Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00471 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940516
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la societa' INSAR spa e' nata con il compito di assumere i lavoratori del gruppo S.I.R. fino alla riassunzione in nuove iniziative (L. 25/82); l'articolo 2-ter del DL 148/93 autorizza l'INSAR ad assumere i lavoratori delle imprese appaltatrici ENEL di Fiume Santo; l'articolo 7 della legge 236/93, che ha modificato il DL 148/93, ai commi 6-bis e 6-ter, autorizza il reimpiego dei lavoratori gia' dipendenti; il comma 6-quinquies dello stesso articolo conferisce alla societa' INSAR Spa un finanziamento di 40 miliardi di lire finalizzati per iniziative di ricollocamento; cio' nonostante la citata INSAR, in contrasto con lo statuto dei lavoratori, con il dettato costituzionale e con l'articolo 5 della L. 25/82, il giorno 6/8/93 ha licenziato i dipendenti dai 50 anni in poi collocandoli d'ufficio in mobilita' lunga; proprio tre giorni dopo l'avvio delle procedure di licenziamento viene emanato, il 9 agosto, il decreto legge n. 286 che prevede interventi urgenti a favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell'INSAR; il secondo comma dell'articolo 1 di quest'ultimo decreto legge nega la disposizione del proseguimento della CIG/S, previsto dal primo comma, ai lavoratori ultracinquantenni che hanno, invece diritto, a percepire l'indennita' di mobilita' -: come sia possibile concedere alla INSAR spa la possibilita' di licenziare dei lavoratori, per i quali la stessa e' stata istituita con L. 25/82, senza averli collocati poi in nuove iniziative, attraverso un decreto legge, il 286/93, emanato tre giorni dopo l'avvio delle procedure di licenziamento; se sia possibile licenziare per motivi legati a crisi aziendale soprattutto in virtu' di un conferimento di finanziamento come e' accaduto per la INSAR spa; come sia possibile il licenziamento di lavoratori solo perche' ultracinquantenni e in aperto contrasto con il dettato costituzionale; come sia possibile concedere alla INSAR spa ulteriori finanziamenti visto che si e' dimostrata incapace di assolvere i suoi compiti con notevole dispendio di denaro pubblico. (4-00471)
Sulla questione sollevata nel documento parlamentare sono stati acquisiti elementi conoscitivi dal Ministero dell'Industria. Al riguardo e' stato comunicato che la Societa' IN.SAR. ha attivato le procedure di legge per far si' che i lavoratori in possesso dei requisiti contributivi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge n. 223/91, potessero beneficiare della cosiddetta mobilita' lunga. La norma che autorizzava la proroga della Cassa Integrazione Guadagni (art. 1, comma 2, del d.l. 9 agosto 1993 n. 286) escludeva espressamente che le relative provvidenze potessero essere erogate nei confronti di lavoratori aventi titolo alla mobilita' lunga. La circostanza e' stata confermata dall'Ufficio Regionale del Lavoro di Cagliari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.