Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00610 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940516
Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: in localita' Ca' Perale, in comune di Mirano (Venezia), nel settembre 1988 e' stata realizzata, dal comune, una discarica per rifiuti solidi urbani, sopra una preesistente discarica non autorizzata, nella quale l'autorita' giudiziaria nei primi anni '80 aveva rinvenuto una rilevante quantita' di sostanze tossico-nocive, quali mercurio e cadmio; nonostante gli interventi di bonifica nella ex discarica di tossico-nocivi, la sezione chimico-ambientale del Presidio USL, in analisi compiute il 26 aprile 1994 su campioni di terreno prelevati nella zona, ha certificato che esistono ancora sostanze tossico-nocive in concentrazione superiore alla "Concentrazione-limite"; la discarica RSU di Ca' Perale entro' effettivamente in servizio, nonostante le forti contestazioni dei cittadini, nel settembre 1991; il 29 aprile 1991 ed il 31 maggio 1993 il comune di Mirano, con un'occupazione d'urgenza per causa di pubblica utilita', decreto' un primo limitato ampliamento su terreni privati, a ovest, ed una seconda variante in sopraelevazione; la Giunta regionale del Veneto ha approvato il 22 marzo 1994 un progetto di ulteriore ampliamento della discarica di Ca' Perale proposto dal comune di Mirano, che porterebbe l'estensione della discarica dagli attuali 44.500 metriquadrati a 79.040 metriquadrati, raddoppiando abbondantemente le dimensioni del progetto originario; tale progetto di ampliamento, approvato dalla giunta comunale con nota 31658 del 29 dicembre 1992, essendo trascorsi piu' di 24 mesi dall'approvazione del progetto della prima discarica, non poteva piu' essere ricondotto a quest'ultimo, e avrebbe dovuto essere rielaborato tenendo conto della variante al PGR per il territorio esterno del comune di Mirano, nel frattempo approvata (delibera del consiglio comunale n. 192 del 1^ dicembre 1989); la variante sopracitata prevede che non possano esserci "abitazioni esistenti a meno di 200 metri dal perimetro della discarica"; nella Relazione di compatibilita' ambientale allegata al progetto di ampliamento, redatta dallo studio degli ingegneri Favaro e Milan di Mirano, si afferma che: "in prossimita' si trovano solo due abitazioni che sono peraltro separate dall'area della discarica da piante ad alto fusto ed arbusti rigogliosi", e che il nuovo impianto "mantiene una distanza di 500 metri dai centri abitati sui prossimi Ca' Farsetti e Ca' Causin"; il PRSU (Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani), approvato con delibera n. 785 del 28 ottobre 1988 dal Consiglio regionale, prevede agli articoli 7 e 9 dell'elaborato F, che non debbano esserci nuclei abitativi entro il raggio di 500 metri dal perimetro della discarica; da quanto risulta all'interrogante, diversamente da quanto affermato nella sopracitata Relazione di compatibilita' ambientale, esistono nella zona della discarica 5 abitazioni, per un totale di 7 famiglie, ad una distanza inferiore ai 200 metri dal perimetro dell'impianto previsto dall'ampliamento, ed una sola abitazione possiede una minima barriera arborea; inoltre, contrariamente a quanto affermato dallo studio degli ingegneri Favaro e Milan, Ca' Causin (via del Capriolo) si estende perpendicolarmente al perimetro della discarica da una distanza minima di 180 metri ad una massima di poco piu' di 500 metri dall'impianto, in modo che la quasi totalita' del centro abitato (circa 40 abitazioni) e' compresa in una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa regionale; nonostante quanto sopra, e le recenti analisi sulla presenza di tossico nocivi, nessuna particolare misura di sicurezza igienico-ambientale e' stata adottata dagli enti gestori: non sono stati ricoperti con teli impermeabili i cumuli di terreno inquinati da mercurio, non sono stati piantati alberi di barriera verso Est, per proteggere le vicine abitazioni, ne' sono state adottate misure contro le polveri, gli odori, e gli animali come topi e gabbiani che infestano la zona, ne' e' stata costruita alcuna recinzione; il Comitato dei cittatini di via Olmo, via Taglio Sinistro, via del Cigno e via del Capriolo, il 7 aprile 1994 hanno presentato ricorso al TAR per ottenere la sospensiva e l'annullamento dell'ordinanza n. 12 del Presidente della regione Veneto del 21 gennaio 1994, con la quale si da' esecuzione all'ampliamento della discarica di Ca' Perale; il Comitato dei cittadini ha anche sporto denuncia all'Autorita' giudiziaria ed ha chiesto l'intervento del Commissario di Governo della regione Veneto, date le gravi condizioni di disagio e insalubrita' gia' prodotte nella zona di Ca' Perale -: se il ministro non intenda urgentemente intervenire, attraverso gli organismi competenti, per impedire che attraverso gravi violazioni di legge, si dia esecutivita' allo scarico di rifiuti nella zona di ampliamento della discarica di Ca' Perale, arrecando grave nocumento alla salute dei cittadini, ed all'igiene pubblica. (4-00610)
Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si precisa, in via preliminare, che lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e delle leggi 441/87 e 475/88 e' di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinati, in via sostitutiva alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette. Si fa presente altresi' che, ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 377/88, sono soggetti alla procedura di valutazione impatto ambientale solo gli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi. Dalle informazioni pervenute dalle autorita' locali risulta quanto segue. La giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1191 del 22 marzo 1994 ha approvato il progetto di ampliamento della discarica controllata per R.S.U. e speciali assimilabili, sita in localita' Ca' Perale del comune di Mirano (VE). L'anzidetta deliberazione della giunta regionale e' stata inviata alla competente Commissione statale per il preventivo controllo di leggittimita'. Detto organo, nella seduta del 15 aprile 1994, con ordinanza n. 1486/497 ha sospeso l'esecutivita' della stessa, chiedendo, ai sensi dell'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, incentrati sull'esposto del "comitato di cittadini" (richiamato nell'atto parlamentare in parola) con particolare riguardo al rispetto dei limiti di distanza dei nuclei abitati, fissati nella misura minima di 500 metri, dalla normativa recata dagli articoli 7 e 9 dell'elaborato F del vigente piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Risulta infine che la giunta regionale con delibera 2436 del 26 maggio 1994 in ordine all'atto deliberativo di approvazione del progetto di ampliamento della discarica, abbia provveduto a rendere alla commissione di controllo i richiesti chiarimenti. La questione e' stata, quindi, esaminata dall'anzidetta commissione di controllo che nella seduta del 27 giugno 1994 ha deciso di "prendere atto" delle deliberazioni di cui trattasi. Il Ministro dell'ambiente: Matteoli.