Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00595 presentata da POLLI MAURO (LEGA NORD) in data 19940516
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la societa' INDEL, dopo aver esaurito i periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria negli anni 91/92, ha cessato la propria attivita' nello stabilimento di Domodossola ed ha avviato la procedura di mobilita' per tutti i lavoratori dell'impresa, inviando nel contempo, a tutto il personale una lettera con la quale si comunica la cessazione del rapporto di lavoro a far data 26 febbraio 1993; il decreto-legge n. 148/93, recante la disciplina sugli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, stabilisce all'articolo 6 che il termine del 31 dicembre 1992 per la corresponsione dell'indennita' di mobilita' nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 223/91 e' prorogato di un anno, facendo retroagire dette disposizioni legislative dalla data dell'11 marzo 1993; le rispettive date della lettera sopracitata e del decreto-legge menzionato differiscono tra di loro ed ai lavoratori dell'INDEL non vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 148/93 e paradossalmente, per il protrarsi dell'iter burocratico della pratica attraverso gli uffici regionali e dell'INPS, l'inserimento dei lavoratori dell'INDEL nelle liste di mobilita', e quindi l'erogazione della relativa indennita' e' avvenuto circa venti giorni dopo il ricevimento della citata lettera, e cioe', nella seconda decade di marzo -: quale sia l'opinione del Ministro in merito a quanto sopra riportato, e se non ritenga opportuno che a fissare la data di inizio dell'entrata in mobilita' del personale INDEL sia il riconoscimento del diritto a fruire di tale istituto (marzo '93) e non la lettera della societa' (febbraio '93); se il Ministro ritenga legittimo che alcuni di questi lavoratori, pur trovandosi nelle condizioni previste (eta' ed anzianita' contributiva), ai sensi della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'ottenimento della cosiddetta "mobilita' lunga", si vedano negare tale diritto per un mero fatto burocratico. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-22025 del 10 febbraio 1994. (4-00595)
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha riferito che, in fase di emanazione delle istruzioni relative alla corresponsione dell'indennita' di mobilita' lunga contenute nel decreto-legge n. 148/93, convertito nella legge n. 236/93, e' stato precisato che esse trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore della siderurgia, collocati in mobilita' a far tempo dal 23 febbraio 1993. Pertanto, i lavoratori licenziati dalla societa' INDEL, in presenza dei prescritti requisiti di legge, hanno titolo alla corresponsione della predetta indennita'. Il trattamento risulta essere stato erogato dalla competente Sede INPS. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.