Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00600 presentata da POLLI MAURO (LEGA NORD) in data 19940516
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: il contenuto dell'articolo 7, primo comma del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, prevede l'applicazione "facoltativa" da parte di province e comuni di una imposta addizionale per ogni kwh di energia elettrica consumata, pena l'impossibilita' da parte delle amministrazioni di contrarre mutui presso istituti di credito; questo dispositivo, che praticamente costringe le amministrazioni all'applicazione di questo rilevante balzello, crea per le popolazioni alpine ed Ossolane in particolare, motivo di discriminazione essendo la Val d'Ossola una delle zone, in campo nazionale, di maggior produzione di energia elettrica. La valle e' solcata da numerosi elettrodotti che limitano considerevolmente le gia' ridotte disponibilita' del territorio e che trasportano a beneficio di altre zone, l'energia qui generata; l'Ossola, attraverso una piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche potrebbe apportare un ulteriore significativo contributo all'incremento di produzione dell'energia elettrica stessa -: se non si ritenga opportuno prevedere l'esclusione dell'applicazione dell'addizionale per le zone di elevata produzione di energia elettrica come lo e' la Val d'Ossola; se non si ritenga opportuno provvedere alla riduzione e alla differenziazione delle tariffe dell'energia elettrica per gli usi industriali locali, ripristinando cioe' le agevolazioni dei tempi passati la cui soppressione e' stata uno degli elementi determinanti l'inaccettabile taglio occupazionale che ha investito gli operatori del settore siderurgico, metallurgico e chimico locale; se non si ritenga opportuno sollecitare l'ENEL ad avviare e concludere in tempi brevi sia la realizzazione degli impianti gia' programmati, che la stesura di uno studio completo, nel rispetto dell'ambiente, per una migliore e piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche esistenti sul territorio; se non si ritenga opportuno provvedere ad una radicale modifica delle norme vigenti in materia di concessioni di sfruttamento dei salti idrici per autoproduzione di energia elettrica allo scopo di consentire ai richiedenti, sempre piu' numerosi, l'installazione di piccoli impianti, facilitando, con procedure semplici e decentrate, sia l'iter burocratico che la possibilita' di ricorrere in tempi brevi a finanziamenti agevolati. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-12936 del 20 aprile 1993. (4-00600)