Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00713 presentata da GERBAUDO GIOVENALE (PART.POP.ITAL.) in data 19940519
Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per conoscere - premesso: che con decreto ministeriale 18 giugno 1993, n. 57, avente per oggetto "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffuzione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi vegetali o ai prodotti vegetali", vengono impartite, appunto, norme atte a impedire la diffusione di organismi nocivi ai vegetali; che l'articolo 11 di detto decreto recita testualmente: "i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, e nell'allegato IV, parte A, sezione II, per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei servizi fitosanitari regionali al fine di accertare ... che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato"; che la tabella a cui fa riferimento detto articolo prevede fra l'altro, per "Legnami di Castanea Mill. (volgarmente castagno) la constatazione ufficiale che il legname e' originario di zone notoriamente indenni da Cryphorecthia parasitica (Murril) Barr (volgarmente: cancro del castagno), oppure in alternativa il legname deve essere scortecciato"; che che tale norma paralizza il commercio del legname sia interno che con i paesi della CEE poiche' non esistono zone specifiche riconosciute come indenni da Cryphorecthia parasitica; che - infatti - non esistendo praticamente nel nostro paese zone completamente indenni da Cryphorecthia parasitica il servizio fitosanitario regionale non sara' assolutamente in grado di affermarne l'esistenza e restera', quindi, percorribile la sola possibilita' di scortecciare il legname; che tale alternativa misura di scortecciatura e' praticamente inapplicabile perche' fortemente costosa rispetto al valore del prodotto e pertanto notevolmente riducente il prezzo che puo' ricavare il proprietario del legname venduto; che, pertanto, si appalesa l'opportunita' di una modifica a quanto previsto sulla tabella sopra citata per evitare il danno sopra lamentato specie per i piccoli quantitativi di uso comune (ad esempio: pali di sostegno delle viti o per l'estrazione del tannino, eccetera) -: quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre rimedio a quanto succintamente sopra citato. (4-00713)
Si precisa anzitutto che il decreto ministeriale 18 giugno 1993 e' stato abrogato dal successivo decreto ministeriale 22 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993). Tuttavia l'articolo 11 di quest'ultimo decreto riprende in toto quanto enunciato nell'articolo 11 del precedente decreto ministeriale, lasciando quindi inalterate le norme relative, tra l'altro, alla commercializzazione del legname di castagno. Tali norme discendono obbligatoriamente dall'attuazione della direttiva comunitaria 77/93 del 21 dicembre 1976, che fissa le condizioni fitosanitarie per la commercializzazione dei prodotti vegetali all'interno e all'esterno della Unione europea, condizioni mai abrogate ma anzi rafforzate dalla direttiva 91/683 del 19 dicembre 91 (adozione del "passaporto verde", istituzione del registro per i produttori, eccetera). Si fa presente tuttavia che sono in discussione presso la Commissione dell'Unione europea proposte di modifica alla suddetta direttiva 77/93, in base alle quali a breve termine l'intera materia potra' essere rivista, e potranno quindi eventualmente essere adottate anche in Italia nuove disposizioni nel senso auspicato dalla S.V. onorevole. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali: Poli Bortone.