Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00548 presentata da PARLATO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516
Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'interno e di grazia e giustizia. - Per conoscere - premesso che: con decreto del 14 maggio 1991 il ministro per i beni culturali ed ambientali annullava i seguenti provvedimenti dell'ineffabile sindaco di Praiano, Salvatore Gagliano con i quali lo stesso l'8 febbraio 1991 aveva autorizzato i seguenti lavori edili: n. 9 a Fusco Angela per la realizzazione locale caldaia via Cella; n. 11 a Rispoli Sofia per la realizzazione di locale caldaia in via Rezzola; n. 13 a Fusco Francesco per la sostituzione di una copertura precaria di un terrazzo con un porticato in muratura in via G. Capriglione; n. 14 a Irace Arturo, per la realizzaziorie di un locale caldaia e di un altro per serbatoio di gasolio alla via G. Marconi; n. 16 ad Antonino Amendola per la realizzazione di una scala di collegamento ed adeguamento funzionale in una casa alla via Capo Vettica; n. 17 a Gentile Gennaro per la realizzazione di un portico per il fabbricato di via Umberto I; n. 22 a Caputo Luigina per la costruzione di un porticato per il fabbricato alla via F. Gioia; n. 23 ancora a Caputo Luigina per la costruzione di un altro porticato per un ulteriore fabbricato sito sempre alla via F. Gioia; n. 24 ad Astengo Enrico per la ristrutturazione di un fabbricato alla localita' Gradillo e cio' considerato: che "le localita' interessate dalle opere autorizzate con ciascuno dei citati provvedimenti ricadono nel territorio comunale di Praiano, in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 giusto decreto ministeriale 10 giugno 1957 in quanto... costituisce con il vario seguito di anfratti che, ai piedi dell'altopiano di Agerola, si alternano con scenari meravigliosi di rocce e di deliziose rade marine, dalle multiformi colorazioni, dal capo di Conca fino al capo Sottile, in vista di Positano e di Capri, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica"; che "l'area medesima e' classificata zona territoriale 3 (tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei) da trasferirsi nel piano regolatore generale come zona di "tutela integrata e risanamento", secondo quanto previsto dal piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana con l'osservazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 35 del 1987"; che "il comune di Praiano non ha ancora provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 35 del 1987 e che sono operanti per detto comune le norme di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge medesima"; ed ancora: che "i provvedimenti comunali in premessa non fanno riferimento alla legge regionale n. 35 del 1987 e non spiegano affatto come e perche' gli interventi assentiti possano ritenersi compatibili con il contesto ambientale tutelato dal decreto ministeriale sopracitato e dalla legge regionale n. 35 del 1987"; "le autorizzazioni, qualora attuate, sarebbero suscettibili di comportare l'alterazione di tratti paesaggistici della localita' protetta che sono la ragione stessa per cui la localita' medesima e' sottoposta a tutela ai sensi della normativa di tutela paesaggistica attualmente vigente"; "che nelle fattispecie in esame attraverso lo strumento dell'autorizzazione ex articolo 7 legge n. 1497 del 1939 si consente di fatto una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico posto col decreto ministeriale sopracitato in violazione di quanto prescritto dall'articolo 82 III comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977"; "che le autorizzazioni sopracitate nelle more dell'attuazione del piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana sono altresi' suscettibili di vanificare le finalita' di cui al piano urbanistico territoriale medesimo e sono da ritenersi date in violazione delle prescrizioni di cui alla citata legge regionale n. 35 del 1987"; "che per quanto sopra esposto le autorizzazioni in esame sono viziate da eccesso di potere sotto i profili sintomatici della carenza di motivazione, della violazione del giusto procedimento e da violazione di legge perche' date in violazione dell'articolo 82 III comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e della legge regionale Campania n. 35 del 1987 (articoli 3, 5, e 17)"; invitando il sindaco ad impartire le disposizioni conseguenziali per ciascuna delle autorizzazioni annullate -: se tali disposizioni siano state impartite, quali esse siano state in concreto, quale sia lo stato dei luoghi alla data della risposta al seguente atto; perche' non risultano ugualmente annullate dall'avvento allo strapotere dell'ineffabile sindaco di Praiano, tutte le altre autorizzazioni concesse avuto riguardo alla singolare circostanza che le considerazioni ed i rilievi che il Ministro avrebbe potuto fare avevano - o avrebbero - se anche solo oggi fosse decretato l'annullamento, esattamente la stessa validita' e fondamento essendo tuttora la situazione giuridico-urbanistica esattamente la medesima di quella esistente il 14 maggio 1991 e trattandosi di autorizzazioni concesse per opere ben piu' gravi; ove il sindaco non avesse ottemperato a quanto gli faceva carico se sia stato aperto o intenda aprirsi procedimento penale in suo danno anche ai fini del risarcimento, ex lege istitutiva del Ministero dell'ambiente, del danno ambientale; se non ci si trovi, anche a causa di questa ennesima riprova, dinanzi alla fattispecie prevista dall'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 stante le illegalita' commesse dal sindaco, stante la motivata valutazione di un competente membro dello stesso Governo nel quale siede il Ministro dell'interno; quale sia in ordine alla opportunita' della rimozione del sindaco per questi motivi e per quelli di cui ad una infinita serie di analoghi atti ispettivi, l'avviso al riguardo del prefetto di Salerno. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-29534 del 29 novembre 1991. (4-00548)