Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00023 presentata da LIA ANTONIO (PART.POP.ITAL.) in data 19940519
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: con il decreto ministeriale emanato dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in data 10 ottobre 1988, nonche' con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e' stata data attuazione alla direttiva n. 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, impartendo disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale; il decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8, comma I), lettera g), ha disciplinato l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del SSN nell'arco di un triennio dall'entrata in vigore di esso a tutti i medici forniti dell'attestato rilasciato al compimento del predetto tirocinio di cui al decreto n. 256 del 1991, o titolo equipollente ai sensi dello stesso decreto; la finalita' del menzionato tirocinio e' quella di completare la formazione dei medici neo-laureati, soprattutto dal punto di vista pratico, in modo tale da consentire loro di svolgere adeguatamente ed efficientemente l'attivita' della medicina generale. Invero, nell'espletamento del corso di formazione e' data priorita' alle attivita' didattiche di natura pratica, costituenti i 2/3 dell'attivita' formativa da svolgersi nelle varie branche della medicina generale (cosi' come previsto dall'articolo 3 del citato decreto n. 256 del 1991); l'articolo 6, comma 1, del decreto medesimo, peraltro, individua altre categorie di medici quali aventi diritto ad esercitare l'attivita' professionale di medicina generale, indipendentemente dal possesso del suddetto attestato (medici addetti al servizio di guardia medica ecc.) e prevede, al comma IV), la possibilita' di individuare ulteriori categorie, ivi non previste, nel rispetto della direttiva n. 86/457/CEE; se non ritenga opportuno configurare periodo valido per il superamento del Tirocinio Teorico-Pratico anche il servizio svolto in qualita' di medici militari, che concludono il periodo di rafferma biennale e che svolgono il proprio servizio in qualita' di addetti ai reparti di medicina. Invero, le attivita' ivi espletate nell'arco del triennio (1 anno di ferma piu' 2 di rafferma) sono molteplici e interessano le varie branche della medicina generale, tant'e' che tale servizio e' equiparato a quello degli assistenti ospedalieri nella corrispondente specialita' di medicina, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1969, e del comma V dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 gennaio 1976. (5-00023)