Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00700 presentata da SCHETTINO FERDINANDO (PROG.FEDER.) in data 19940519
Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: in ordine all'applicazione dell'articolo 7 del D.L.vo 23 novembre 1988, n. 509, e del conseguente decreto del Ministro della sanita' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992 sono stati adottati all'interno della pubblica amministrazione provvedimenti contrastanti. In particolare con riferimento all'immissione in ruolo del personale della scuola vincitore di concorsi a cattedre alcuni Uffici non hanno riconosciuto il diritto a riserva quale invalido civile al personale depennato dagli elenchi dell'Ufficio del lavoro ex articolo 19 legge n. 482/68 per non essere in possesso di una percentuale di invalidita' pari al 46 per cento al 13 marzo 1993 data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro della sanita', mentre altri uffici hanno riconosciuto il diritto a riserva al personale che, pur depennato dagli elenchi dell'ufficio del lavoro alla data del 13 marzo 1993, e' stato reiscritto in detti elenchi prima che venisse adottato il provvedimento di immissione in ruolo; con riferimento a situazioni identiche i TAR e il Consiglio di Stato hanno emesso in sede cautelare pronunce nettamente contrastanti. In particolare, avendo prodotto ricorso giurisdizionale avverso il mancato riconoscimento del diritto a riserva le professoresse Galasso Ornella e Clemente Antonietta, depennate dal 13 marzo 1993 dagli elenchi dell'Ufficio del lavoro e successivamente reiscritte con effetto dall'8 ottobre 1993, il TAR di Salerno con ordinanza cautelare confermata in Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensiva presentata dalla professoressa Galasso Ornella mentre con ordinanza, pure confermata in Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensiva avanzata dalla professoressa Clemente Antonietta; l'Ufficio del Sovrintendente regionale di Napoli con decreto n. 3284 del 30 aprile 1994 ha dichiarato decaduta dal diritto a riserva la professoressa Morelli Leonilde, invalida civile al 55 per cento all'atto dell'immissione in ruolo, dopo che la stessa, immessa in ruolo dal 1^ settembre 1993, aveva prestato effettivo insegnamento per circa 7 mesi; in ordine all'applicazione dell'articolo 7 del D.L.vo n. 509/88 esiste un vasto contenzioso e una diffusa confusione interpretativa che hanno provocato revisioni delle operazioni di nomina anche nella fase terminale delle lezioni con conseguente grave pregiudizio della stabilita' dei docenti e della continuita' dell'insegnamento, esigenze di pubblico interesse garantite dal vigente ordinamento scolastico -: quali provvedimenti siano stati adottati per dirimere le insorte confusioni interpretative e garantire alle categorie protette parita' di trattamento e certezza delle posizioni giuridiche, sottolineando l'inderogabile necessita' di emanare precise direttive; dal Ministro della pubblica istruzione se, in attesa che da parte dei Ministeri competenti vengano emanate univoche disposizioni in ordine all'applicazione dell'articolo 7 del D.L.vo n. 509/88, ravvisi la necessita' di invitare il Sovrintendente regionale di Napoli a sospendere l'efficacia del citato decreto di decadenza dal diritto a riserva adottato nei confronti della professoressa Morelli Leonilde. Quanto sopra anche al fine di garantire un'indispensabile continuita' di insegnamento nella fase terminale delle lezioni. (4-00700)
Si premette che questo Ministero non ignora la situazione rappresentata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito delle difficolta' applicative dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 509 del 23.11.1988, che ha fissato al 46 per cento la percentuale minima di invalidita' civile - ai fini del collocamento obbligatorio e della riserva di posti nei pubblici impieghi - consentendo al tempo stesso agli invalidi civili, con un grado di menomazione inferiore, di conservare il diritto all'iscrizione negli appositi elenchi per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della Sanita' contenente le nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidita'. Per quanto concerne, in particolare, i casi segnalati, e' risultato in effetti che il Sovrintendente scolastico regionale per la Campania, a seguito di segnalazioni del competente Ufficio provinciale del lavoro, si e' trovato nella necessita' di escludere dalle graduatorie degli aventi diritto a riserva - relativamente al concorso a cattedre indetto con il decreto ministeriale del 23.11.1990 - le professoresse Anella Galasso e Antonietta Clemente, per essere risultate le stesse, alla data del 13.3.1993, in possesso di una invalidita' civile inferiore a quella del 46 per cento, come sopra prescritta. Risulta, peraltro, rispondente al vero che gli organi giurisdizionali aditi, in ordine ai provvedimenti conseguenti alla perdita del diritto in questione, hanno adottato, nella trattazione di casi identici, pronunce cautelari nettamente contrastanti. Infatti, il TAR della Campania - Sezione staccata di Salerno - davanti alle quali le suddette docenti avevano impugnato il denegato riconoscimento del diritto a riserva - ritenne, con ordinanza del 1^.12.1993, di dover respingere la domanda incidentale di sospensiva presentata dalla professoressa Galasso e di dovere, invece, accogliere, con successiva ordinanza del 12.1.1994, l'analoga domanda della professoressa Clemente. Risulta, inoltre, che il Provveditore agli studi di Avellino, constatata la contraddittorieta' delle due ordinanze, non ritenne - nella sua veste di organo legittimato al conferimento delle nomine ai vincitori di concorso - di dare esecuzione alla domanda di sospensione a favore della docente Clemente, tanto che, per il tramite della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, propose appello al Consiglio di Stato, al quale aveva presentato istanza di appello anche la docente Galasso. In merito a tali appelli, il Consiglio di Stato, con proprie ordinanze, ha ritenuto di avallare le decisioni cautelari, gia' assunte dal TAR di Salerno, respingendo i ricorsi della Galasso e del Provveditore agli Studi, il quale, pertanto, in attesa della pronuncia definitiva di merito, ha dovuto procedere all'immissione in ruolo della Clemente. Quanto al caso della Professoressa Leonilde Morelli, dagli elementi acquisiti e' emerso che la posizione della stessa - che in un primo momento era stata inserita nell'elenco dei riservisti per avere, a suo tempo, documentato una invalidita' civile pari al 55 per cento - fu in seguito modificata dopo che l'Ufficio provinciale del Lavoro di Avellino, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti, comunico' al Sovrintendente Scolastico regionale che il certificato recante il 55 per cento di invalidita' era stato erroneamente compilato e che, di conseguenza l'interessata doveva ritenersi cancellata dalle liste di collocamento per il periodo 13.3.1993 - 21.9.1993. Tale precisazione indusse il citato Sovrintendente a rettificare, con proprio decreto del 30.4.1994, l'elenco dei riservisti, assegnando alla docente Morelli la percentuale del 35 per cento, non valida, per effetto del decreto-legislativo n. 509 del 1988, ai fini dei benefi'ci previsti per le c.d. categorie protette dalla legge n. 482 del 1968, tanto che il Provveditore agli Studi di Avellino e' venuto poi a trovarsi nella necessita' di annullare la nomina, che alla docente in parola era stata attribuita nell'ottobre del 1993. Lo stesso provveditore agli studi, tuttavia, allo scopo di tutelare il diritto degli studenti alla continuita' didattica, ha ritenuto, nella fattispecie, di applicare in via analogica il disposto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, consentendo che la professoressa Morelli concludesse il proprio insegnamento, per l'anno scolastico 1993/1994, presso la scuola dove era stata precedentemente assegnata. con l'obbligo di partecipazione agli esami finali della sessione estiva. Conclusivamente, ed in attesa che sulla questione in esame siano acquisite le decisioni giurisdizionali di merito, questa amministrazione si trova al momento nell'impossibilita' di adottare propri interventi, tenuto conto che nessun rilievo puo' essere mosso all'operato dei competenti organi scolastici i quali nei casi specifici, si sono correttamente attenuti all'articolo 5, comma 16, del bando di concorso, laddove si stabilisce che "non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di concorso". L'iscrizione (o la reiscrizione) nelle liste citate nell'articolo 6, comma 10 avvenuta in data successiva alla scadenza dei termini, non ha pertanto rilevanza. In presenza, peraltro, delle difficolta' interpretative dell'articolo 7 del decreto-legislativo n. 509 del 1988, eventuali diverse determinazioni, rispetto a quelle fin qui adottate, potranno essere assunte solo dopo che, da parte dei competenti Ministeri (del Lavoro e della Previdenza Sociale, oltre che della Funzione Pubblica, ai quali la presente viene inviata per conoscenza) saranno state impartite specifiche ed univoche disposizioni. Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.