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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00590 presentata da POLLI MAURO (LEGA NORD) in data 19940516

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 7 febbraio 1979, n. 29, disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali; la Corte di cassazione, con sentenza n. 5614 del 14 dicembre 1987-15 ottobre 1988, ha ritenuto ammissibile il trasferimento dalla Svizzera dei contributi ivi versati da lavoratori che, successivamente al loro rientro in Italia, siano stati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche; la convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 e i due accordi aggiuntivi del 4 luglio 1969 e del 2 aprile 1980, ratificati e resi esecutivi dalle leggi n. 1781 del 1963 e n. 283 del 1981 prevedono che il trasferimento di contributi versati dai lavoratori in precedenza citati puo' essere effettuato solo al "momento del verificarsi dell'evento assicurato" secondo quanto previsto dalla legislazione italiana; per ovviare ai numerosi problemi inerenti all'attuazione ed interpretazione della convenzione italo-svizzera di sicurezza sociale e dei relativi accordi aggiuntivi, si sono tenute riunioni interministeriali tra tutte le amministrazioni interessate (Ministero del lavoro e della previdenza sociale, INPS, Ragioneria generale dello Stato-IGOP e Ministero degli affari esteri) che hanno chiarito sia il significato da attribuire all'espressione "evento assicurato" contenuta nell'articolo 1, primo comma, del primo accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 1969, sia la procedura amministrativa per la concreta attuazione della ricongiunzione dei contributi svizzeri in considerazione anche con quanto riaffermato dalla sentenza della Corte di Cassazione; la direzione generale degli istituti di previdenza, con nota si servizio n. 230 del 6 marzo 1991, invitava i dirigenti delle amministrazioni interessate "ad impartire, senza indugio, le opportune disposizioni operative per un immediato avvio della procedura descritta, onde definire sollecitamente le richieste di ricongiunzione dei contributi svizzeri, gia' da tempo presentate da lavoratori italiani, attualmente iscritti alle casse pensioni amministrate da questa Direzione generale" -: se non ritenga opportuno verificare se i soggetti destinatari della nota di servizio teste' citata abbiano, oramai a distanza di tre anni, adottato le opportune disposizioni richieste dalla stessa per avviare la procedura di ricongiunzione dei contributi; se non ritiene, in caso contrario, di adottare in tempi rapidissimi tutti i provvedimenti necessari per definire tale questione iniziata nel lontano 1962, impegnando organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, per garantire ai lavoratori i diritti a loro riconosciuti dalla legge. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-17340 del 2 settembre 1993. (4-00590)

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione citata nel documento parlamentare presentato dalla S.V. On.le questo Ministero si e' prontamente attivato ad ha provveduto ad individuare, di concerto con le Amministrazioni interessate e di intesa con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la procedura per il trasferimento dei contributi versati in Svizzera dai lavoratori che, successivamente al loro rientro in Italia, siano stati alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche. La suddetta procedura prevede che, a seguito di inoltro alle Amministrazioni competenti da parte dei soggetti interessati, delle domande di trasferimento dei contributi versati in Svizzera, e previo accertamento della sussistenza dei presupposti giuridici, a cura delle stesse Amministrazioni, le richieste vengano trasmesse all'INPS che, a sua volta, le invia alla Svizzera. Sara', poi, lo stesso Istituto a riscuotere i contributi di provenienza svizzera ed a trasferirli alle Amministrazioni succitate per l'adozione dei decreti di ricongiunzione. Nell'individuare la procedura, e' stato anche chiarito il significato dell'espressione 'evento assicurato', di cui all'articolo 1, par. 1, del Primo accordo Aggiuntivo italo-svizzero, consentendo l'inoltro delle domande di trasferimento anche da parte di lavoratori con un solo anno di anzianita' di servizio. L'INPS, che, nella fattispecie, ha mere funzioni di collegamento tra le Amministrazioni competenti, in data 11 marzo 1991 ha provveduto ad impartire ai vari uffici periferici le necessarie direttive per dare corso alla procedura concordata. Con quanto rappresentato, si ritiene sia stato fornito ogni utile apporto alla soluzione del problema, per quanto di competenza di questo Ministero. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
Cronologia
mercoledì 11 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Berlusconi scioglie positivamente la riserva e forma il suo primo Ministero composto da Forza Italia (FI), Lega Nord (LN), Alleanza Nazionale (AN), Centro Cristiano Democratico (CDD).

lunedì 16 maggio
  • Politica, cultura e società
    La corte d'assise d'appello di Bologna condanna all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna del 1980: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. Licio Gelli è condannato a 10 anni per calunnia pluriaggravata da finalità di terrorismo.

martedì 17 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Tabladini (LN), Maceratini (AN-MSI), La Loggia (FI) e Palombi (CCD) è approvata con 159 voti favorevoli e 153 contrari.