Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00671 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940519
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per conoscere: quali iniziative intenda adottare per far luce su un grave episodio di fuga di notizie che ha avuto come una delle tante conseguenze quella di consentire alla stampa ("Il Giornale" del 15 aprile 1994 ed altri quotidiani del 19 aprile 1994) di divulgare un fatto destinato ad essere segreto: l'essere un magistrato della Repubblica (il consigliere di corte d'appello Giorgio Della Lucia) iscritto nel registro degli indagati presso la procura della Repubblica di Brescia; se sia vera la notizia, riportata dal settimanale "L'Espresso" n. 17 del 29 aprile 1994, che il sostituto procuratore della Repubblica in Brescia dotto Ascione abbia rivolto quesiti al Consiglio superiore della magistratura per essere o meno autorizzato a proseguire le indagini sul collega Della Lucia trasferito a Brescia ed in che data tale quesito sia stato inviato e sia pervenuto al destinatario; di quale tenore fosse ed in che termini si articolasse il suddetto quesito o comunicazione, che dir si voglia; se sia vero che il trasferimento del magistrato Della Lucia da Milano a Brescia sia stato disposto d'ufficio come sanzione disciplinare inflitta dallo stesso Consiglio superiore della magistratura al quale il dottor Ascione ebbe a rivolgere i suoi quesiti; quali siano le ragioni che hanno determinato il vistoso ritardo nel dare esecuzione alla sanzione punitiva del dottor Della Lucia: il decreto ministeriale 22 novembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale in data 6 dicembre 1993, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 3/94 dell'8 aprile 1994; se sia vera la circostanza che il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria - ufficio I - del Ministero di grazia e giustizia abbia inibito al magistrato Della Lucia di prendere possesso del nuovo ufficio con provvedimento - (comunicato via telefax in data 29 aprile 1994!) - con il quale si dispone che lo stesso continui a prestare servizio per tre mesi ancora presso la corte d'appello di Milano e cio' per presunte necessita' di detta corte; quali siano state le specifiche necessita' di servizio della corte d'appello di Milano tali da rendere indispensabile la permanenza a Milano di un magistrato in deroga al disposto di una sentenza definitiva del Consiglio superiore della magistratura, che ha voluto il trasferimento da Milano di detto magistrato proprio per incompatibilita' ambientale; quando siano sorte e quando siano state esternate e da chi tali improvvise impellenti necessita' evidentemente sorte dopo la pubblicazione del decreto di trasferimento nel Bollettino Ufficiale e dopo le esternazioni del sostituto procuratore della Repubblica di Brescia dottor Ascione; quali iniziative intenda adottare per far luce su una vicenda dagli oscuri ed inquietanti contorni e per fugare il ragionevole sospetto, che indubbiamente si fa strada nell'opinione pubblica (per l'eco che la vicenda ha avuto sulla stampa) che ci si trovi di fronte ad una subdola "manovra di palazzo" volta ad eludere la decisione stessa del Consiglio superiore della magistratura, al preciso scopo di mantenere a tutti i costi radicata in Brescia l'indagine penale sul magistrato Della Lucia per il tempo presumibilmente necessario e che l'indagine si concluda anche per fini di strumentalizzazione delle tappe processuali con corrispondenti fughe di notizie e puntuali scoop della stampa e dei mezzi di informazione in genere anche "di Stato"; il provvedimento, sostanzialmente immotivato, di un burocrate invocante imprecise e fantomatiche necessita' di servizio (che sarebbero, come per incanto, sopraggiunte in non pu' di venti giorni) si fa beffa della precisa volonta' espressa in una sentenza definitiva del supremo organo di autogoverno della magistratura, ponendosi come arbitra della competenza del dottor Ascione a continuare le indagini su un collega ormai del suo stesso distretto giudiziario. Cosi' il burocrate finisce, di fatto, per eludere le garantistiche norme sulle competenze giurisdizionali, violando le regole della trasparenza e dello Stato di diritto e per finalita' non certo trasparenti; se non si ritenga fare luce sull'inquietante "gioco" che si sta consumando tra Roma e Brescia ove, con l'uso sperimentato di sospetti telefax, si tenderebbe di eludere le "regole del gioco" delle competenze e con esse le piu' elementari esigenze di trasparenza con manovre che rappresentano ancora il "residuato bellico" della prima Repubblica. (4-00671)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. In data 28.2.1994 veniva iscritto al n. 569/94 del Registro Generale Mod. 21 della Procura della Repubblica di Brescia procedimento penale a carico del dottor Giorgio Della Lucia, magistrato, e di altre persone, per i reati di cui agli articoli 110, 319, 319-ter e 323 cpv. C.P. e di tale iscrizione l'ufficio procedente dava doverosa comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura il 22.3.1994. Analoghe comunicazioni venivano inviate all'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia con note del 16.4 e 9.5.1994. Lo stesso ufficio di Procura ha emesso informazione di garanzia nei confronti delle persone indagate solo il 30 giugno scorso, rivolgendo, nel contempo, al Consiglio Superiore della Magistratura un quesito sulla definitivita' o meno del trasferimento del dottor Della Lucia, alla Corte di Appello di Brescia la cui esecuzione era stata gia' prorogata di tre mesi dalla competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria. In precedenza nessun altro quesito era stato proposto al C.S.M. dalla suddetta Procura di Brescia ed, ovviamente, ogni eventuale questione attinente alla competenza dovra' essere risolta in sede giurisdizionale. Per quanto concerne la "fuga di notizie" di cui e' cenno nell'nterrogazione, l'autorita' inquirente non e' stata in grado di stabilire in quali circostanze di tempo e luogo si sia verificata e l'unico dato certo e' che la pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" e' avvenuta in data 15.4.1994 quando la notizia era gia' a conoscenza di una pluralita' di organi ma non ancora del Ministero di Grazia e Giustizia. Con specifico riguardo al trasferimento d'ufficio del dottor Della Lucia, disposto dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per fatti del tutto diversi ed indipendenti rispetto a quelli cui fa riferimento l'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue. Non essendo stata richiesta dal Presidente della Corte d'Appello di Brescia l'anticipazione della presa di possesso, per l'esecuzione del trasferimento d'ufficio del dottor Della Lucia si e' applicata la procedura ordinaria che prevede, come termine entro il quale il magistrato trasferito deve assumere possesso delle nuove funzioni, quello di trenta giorni dalla data in cui il bollettino ufficiale e' pervenuto nell'ufficio di provenienza. Il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha comunicato che il bollettino ufficiale recante la pubblicazione del trasferimento del dottor Della Lucia e' pervenuto al suo ufficio l'8 aprile 1994 e nei giorni immediatamente successivi si e' proceduto quindi ad una comparazione delle esigenze delle due Corti, quella di provenienza, - Milano - e quella di destinazione - Brescia -, al fine di valutare l'opportunita', per ragioni di servizio, di una proroga dell'esercizio delle precedenti funzioni, possibile nel limite massimo di sei mesi a norma del 3^ comma dell'articolo 10 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12. In esito a tale valutazione la competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero di Grazia e Giustizia ha ritenuto preminenti le esigenze di servizio della Corte d'Appello di Milano, che presentava al momento una percentuale di scopertura superiore a quella di Brescia e cio' anche in considerazione del fatto che due magistrati in entrata a Milano avevano ottenuto dal TAR l'annullamento del trasferimento. Notoria, inoltre, e' la situazione di maggior aggravio di lavoro che sussiste negli uffici giudiziari del capoluogo lombardo. Sulla base di tali considerazioni si e', pertanto, disposta una proroga - peraltro limitata a tre mesi rispetto al massimo consentito di sei - del termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del dottor Della Lucia. Si aggiunge, infine, che in relazione alla pendenza, nei confronti del dottor Della Lucia presso l'autorita' giudiziaria di Brescia, del procedimento penale di cui si e' detto in precedenza, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere del 7 e 21 luglio 1994, ha revocato la destinazione d'ufficio del magistrato in questione alla Corte d'Appello di Brescia, disponendone il trasferimento alla Corte d'Appello di Bologna. A tali delibere il Ministero ha dato esecuzione con decreto del 23 agosto 1994 e quindi, con fax in data 1^ settembre scorso, si e' disposto che il dottor Della Lucia assumesse possesso immediato delle nuove funzioni di Consigliere della Corte di Appello di Bologna, come e' avvenuto il 22 successivo. Alla stregua di quanto esposto va senz'altro escluso che il Ministero di Grazia e Giustizia possa aver violato, nella vicenda, le regole di correttezza, trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa. Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.