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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00502 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: in un ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Liguria (dal dottor Paglialunga), si afferma, tra l'altro, l'illegittimita' della composizione del Comitato regionale di Controllo, unico, della Liguria; specificamente si contesta la plurime violazione delle norme previste dalla nuova legge 142 sulle Autonomie Locali, affermando come un componente del CO.RE.CO., avvocato, non possegga la richiesta anzianita' di iscrizione all'Ordine, di almeno 10 anni, come un altro componente sia incompatibile in quanto consigliere comunale, come un altro ancora, avvocato (di Chiavari), sia stato nominato invece nella categoria riservata, sempre per le norme della legge 142, ai commercialisti, e, infine, come un altro componente ne faccia parte sia come ex funzionario a riposo sia come avvocato; la conferma di questi dati comporterebbe la invalidazione, per vizio di legittimita' dell'organo stesso, di tutte le deliberazioni assunte dal Comitato, per tutta la Liguria, dal suo insediamento, ad aprile 1993, fino ad oggi -: se risulti che quanto affermato in detto ricorso corrisponda al vero; in caso affermativo, a quali responsabilita' si debbano ascrivere i mancati controlli sulla legittima composizione del CO.RE.CO. della Liguria; ugualmente in caso affermativo, quali immediati provvedimenti intendano adottare per ristabilire la legittimita' e la legalita' dell'organo amministrativo in questione. (4-00502)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi acquisiti tramite il Commissariato del Governo, si fa presente quanto segue. La composizione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, oltre che dalla normativa statale, e' disciplinata, nella regione Liguria, dalla legge regionale 11.9.1991, n. 25, modificata dalle successive leggi regionali 4.9.1992, n. 22, e 30.11.1992, n. 35. Nel marzo dello scorso anno, con deliberazione n. 29, il Consiglio regionale ha provveduto alla ricostituzione del predetto organismo di controllo, eleggendo i componenti effettivi e supplenti nelle seguenti persone: Effettivi: 1) avvocato Roberto Bracco, scelto nella terna dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Imperia (1^ comma, lett. a) punto 1, articolo 42 L. 142/90); 2) dottor Roberto Bozzo, scelto nella terna proposta dall'Ordine dei Commercialisti di Genova (1^ comma, lett. a) punto 2, articolo 42 L. 142/90); 3) avvocato Antonio Pedulla', scelto tra ".... i funzionari statali, regionali e degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata" (1^ comma, lett. a) punto 3, articolo 42 L. 142/90); 4) Rag. Giobatta Riccardo Magaglio, scelto tra "... i segretari comunali o provinciali in quiescenza" (1^ comma, lett. a) punto 4, articolo 42 L. 142/90). Supplenti: 1) dottor Luigi Pollano, subito dimessosi e sostituito dall'avvocato Osvaldo Simonella, scelto nella terna proposta dall'Ordine degli Avvocati di Chiavari; 2) avvocato Maria Luisa Sarni in Florino, scelta tra "... i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata". Si sottolinea che l'atto consiliare di nomina in quanto ritenuto non soggetto a controllo, non e' stato inviato all'esame della Commissione di controllo. In occasione di una controversia aperta avanti il locale Tribunale amministrativo regionale da un dipendente dell'opera pia Istituto Chiossone di Genova, nei confronti della amministrazione dello stesso istituto e' della regione (Comitato regionale di controllo), il ricorrente ha dedotto, fra i motivi di gravame, quello relativo alla illegittima composizione del Comitato regionale di controllo, per difetto in due componenti effettivi dei necessari requisiti soggettivi. Si tratta dell'avvocato Roberto Bracco, il quale sarebbe privo della decennale anzianita' di iscrizione nell'albo degli avvocati e il rag. Giobatta Riccardo Magaglio, poiche' non appartenente alla categoria dei segretari comunali e provinciali. L'amministrazione regionale, gia' costituitasi nel giudizio di cui sopra, intende resistere sostenendo che l'anzianita' di iscrizione nell'albo degli avvocati va anche riferita a quella di procuratore mentre il Rag. Magaglio, pur essendo un dipendente dell'ente provincia, ha svolto funzioni di vice segretario generale, funzioni che sarebbero assimilabili a quelle di segretario provinciale. Secondo recentissime notizie, risulterebbe che la vertenza sara' esaminata con procedura d'urgenza dal Tribunale amministrativo regionale, che dovrebbe quindi, a breve scadenza, pronunciare la sentenza. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Frattini.



 
Cronologia
mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).

lunedì 16 maggio
  • Politica, cultura e società
    La corte d'assise d'appello di Bologna condanna all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna del 1980: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. Licio Gelli è condannato a 10 anni per calunnia pluriaggravata da finalità di terrorismo.

martedì 17 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Tabladini (LN), Maceratini (AN-MSI), La Loggia (FI) e Palombi (CCD) è approvata con 159 voti favorevoli e 153 contrari.