu' consona ai principi della libera concorrenza contenuti nella legge n. 287/90 e sanciti dalla Costituzione, facendo conseguire, anche alla luce dell'importanza quantitativa del settore nell'economia nazionale, notevoli benefici ai consumatori". Per quanto riguarda il rapporto comparativo tra l'operativita' delle imprese e societa' di consulenza automobilistica sotto la vigenza del testo unico 393/59 e sotto la vigenza del decreto-legislativo 285/92 come modificato ed integrato dal decreto-legislativo 360/93, si precisa che le innovazioni recate dall'articolo 247 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, riconducono il potenziale operativo dei consulenti automobilistici a quello che era sino alla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, atteso che la procedura introdotta dall'articolo 94, 2^ comma, era sconosciuta al codice del 1959 (si vedano al riguardo l'articolo 94 del decreto-legislativo n. 285/92 e l'articolo 59 del testo unico n. 393/59). In buona sostanza gli operatori protestano perche' l'amministrazione sottrarrebbe loro una competenza di cui non sono mai stati titolari nel passato, e di cui non sarebbero stati titolari neppure per il breve arco di tempo intercorso tra l'entrata in vigore del nuovo codice ed oggi, se la necessita' di varare comunque le nuove norme, in tempi ristrettissimi, non avessero impedito di poter concordare con gli enti interessati (Consiglio Nazionale del Notariato, Associazione comuni) le procedure ora proposte dal testo dell'articolo 247 del Regolamento di esecuzione. La presenza delle attuali 13.000 imprese e societa' di consulenza automobilistica con 70.000 addetti testimonia come la consistenza di questa categoria sia stata raggiunta sotto la vigenza del codice del 1959 che non prevedeva la procedura, alla cui abolizione si vorrebbe imputare un presunto danno alla categoria. Quanto sopra premesso si ribadisce che la riformulazione dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada ha dato piena attuazione alla volonta' del legislatore di stabilire un corretto e semplice rapporto tra l'amministrazione ed il cittadino, cosi' come indicato nella legge delega. Le agenzie di pratiche automobilistiche sono gia' assistite da una legge e non appare ne' legittimo ne' opportuno che le stesse si approprino di ulteriori competenze, creando un'artificiosa intermediazione tra i cittadini e la Pubblica amministrazione, con pesanti aggravi economici per i primi e inammissibili interferenze nell'operativita' dell'amministrazione e cio' a solo beneficio di una categoria che, come sopra evidenziato, gode di buone opportunita'. Si aggiunge infine che il nuovo esame a quiz e' stato elaborato con fattiva collaborazione delle associazioni di categoria delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica - l'UNASCA e la FEDERTAI - che appaiono, allo stato attuale, quelle maggiormente rappresentative. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.



 
Cronologia
mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).

lunedì 16 maggio
  • Politica, cultura e società
    La corte d'assise d'appello di Bologna condanna all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna del 1980: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. Licio Gelli è condannato a 10 anni per calunnia pluriaggravata da finalità di terrorismo.

martedì 17 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Tabladini (LN), Maceratini (AN-MSI), La Loggia (FI) e Palombi (CCD) è approvata con 159 voti favorevoli e 153 contrari.