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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00634 presentata da SARACENI LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19940516

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la Cassa Nazionale del Notariato ha adottato recenti determinazioni in merito ai canoni dei nuovi contratti di locazione per vecchi inquilini, cosi' come stabilito dall'articolo 11 comma 2 della legge 359/92; a differenza degli altri enti pubblici proprietari di importanti patrimoni abitativi quali la Cassa Previdenza Avvocati, l'INPDAI, l'ENASARCO, etc., e a differenza delle stesse Compagnie private di assicurazione che hanno attuato aumenti in misura variabile dal 30 all'80 per cento a seconda delle caratteristiche degli alloggi, la Cassa Nazionale del Notariato prevede aumenti anche superiori al triplo dei canoni attuali; tali aumenti sono stati computati in base ad una zonizzazione che non tiene minimamente in considerazione sia le deliberazioni dei Consigli comunali a suo tempo intervenute sia il pessimo stato locativo dei fabbricati, cui ha finora in parte posto riparo solo il sacrificio finanziario dei locatari; gli inquilini che attualmente abitano da decenni negli alloggi di proprieta' della Cassa Nazionale del Notariato sono, per la stragrande maggioranza, modesti impiegati e modestissimi pensionati, con redditi anche inferiori ai nuovi canoni; questo disegno portera', in breve tempo, a migliaia di sfratti di cui oltre settecento solo a Roma; la Cassa Nazionale del Notariato inoltre richiede agli inquilini, in luogo delle consuete anticipazioni e cauzioni, una "fidejussione bancaria" di difficile concessione da parte degli istituti di credito; l'atteggiamento assunto oggi dalla Cassa Nazionale del Notariato e' palesemente in contrasto con la posizione che il notariato ha sempre rivendicato nell'organizzazione amministrativa dello Stato anche per quanto concerne la Cassa Nazionale -: se siano a conoscenza dei fatti sopra descritti e in caso affermativo quali iniziative intendano adottare urgentemente per evitare che migliaia di famiglie occupanti alloggi di proprieta' della Cassa Nazionale del Notariato vengano sfrattate perche' impossibilitate a pagare gli onerosi nuovi canoni di locazione; se non ritengano che i provvedimenti adottati dalla Cassa Nazionale del Notariato violino disposizioni di legge e siano in netta contrapposizione con la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo Amato, diretta agli enti pubblici e privati, locatari di alloggi a grandi masse di inquilini con il fine di prevenire l'esplosione di gravi conflitti e contenere spinte inflazionistiche. (4-00634)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base degli acquisiti elementi di valutazione e conoscenza dei fatti. I principi ed i criteri di politica gestionale, da seguire nella stipulazione dei contratti di locazione, sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, con ampia ed articolata motivazione, nella delibera n. 155 del 3 aprile 1993 e sono stati poi ribaditi nella successiva delibera n. 171 del 30 aprile 1993. La validita' di tali criteri e' stata riconosciuta dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto, oltre che da due Notai, dai rappresentanti dei Ministeri di Grazia e Giustizia, Tesoro e Lavoro. La Cassa Nazionale del Notariato, con nota n. 8638 del 7 luglio 1993, ha anche provveduto a comunicare il proprio operato alla Corte dei Conti, al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero del Tesoro - R.G.S. - I.G.F.. Inoltre il Presidente della stessa Cassa, l'11 maggio 1993, nel corso dell'audizione alla Commissione Parlamentare di vigilanza sugli enti di Previdenza, ha avuto modo di illustrare le difficolta' incontrate dagli Amministratori dell'Ente a seguito della direttiva del Ministero del Lavoro, in data 27.11.92, contenente l'invito ad aumentare di una certa percentuale l'equo canone, in ragione del fatto che detta direttiva contrastava con le disposizioni legislative in materia di contabilita' degli enti, laddove e' prevista la possibilita' di locare gli immobili a prezzi di mercato. Quanto ai quesiti specifici posti dagli onorevoli interroganti, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'aumento del canone di locazione nelle zone di periferia della citta', dove effettivamente abitano soggetti appartenenti alle categorie meno abbienti, e' stato mediamente pari al 50 per cento dell'equo canone. L'aumento e' stato, invece, superiore nelle zone di particolare pregio e di maggiore appetibilita', nelle quali abitano conduttori con elevati redditi personali e familiari; in ogni caso l'aumento e' stato correlato ai valori espressi dal mercato e, comunque, di molto inferiore ai limiti massimi registrati, nelle consuete rilevazioni periodiche, dagli osservatori di Confedilizia, Nomisma ed altri istituti specializzati. La maggiore consistenza dell'aumento, in tal caso, e' essenzialmente da ascrivere al sistema di determinazione dell'equo canone che, per i fabbricati delle zone centrali e intermedie risalenti ad epoca anteriore al 1975, prevede un costo di costruzione pari a L. 250.000 al mq., sicche' il corrispettivo della locazione finiva per essere notevolmente inferiore rispetto ai valori di mercato (ad esempio, per un appartamento di vecchia costruzione, ubicato nel centro della citta', e della estensione di circa 200 mq., l'importo dell'"equo canone", ai sensi della L. 392/78, non supera le 400.000 lire mensili). Quanto poi all'affermazione secondo cui la Cassa Nazionale del Notariato, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione, sarebbe solita richiedere agli inquilini "in luogo delle consuete anticipazioni e cauzioni, una fideiussione bancaria di difficile concessione da parte degli istituti di credito", va rilevato che tale fideiussione non viene mai richiesta in via assoluta, ma soltanto in via alternativa agli ordinari strumenti di garanzia. Essa, inoltre, consente ai vecchi inquilini di rientrare in possesso delle somme a suo tempo versate a titolo di deposito cauzionale e rappresenta un mezzo di garanzia agile ed elastico, che non implica alcun aggravio particolare per il conduttore, considerato che il relativo costo annuale oscilla intorno allo 0,6 per cento. Ne' va trascurato che le fideiussioni in parola vengono facilmente rilasciate dalle banche a fronte del versamento di quella stessa somma che l'inquilino avrebbe dovuto corrispondere al locatore a titolo di deposito cauzionale. Sulle linee generali del comportamento della Cassa, la stessa ha assicurato di essersi sempre ispirata alla massima disponibilita' ed alla piu' assoluta comprensione per i bisogni degli inquilini; infatti, in sede di rinnovo dei contratti, l'Ente, contemperando i contrapposti interessi, consente di norma sia una riduzione sui richiesti incrementi, che a volte puo' raggiungere il 35 per cento, sia un adeguamento graduale nel tempo (fino a quattro anni) del nuovo canone. Sono state inoltre tenute in debito conto le esigenze di quegli inquilini, con redditi modesti ed abitanti in zone di pregio, ai quali si e' provveduto ad offrire un'altra abitazione, adeguata alle necessita' familiari ma ubicata in diversa zona della citta', ove i canoni di locazione risultano piu' contenuti. La Cassa Nazionale del Notariato ha dunque operato per garantire la tranquillita' del bene-casa nel lungo periodo (otto anni) senza far luogo, nel contempo, ad ingiustificate elargizioni a favore di quelle categorie di inquilini che alloggiano in appartamenti di prestigio e che, non avendo disponibilita' economiche, hanno corrisposto per lunghi anni canoni non adeguati al valore dell'immobile. Quanto al ricorso ai c.d. "patti in deroga", va rilevata la piena legittimita' dell'operato della Cassa, che si e' avvalsa di una facolta' riconosciuta dalla legge 359/92 che non ha fissato alcun limite all'entita' del canone sempreche' detti patti vengano stipulati alle condizioni previste e con l'assistenza delle associazioni di categoria. Ed invero la stipulazione dei contratti avviene, nella specie, con l'assistenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative, che hanno l'onere di rendere trasparente il contratto consentendo anche a chi non ha dimestichezza con la materia, di apprezzare e comprendere le conseguenze dei patti sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico. Sembra opportuno segnalare, inoltre, che la Cassa del Notariato riesce a procedere con immediatezza alla locazione delle unita' immobiliari rese libere dai vecchi inquilini; cio' dimostra che i nuovi conduttori, che accettano subito le condizioni proposte dall'Ente, le giudicano di pieno gradimento ed economicamente convenienti. Si precisa, infine, che attualmente sono in corso ad iniziativa della Cassa del Notariato, soltanto undici procedimenti di sfratto per finita locazione, tutti avviati nel vigore della legge n. 392/1978 e, comunque, in epoca anteriore all'approvazione della legge n. 359/1992. Nessuna iniziativa giudiziaria e' stata, invece, intrapresa, al 16.8.94, nei riguardi dei conduttori che - in sede di rinnovo del contratto scaduto - non hanno aderito alla proposta dell'Ente di stipulare i "patti in deroga" ammessi da tale ultima legge e la Cassa ritiene che neppure in futuro agira' in tal senso tenuto conto dell'orientamento, gia' assunto e comunicato ai Sindacati degli inquilini, di piena disponibilita' a graduare la percezione degli aumenti nel lungo periodo e ad offrire a chi ne faccia richiesta, altra sistemazione adeguata in zona meno centrale e, quindi, con canoni inferiori, cio' in piena conformita' ai criteri suggeriti dalla circolare adottata dal Ministero del Lavoro in data 27/11/1992. Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.



 
Cronologia
mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).

lunedì 16 maggio
  • Politica, cultura e società
    La corte d'assise d'appello di Bologna condanna all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna del 1980: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. Licio Gelli è condannato a 10 anni per calunnia pluriaggravata da finalità di terrorismo.

martedì 17 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Tabladini (LN), Maceratini (AN-MSI), La Loggia (FI) e Palombi (CCD) è approvata con 159 voti favorevoli e 153 contrari.