Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00466 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940516
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della funzione pubblica e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: i commi 9 e 10 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 riguardano i dipendenti dello Stato che hanno svolto e svolgono mansioni superiori. L'intento specifico di tale legge e' quello del principio della sanatoria per coloro i quali, svolgendo mansioni superiori per cinque anni, hanno reso possibile il funzionamento degli uffici; quanto previsto da tali commi non e' mai stato applicato e che dopo una loro interpretazione "orizzontale" (circolare Gaspari n. 57708 del 21 novembre 1990) moltissimi dipendenti hanno continuato a svolgere funzioni superiori atte al funzionamento degli uffici con piena consapevolezza delle Direzioni generali dei ministeri; l'interpretazione del comma 9 e' censurabile in via di diritto perche' in contrasto con il 1^ comma dell'articolo 2103 del codice civile il quale dispone che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni di categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte"; il decreto-legge n. 29 del 1993 sul pubblico impiego aggrava ulteriormente la situazione (avendo abrogato i commi 10 e successivi della legge n. 312 del 1980) ed e' palesemente illogico e contraddittorio quando da' la possibilita' di affidamento in mansioni superiori, per esigenze di servizio, con retribuzione adeguata ma non attribuendo lo status definitivo (cio' confermato dall'ulteriore decreto-legge del 19 luglio 1993); molti dipendenti dello Stato, che anche per piu' di venti anni hanno svolto funzioni superiori, in attesa dell'attuazione del comma 9 della citata legge 312, vengono rimessi nelle mansioni originarie dai funzionari centrali dei ministeri, in base alle norme contenute nel decreto-legge n. 29 del 1993 sul P.I., rendendo cosi' ancor piu' evidente e grave l'ingiustizia; numerose sentenze della Magistratura danno, in base alle norme vigenti, ragione ai dipendenti dichiarando la piena legittimita' e chiarezza del comma 9 citato (osservanza articoli 36 e 97 della Costituzione e articoli 1453, 2041 e 2103 del codice civile) -: per quali motivi, dal 1980, non e' stato mai attuato il citato comma 9 e - visto che tali inadempienze sono censurabili e sanzionabili davanti alla Magistratura ai sensi dell'articolo 1453, comma 1^ del codice civile e che l'attuale applicazione del decreto-legge n. 29 del 1993 bloccherebbe l'attivita' degli uffici - quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per mettere termine a questa situazione; dal ministro per la funzione pubblica se in materia di decisioni amministrative valgono le circolari ministeriali o le leggi e se i dirigenti ministeriali debbano attenersi solo alle circolari oppure alla legge n. 312 del 1980 confermata nei commi 9 e 10 pienamente da sentenze di Magistratura e dunque contrastranti con le circolari ministeriali. (4-00466)
Nell'interrogazione parlamentare n. 4-00466, dopo aver ricordato la mancata attuazione delle norme di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che, alla stregua di una sanatoria, consentivano di inquadrare in un livello superiore il personale amministrativo che avesse svolto le mansioni appartenenti ad un profilo professionale sopraordinato a quello di appartenenza, anche in conseguenza dell'applicazione distorta promossa dal Dipartimento della funzione pubblica con nota circolare n. 57708 del 21 novembre 1990, che aveva diffuso un'interpretazione per cosi' dire "orizzontale" e non "verticale" sulla possibilita' di inquadrare in un profilo diverso il personale interessato, e le ulteriori complicazioni prodotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993 che, abrogando il comma 10 e seguenti, sembra ora configurare in modo illogico e contraddittorio la possibilita' di affidare le funzioni superiori senza pero' riconoscere lo status definitivo, rischiando peraltro di bloccare l'attivita' degli uffici, la S.V. onorevole chiede di conoscere le ragioni di siffatta mancata attuazione con particolare riferimento al comma 9 e inoltre se, in linea generale in sede di decisione e in particolare in sede di applicazione dei commi 9 e 10 del citato articolo 4, debbano prevalere le norme di legge o le circolari ministeriali, nonostante il fatto che oltretutto in numerose pronuncie giurisdizionali siano emersi orientamenti giurisprudenziali favorevoli alle pretese dei dipendenti. In ordine a quanto esposto, e' utile precisare, come peraltro risulta agevolmente anche dal dato letterale delle norme, che, nell'esigenza di contemperare il vecchio ordinamento in carriere con la normativa di riforma introdotta con la legge n. 312 del 1980, le disposizioni del comma 9 e del comma 10 del citato articolo 4 hanno inteso disciplinare due fattispecie giuridiche separate e distinte, preordinando nel dettaglio specifiche procedure ad hoc in vista di differenti finalita'. Infatti, ad integrazione del precedente comma 8, con il quale si provvedeva ad inquadrare anche in soprannumero il personale amministrativo nelle qualifiche di nuova istituzione sulla base della corrispondenza tra le attribuzioni possedute in precedenza e i profili funzionali indicativi delle varie mansioni professionali ora suddivise per livelli, il legislatore ha voluto predisporre due modalita' per correggere le risultanze di un sistema basato appunto sul collegamento tra le situazioni lavorative pregresse e quelle nuove. Con il comma 9, si e' inteso allora sistemare la posizione giuridica di coloro che, per almeno cinque anni, avessero svolto mansioni in profili professionali diversi da quelli attribuiti in applicazione del surricordato comma 8, purche' ascritti alla medesima qualifica funzionale. Viceversa, con il comma 10, veniva inoltre previsto un inquadramento per cosi' dire "verticale" per coloro che avessero svolto da almeno cinque anni le mansioni di un profilo professionale appartenente ad una qualifica funzionale superiore a quella riconosciuta. Al riguardo, bisogna pero' sottolineare che, mentre per ottenere il reinquadramento in un profilo professionale diverso ma appartenente alla medesima qualifica funzionale, era sufficiente, ai sensi del comma 9, che l'interessato a domanda ricevesse il parere favorevole della Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche, diversamente, per l'inquadramento a livello superiore, ai sensi del successivo comma 10, l'interessato doveva rigorosamente sottoporsi, dopo una valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'. Tutto cio' premesso va quindi ricordato che, nella finalita' di orientare piu' in generale la applicazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 4, il Dipartimento per la funzione pubblica aveva quindi piu' volte precisato il proprio avviso in merito, come peraltro risulta anche dalla circolare n. 57708 del 21 novembre 1990, diffusa oltretutto anche per far conoscere il conforme parere del Consiglio di Stato, sez. 1, n. 1915/89, reso tra l'altro in sede di trattazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; e a parte cio' va pure messo in risalto che la suesposta interpretazione ha trovato conferma in modo costante nelle pronuncie della giuristizione amministrativa. In ordine alla fattispecie in esame, quindi, alla luce di quanto evidenziato, sembra non avere fondamento quanto suggerito nell'interrogazione parlamentare circa il presunto contrasto tra le circolari ministeriali e le piu' volte citate disposizioni di legge, contrasto che, se per ipotesi dovesse mai verificarsi, in linea generale andrebbe certamente risolto nel senso di riconoscere prevalente la volonta' delle norme di legge e quindi di riscontrare in occasione dell'eventuale difformita' dispositiva una puntuale illegittimita' dell'atto amministrativo. Dopo aver ribadito la corretta interpretazione delle norme di cui al comma 9 e al comma 10, per quanto concerne la mancata attuazione del comma 9, al di la' dello svolgimento dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle operazioni, si fa presente che la norma ha trovato gia' applicazione per un notevole numero di dipendenti e sono in corso le procedure per i restanti interessati. Ma anche per quanto riguarda il comma 10 che, comportando oltre ad un cambiamento di status anche una elevazione del trattamento retributivo, generalmente incontra un interesse presumibilmente maggiore, bisogna rammentare che in buova sostanza il personale dipendente del comparto ministeri ha gia' avuto un inquadramento generalizzato in profili professionali di qualifiche superiori all'atto della concreta applicazione del gia' citato comma 8 dell'articolo 4 per effetto del cosiddetto "ricompattamento". Infine non si ritiene di poter condividere quanto asserito dall'On.le interrogante circa il rischio di blocco dell'attivita' degli uffici in seguito all'emanazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 che, abrogando i commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 4 della legge n. 312/1980, ha introdotto una nuova disciplina della attribuzione di mansioni superiori, in quanto le innovazioni introdotte vanno coordinate con le piu' generali misure organizzative disposte con la legge 24 dicembre 1993, n. 537. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le amministrazioni pubbliche sono tenute a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 1993, nonche' ai posti per i quali alla stessa data sono in corso di espletamento le procedure di concorso o sono stati autorizzati concorsi. Da cio' discende che, una volta che le amministrazioni abbiano provveduto a rideterminare le piante organiche, non dovrebbero piu' esistere vacanze disponibili negli organici, ad eccezione di quelle che si siano venute a verificare a seguito delle cessazioni del servizio con decorrenza dal 1^ settembre 1993. In ordine a tali vacanze, a decorrere dal 30 giugno 1995, come ora disposto dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 144, trova applicazione l'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993 che, per l'appunto, nell'ipotesi di vacanze in posti organico, prevede la possibilita' di attribuire le mansioni immediatamente superiori soltanto per un periodo massimo di tre mesi e contestualmente all'assegnazione di mansioni superiori fa obbligo alle amministrazioni medesime di avviare le procedure concorsuali per le coperture dei posti vacanti. Come corollario, lo stesso articolo prevede altresi' che, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisca il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Frattini.