Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00559 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19940516
Ai Ministri delle finanze e del tesoro. - Per sapere - premesso che: in data 11 luglio 1989 la Corte costituzionale con sentenza n. 387 riconosceva la natura risarcitiva e non reddituale della "Pensione Tabellare" (per risarcimento danni subiti nello svolgere obblighi istituzionali - Invalidi per Servizio militare di leva) con conseguente indebito prelievo alla fonte e autotassazione Irpef; a tale proposito il signor Marco Bocchio presentava ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria per il recupero dell'indebito prelevato e pagato; in sede di dibattimento in Commissione Tributaria, l'Ufficio Imposte riconosceva la restituzione delle ritenute operate nei dieci anni, ma considerava ancora pendente il ricorso delle somme versate per autotassazione sottoponendo quindi la restituzione alla presentazione dell'istanza nel termine di 18 mesi dalla data del versamento dello stesso (Corte di Cassazione n. 2786 Sez. Unite del 9 giugno 1989); la sentenza della Cassazione, anteriore a quella della Corte Costituzionale, non poteva tenere conto della casistica di tipo generale delle "Pensioni Tabellari" per le quali l'autotassazione e' un caso ripetuto annualmente al quale si accompagnano pesanti sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze -: se non si ritiene opportuno esaminare le istanze relative ai casi in questione e procedere velocemente alla restituzione dell'Irpef accumulata indebitamente e regolarmente versate nonche' la liquidazione degli interessi. (4-00559)