Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00655 presentata da FLEGO ENZO (LEGA NORD) in data 19940519
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'articolo 117 della Costituzione prescrive che "la regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" in varie materie fra le quali "la beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera"; con le deliberazioni nn. 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786 del 19 aprile 1994 la giunta regionale del Veneto ha dato attuazione alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 provvedendo alla razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera regionale sulla base dei criteri stabiliti dalla legge medesima in conformita' a quanto predisposto dalle leggi nazionali 30 dicembre 1991 n. 412 e 30 dicembre 1992 n. 502; i suddetti provvedimenti sono stati assunti, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente per materia; trattandosi di provvedimenti di pregnante rilevanza sia sotto il profilo istituzionale sia sotto il profilo degli effetti; in quanto coinvolge il problema della tutela di un valore primario, quale e' la salute dei cittadini, il consiglio regionale ha approvato all'unanimita' in data 24 febbraio 1994 la risoluzione n. 78 con cui si impegna la Presidenza del Consiglio e la giunta regionale a concordare una seduta generale del consiglio non appena la competente commissione avrebbe completato i suoi lavori; nonostante la giunta ed il suo Presidente abbiano piu' volte garantito il rispetto delle decisioni consiliari espresse nella succitata risoluzione 78, non e' stato garantito il previsto dibattito consiliare preventivo alla assunzione da parte della giunta regionale dei provvedimenti succitati; le norme regionali sopracitate rispetto alla legislazione nazionale in materia di servizi sanitari e ospedalieri presentano vizi di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega; le norme nazionali (legge n. 412 del 1991 e decreto legislativo n. 502 del 1992) piu' volte citate regolano principalmente la riorganizzazione della rete dei servizi sanitari e ospedalieri e che all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 la regione deve prevedere per ciascuna USL "un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia". La norma e' espressione del disegno del legislatore nazionale che vuole dare ad ogni USL uno spazio di azione piu' ampio rispetto alla situazione precedente; nella quale le ridotte dimensioni delle USL sono state causa di notevoli disarmonie di inefficienza dei servizi e di dispersione di mezzi. La regione Veneto con le norme sopracitate non ha rispettato questa prescrizione delle norme nazionali, operando la riorganizzazione dei servizi ospedalieri sulla base delle vecchie delimitazioni territoriali delle USL, basti pensare che ne sono previste 6 per la sola provincia di Verona; l'aver omesso, da parte della regione, di adottare la nuova delimitazione territoriale delle USL prima di emanare le norme sulla riorganizzazione dei servizi sanitari ed ospedalieri costituisce un insanabile vizio di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega delle norme regionali oggetto di questa interrogazione; la citata legge n. 412 del 1991 prevede che la regione deve determinare i nuovi standards assistenziali sulla base di parametri espressamente previsti nella stessa legge "operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e disattivazioni necessari per il raggiungimento dei parametri sopra indicati". Questa prescrizione postula che per ogni presidio ospedaliero, oggetto di modificazioni, vengano indicati i nuovi servizi da attivare in sostituzione di quelli soppressi. In realta' nei provvedimenti regionali oggetto delle presenti osservazioni, relativi alla soppressione di una decina di ospedali di base vengono indicati in forma generica e percio' priva di ogni possibilita' di identificazione e servizi da attivare in sostituzione di quelli soppressi; sempre sulla inammissibile genericita' delle prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali oggetto di questa interrogazione, nella scheda relativa all'ospedale di Cologna Veneta, incluso nell'USL n. 28, la prescrizione (che dovrebbe, secondo gli intenti del legislatore regionale, dare razionalita' al servizio di assistenza) e' contenuta nelle seguenti precise ed uniche espressioni: "Nello stabilimento di Cologna Veneta permane un'area medico-riabilitativa. I restanti spazi verranno riconvertiti con mutamenti di destinazione" o per quanto riguarda la scheda dell'USL33 circa la destinazione di due ospedali (Isola della Scala e Villafranca) si legge: "Le attivita' chirurgiche, materno-infantili e di terapia intensiva dovranno essere concentrate in un unico stabilimento ospedaliero. Nell'altro stabilimento permane una attivita' medico-riabilitativa decentrata. I restanti spazi verranno riconvertiti con mutamento di destinazione. Obiettivo strategico: ospedale unico". Con questa formulazione delle prescrizioni la genericita' assume un livello assolutamente inusitato. Infatti si prescrive che le attivita' ospedaliere dovranno essere concentrate in un unico stabilimento ospedaliero, senza identificare quale e' destinatario della norma soppressiva e quale e' destinatario della norma di sopravvivenza. Analoghe generiche prescrizioni sono indicate nelle schede relative a tutti gli altri ospedali oggetto di radicali trasformazioni. La genericita' della formulazione della nuova destinazione di questi presidi pone nel dubbio la stessa futura configurazione di tali presidi, che la legge regionale non puo' omettere di regolamentare; la legge n. 412 del 1991 ha prescritto tassativamente che non possono essere considerati presidio ospedaliero del SSN gli ospedali che non raggiungono "lo standard minimo di 120 posti letto". La legge regionale n. 39 del 1993 ha variato tale limite portandolo a 250 posti letto. Senza entrare in merito delle ragioni tecniche che hanno portato a tale norma attuativa si ritiene illegittima per eccesso di delega tale modificazione, che non e' fondata su alcuna possibilita' di deroga da parte del legislatore nazionale -: se non si ritenga opportuno assumere tutti i provvedimenti di competenza per l'immediata sospensione delle deliberazioni oggetto della presente e rinviandoli alla regione Veneto per rendere pienamente ed effettivamente significativo il dibattito consiliare. (4-00655)
La complessa questione relativa alla nuova organizzazione territoriale e gestionale delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere, richiamata nell'interrogazione con riferimento a due concrete situazioni presenti nella regione Veneto, rimanda alle disposizioni normative sancite dal Decreto legislativo n. 502/1992, modificato dal successivo Decreto legislativo n. 517/1993, laddove, al comma 2 dell'articolo 2, si legge che "spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei criteri di funzionamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere". L'interpretazione letterale di tale disposizione normativa generale sembra escludere il "vizio di legittimita' costituzionale per eccesso di delega", almeno nei termini espressi dalla S.V., poiche' il principio contenuto nel dettato normativo sopra esposto concede alle regioni, anche in virtu' dell'articolo 117 della Costituzione, un'ampia discrezionalita' sia sul piano normativo-organizzativo che gestionale. Riguardo, invece, al limite minimo di 120 posti letto, fissato dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria 1992) per ciascun presidio ospedaliero, la legge regionale veneta n. 39/1993, elevando tale limite "minimo" a 250 unita', non sembra manifestare, ad avviso di questo Ministero, condizioni di illegittimita' costituzionale. Con tale legge, al contrario, sembrano rispettati i principi informatori della normativa nazionale dianzi citata, che sono improntati, come e' noto, al contenimento della spesa nell'ambito del Servizo Sanitario Nazionale. Risulta, comunque, al competente Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria di questo Ministero che la nuova Giunta del Veneto, recentemente insediata, si prefigga di apportare alcuni emendamenti di rilievo al preesistente disegno di legge regionale in parola, con specifico riguardo alla definizione delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere nell'ambito territoriale di pertinenza. Il Ministro della sanita': Costa.