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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00620 presentata da MUSSOLINI ALESSANDRA (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516

Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica e di grazia e giustizia. - Per sapere: se risulti siano state effettuate dal Banco di Napoli, nel corso degli esercizi precedenti a quello in essere, operazioni di negoziazione mediante contratti di interest rate swuop (IRS) stipulati con contropartite in modo tale da comportare per lo stesso Banco la possibilita' di avvantaggiare il conto economico dell'esercizio di pertinenza, penalizzando contestualmente gli esercizi futuri in cui ha validita' il contratto medesimo. Tali operazioni che, nella loro intierezza, al di la' di irrilevanti differenze derivanti dalle commissioni riconosciute alle contropartite, presenterebbero un sostanziale equilibrio, evidenzierebbero una profonda irregolarita' che si concretizzerebbe nell'attribuzione all'originario esercizio di un solo apparente e fittizio vantaggio economico a danno di quelli successivi; se inoltre, il Banco di Napoli, in ossequio alla nuova normativa (per adeguamento a direttive CEE), abbia ottemperato a contabilizzare in bilancio, cosi' come previsto, le operazioni di IRS tenendo conto anche dei futuri effetti prodotti da tale tipo di contratto. All'uopo e' da considerare che lo spirito della citata normativa e' proprio quello di evitare gli effetti distorsivi innanzi evidenziati; se - configurandosi nella fattispecie, qualora le ipotesi innanzi descritte rispondessero al vero, i reati di falso in bilancio e quant'altri commissivi mediante omissione - non ritengano opportuno intervenire perche' la CONSOB provveda, nei modi di regola, alla revisione dei bilanci degli ultimi esercizi (il Banco ha sempre sin qui distribuito utili agli azionisti) eventualmente sospendendo il corso dei titoli sino alla conclusione dell'accertamento; se non ritengano opportuno intervenire al fine di valutare l'eventuale sospensione della societa' di certificazione di bilancio Price Waterhouse (nota per le certificazioni Montedison ed Enimont) da qualsiasi attivita'; se non ritengano opportuno, inoltre, intervenire presso i vertici della Banca d'Italia perche' accertino la sussistenza dei fatti denunciati e le possibili collusioni tra l'organo di vigilanza ed i vertici del Banco di Napoli. A tal proposito ricordiamo i mancati interventi nei casi della violazione della norma valutaria e del decreto minesteriale del 25 novembre 1993 da parte della Fondazione B.N. nella circostanza delle nomine dei vertici del Banco di Napoli S.p.A.; se non ritengano infine opportuno informare l'autorita' giudiziaria per tutto quanto di sua competenza al fine ultimo di far piena luce sui conti economici del Banco e su quant'altro possa oscurare il sin qui conosciuto piu' glorioso Istituto del Mezzogiorno. (4-00620)

Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto relativa al trattamento contabile usato dal Banco di Napoli negli esercizi precedenti a quello 1993 per le operazioni di negoziazione mediante contratti "interest rate swap" (IRS). In particolare e' stato chiesto: se le operazioni in parola siano state iscritte in bilancio avvantaggiando il conto economico dell'esercizio di pertinenza e penalizzando contestualmente gli esercizi futuri in cui ha validita' il contratto medesimo; se il Banco, in ottemperanza alla nuova normativa di recepimento delle direttive CEE, abbia contabilizzato le operazioni di IRS tenendo conto anche dei futuri effetti prodotti da tale tipo di contratti. Al riguardo sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che la cennata normativa di recepimento e' stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 87 del 1992. La nuova disciplina dei bilanci bancari ha trovato applicazione, a norma dell'anzidetto decreto, a partire dall'esercizio 1993, per cui i bilanci degli anni precedenti sono stati redatti secondo le disposizioni previste dal codice civile allora vigenti che non prevedevano norme dettagliate e specifiche in merito ai criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione dei contratti indicati nell'interrogazione. In base alle nuove disposizioni in materia di bilanci, le operazioni di Interest Rate Swap (IRS) rientrano nella categoria dei contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi d'interesse, ad indici o ad altre attivita'. Ad essi si applicano i criteri di valutazione previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 87 del 1992 il quale dispone che: 1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati organizzati sono valutati secondo uno dei seguenti criteri: a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato; b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni e' indicato nella nota integrativa. 2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati organizzati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5. 3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano operazioni "fuori bilancio" diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. 4. I crediti sono valutati secondo il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base: a) alla situazione di solvibilita' dei debitori; b) alla situazione di difficolta' nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori. 5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma precedente puo' inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa. 6. E' ammessa la costituzione di fondi nel passivo dello stato patrimoniale, purche' tali fondi siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali sui crediti. 7. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito. 8. Per la valutazione di attivita' diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo. 9. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate. Si osserva quindi che le suddette operazioni IRS, considerate contratti "fuori borsa" dovrebbero essere valutate secondo i criteri sopra riportati per i titoli della specie; tuttavia, la norma di bilancio e' stata interpretata da diverse banche nel senso dell'applicabilita' del criterio del "valore di mercato" se i contratti derivati si riferiscono comunque a valori quotati. Cio' premesso, si fa presente che dall'esame del bilancio 1993 del Banco di Napoli risulta che i contratti derivati sono stati valutati nel seguente modo: a) contratti derivati su valute: le operazioni di negoziazione, ai cambi a termine correnti alla chiusura dell'esercizio; le operazioni di copertura, ai cambi a pronti correnti di fine periodo; il differenziale "pronti-termine" e' stato contabilizzato secondo il criterio "pro-rata temporis"; b) contratti derivati su titoli, su tassi e su indici: le operazioni di negoziazione con strumenti quotati in mercati organizzati, al valore corrente di mercato; le operazioni di copertura in modo coerente con le attivita' o passivita' coperte. Nel bilancio in esame risulta, poi, che nel caso di contratti pluriennali, le svalutazioni operate nell'esercizio 1993, in applicazione dei citati criteri di valutazione, potranno essere eliminate nei successivi esercizi fino al ripristino dei valori originari dei contratti (c.d. "riprese di valore") qualora siano venute meno le cause che avevano determinato le svalutazioni. In proposito, si precisa che il riconoscimento delle "riprese di valore" previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 87 del 1992, per tale criterio di valutazione, e' obbligatorio. Nella nota integrativa al bilancio 1993 si evidenzia come la maggior parte di queste operazioni e' stata posta in essere per finalita' di "negoziazione". Pertanto, i criteri utilizzati dal Banco nel bilancio 1993 per la valutazione dei contratti "derivati" appaiono conformi alla vigente normativa in materia di redazione del bilancio la quale, come dianzi segnalato, non si applica ai bilanci degli anni precedenti all'esercizio 1993. Nell'interrogazione si fa, altresi', incidentalmente cenno ad una presunta inosservanza delle disposizioni statutarie e del decreto ministeriale 26 novembre 1993 in materia di incompatibilita' fra le cariche ricoperte nell'ente pubblico conferente, istituto di Diritto Pubblico Banco di Napoli, e nel gruppo bancario Banco di Napoli, in occasione "delle nomine dei vertici del Banco di Napoli spa". In proposito si fa presente che il citato decreto, nel fissare il principio della incompatibilita' tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le medesime cariche nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo bancario, ha previsto l'esercizio del diritto di opzione per i componenti che, alla data del 1^ giugno 1994, versassero in situazione di incompatibilita'. L'assemblea ordinaria del Banco di Napoli spa, tenutasi in data 29 aprile 1994, ha rinnovato integralmente il proprio consiglio di amministrazione, confermando tre componenti del proprio precedente consiglio e nominando quattro consiglieri provenienti dalla fondazione. Questi ultimi, in relazione alla situazione di incompatibilita' venutasi a creare in base alle disposizioni del citato decreto, sono decaduti dalle cariche rivestite nella fondazione. La Banca d'Italia ha successivamente provveduto a rilasciare ai sensi dell'articolo 13 dello statuto del Banco di Napoli s.p.a., al professor Luigi Coccioli, al professore Pietro Giovannini e all'ingegner Gianpaolo Vigliar il nulla osta a ricoprire, rispettivamente, la carica di Presidente e di Amministratori delegati della banca. Sono note le successive vicende che hanno determinato significative variazioni agli assetti dei vertici dell'istituto e della Societa', come pure le modifiche che alla disciplina dell'incompatibilita' sono state apportate prima dal decreto ministeriale 1^ giugno 1994 e, da ultimo, dal decreto ministeriale 1^ febbraio 1994. Al riguardo e' da osservare che i suddetti provvedimenti non hanno avuto conseguenze particolari sugli esponenti delle anzidette persone giuridiche. Si soggiunge, infine, che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia, ha comunicato che, sulla base degli elementi forniti nell'interrogazione indicata in oggetto, non e' risultato iscritto alcun procedimento penale per i fatti segnalati. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pace.



 
Cronologia
mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).

lunedì 16 maggio
  • Politica, cultura e società
    La corte d'assise d'appello di Bologna condanna all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna del 1980: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. Licio Gelli è condannato a 10 anni per calunnia pluriaggravata da finalità di terrorismo.

martedì 17 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Tabladini (LN), Maceratini (AN-MSI), La Loggia (FI) e Palombi (CCD) è approvata con 159 voti favorevoli e 153 contrari.