Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00624 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19940516
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: allo scrivente e' stata segnalata la seguente spiacevole situazione: il comune di Roma ha disposto la chiusura dell'attivita' del ristorante "Al Regno di Re Ferdinando II", sito in Via dei Banchi Nuovi, 8, con la disposizione dirigenziale 2678/94 - 7^ rip. e 319/94 - 1^ circ.; l'amministrazione comunale con la disposizione 319/94 - 1^ circ. ha disposto fra l'altro la revoca dell'ordinanza sindacale XI rip., C.A.M. n. 3661 del 31 gennaio 1989 e conseguentemente il ripristino dell'ordinanza 334 del 27 febbraio 1988 con la quale era stato disposto il rilascio e l'autorizzazione per la somministrazione dei pasti, bevande e superalcolici al signor Picchedda Achille, e per conoscenza al signor Ciamei Renato, per il locale sito in Via dei Banchi Nuovi, 8; il rilascio della suddetta licenza e' stato subordinato al possesso da parte degli interessati della documentazione soggettiva e della disponibilita' del locale; i signori Picchedda e Ciamei non sono proprietari ne' hanno alcun contratto di locazione dei locali citati; in data 3 agosto 1993 ai signori Picchedda e Ciamei e' stata notificata la disposizione dirigenziale n. 1483 con la quale e' stato disposto il rilascio della licenza per i locali menzionati per la somministrazione di pasti, bevande e superalcolici; i citati signori, non avendo indicata disponibilita' dei beni non hanno attivato l'esercizio in parola, entro i sei mesi previsti dall'articolo 31 della legge 426/71; inoltre, non poteva essere rilasciata l'autorizzazione indicata a due persone fisiche di cui uno non avesse i requisiti R.E.C. quale e' appunto il signor Ciamei, il quale non risulta essere iscritto al REC; non esiste, infatti, fra i menzionati signori ne' societa' semplice (che peraltro non e' stata autorizzata al commercio) ne' tantomeno una regolare societa' registrata tra i due; della societa' di fatto esistente tra i due, al momento dell'acquisto dell'attivita' commerciale, entro 30 giorni si sarebbe dovuto dare atto di enunciazione davanti al notaio; le successive disposizioni dirigenziali n. 319 della 1^ circ. e 2678 della 7^ rip., con le quali e' stata disposta la cessazione immediata dell'attivita' nei locali indicati svolta dalla signora Sanfilippo, sono lesive dei diritti della stessa e sono fonte di danni per i quali la Sanfilippo si riserva ogni opportuna azione; con gli atti innanzi segnalati all'interrogante il comune di Roma avrebbe violato, come specificato, precise disposizioni preposte alla concessione di licenze commerciali, in quanto lo stesso comune sarebbe stato perfettamente edotto sull'illiceita' delle disposizioni che emanava in favore di cittadini senza alcun requisito ne' personale, ne' di fatto, ne' giuridico e contro una Societa' in accomandita semplice, in persona della titolare Sanfilippo, in possesso di ogni requisito richiesto dal dettato legislativo; l'atto in questione si presta anche ad interpretazione di assoluta prevenzione e punizione contro un'Azienda di tipico carattere napoletano che ha illustrato e illustra le attivita' commerciali e turistiche di Roma e che, tra le tante benemerenze, aveva avuto anche l'onore di ospitare, piu' volte, il Re e la Regina di Spagna e numerosi ministri europei ed extraeuropei; altresi' potrebbe configurarsi un'azione da parte della burocrazia comunale tesa a screditare l'amministrazione stessa -: se non intenda intervenire, attraverso la Prefettura di Roma, per evitare che un apparente "errore" burocratico possa favorire una discriminazione e per verificare se il caso segnalato sia isolato o solo la punta d'iceberg di nuovi tentativi di aggirare le leggi dello Stato nel settore delicato, specie nella Capitale, del commercio. (4-00624)