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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00755 presentata da GIACCO LUIGI (PROG.FEDER.) in data 19940520

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la normativa esistente e, in particolare, quella successiva alla pronuncia della Corte costituzionale del 3 giugno 1987, n. 215, pienamente accolta dalla 1.104/92, intende garantire a qualunque persona affetta da deficit un percorso scolastico completo fino al titolo finale di studio della scuola secondaria di secondo grado e oltre; la circolare ministeriale 22 settembre 1988, n. 262, la circolare ministeriale 18 giugno 1992, n. 199, l'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, e l'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1994 riconoscono che per l'alunno con handicap fisico e sensoriale non e' ammissibile alcuna valutazione differenziata, mentre questa e' praticabile solo per alunni portatori di handicap psichico; la finalita' di una valutazione differenziata prevista per il portatore di deficit psichico e' una deroga imposta dalle sue condizioni soggettive e non puo' essere rapportata meccanicamente ad una equivalenza conforme agli obiettivi didattici "propri del corso di studi"; la stessa logica dovrebbe prevalere nella predisposizione delle prove di esame equipollenti, vale a dire inclusive di un inevitabile scarto conseguente alle potenzialita' del soggetto. Se il termine "equipollente", nel suo uso riferito esclusivamente ai portatori di deficit psichico, dovesse indicare una prova diversa nella forma e nelle modalita', ma uguale nella sostanza perche' diretta a misurare gli obiettivi prescrittivamente intesi, si determinerebbe una discriminazione inaccettabile per soggetti portatori di deficit psichico sempre e comunque esclusi da prestazioni inarrivabili per le loro potenzialita'. Solo casi lievissimi incorrerebbero in tali evenienze. Non si comprenderebbe, in tale accezione, che senso avrebbe l'espressione "valutazione differenziata"; tale interpretazione puo' essere sorretta in analogia a quanto ha ritenuto il Ministero della funzione pubblica quando si e' pronunciato sull'applicabilita' del requisito richiesto dall'articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 per l'accesso alla pubblica amministrazione: l'idoneita' fisica all'impiego. Il citato dicastero scrive: "Per questi non sarebbe fondatamente prospettabile una valutazione medico-legale sulla "sana e robusta costituzione fisica". La presenza dell'handicap contraddice invero alla sana e robusta costituzione". La normativa, continua la circolare ministeriale 26 giugno 1992, n. 90543/7/488, va interpretata con riferimento alla situazione dei soggetti portatori di handicap; non sembra possibile considerare le prove equipollenti del tutto rapportabili agli obiettivi professionali richiesti dal diploma di maturita' (nel qual caso, per gli handicappati psichici sarebbe solo una tragica "finzione giuridica" portarli fino al termine degli studi dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1987) senza commisurarle anche alle potenzialita' del soggetto e del PEI; sembra bensi' utile annotare sul diploma di maturita' che il soggetto in parola lo ha conseguito attraverso prove equipollenti, in modo da risolvere i seguenti problemi: la necessita' di una certificazione trasparente che rimuova il dubbio di una supercertificazione della prestazione effettuata; una maggiore chiarezza nei confronti di terzi interessati: eventuali datori di lavoro, accesso ad altri corsi...; il superamento delle perplessita' di molti docenti che talora preferiscono non ammettere l'alunno alle prove d'esame per evitare il problema del rilascio di un diploma che puo' apparire "ingiusto" nei confronti dei soggetti "normali"; la rimozione del sospetto della sottesa ipocrisia di una normativa che consente, con grandi proclamazioni di principio, di portare i soggetti handicappati a tutti i livelli di scuola e poi privarli dell'esito finale; l'attribuzione di un significato chiaro alla distinzione tra handicap fisico-sensoriale e handicap psichico -: quali misure siano in corso di adozione o si intenda tempestivamente adottare per consentire alle Commissioni esaminatrici, gia' per le prove dell'anno scolastico in corso, di interpretare in termini piu' adeguati allo spirito della normativa vigente la preparazione culturale e professionale dei singoli candidati con handicap psichico, idonea per il rilascio del diploma di corrispondente maturita'; quali iniziative si intenda assumere per recepire in via permanente gli indirizzi e i princi'pi interpretativi sopra enunciati. (4-00755)

In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, sembra opportuno premettere che le istruzioni ministeriali in atto, disciplinanti gli esami di maturita' nei confronti degli alunni portatori di handicap, sono conformi allo spirito ed alla lettera della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 la quale, all'articolo 16 - comma 3 - nel prevedere per i suddetti alunni prove equipollenti e tempi piu' lunghi con l'eventuale presenza di assistenti - non fa invero distinzione tra handicap fisico ed handicap psichico. Ed, in effetti, le citate istruzioni, contenute nelle ordinanze ministeriali, n. 359 del 19 dicembre 1992 e n. 18 del 25 gennaio 1994, in attuazione dell'anzidetta legge, consentono alle competenti commissioni giudicatrici di disporre, ove lo ritengano necessario, "prove equipollenti .... che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenziati, come previsto dalla circolare ministeriale 16 giugno 1983 n. 163". Ouest'ultima circolare prevede, tra l'altro, che la Commissione, ove ne ravvisi i presupposti, possa deliberare che i candidati portatori di handicap siano assistiti da un membro della Commissione stessa, ivi compreso il rappresentante di classe, o da un commissario aggregato, oppure - in caso di impedimento di tipo sensoriale - da assistenti nominati da associazioni di categoria. Certo, il Ministero non ignora che le suaccennate misure non sempre sono sufficienti ed idonee a consentire il superamento degli esami di maturita' da parte di candidati con handicap psichico. Infatti le considerazioni addotte dalla S.V. Onorevole nei confronti di questi ultimi sono sostanzialmente condivisibili ed attengono ad un problema che il Ministero non manchera' di approfondire. Si intende ovviamente che, nell'esaminare il problema, occorrera' ad ogni modo, tener presente che tanto le vigenti norme sull'integrazione scolastica che la sentenza della Corte Costituzionale, n. 215 del 3 giugno 1987 della quale e' cenno nell'interrogazione, non comportano la garanzia del rilascio di un titolo di studio finale, ma impongono alla scuola l'obbligo di predisporre tutti gli strumenti tecnici, metodologici ed organizzativi per lo sviluppo ed il recupero delle potenzialita' individuali. Con la sentenza teste' citata, la Corte Costituzionale, prima ancora dell'emanazione della legge n. 104 del 1992, aveva sancito, com'e' noto, il pieno diritto dei soggetti portatori di handicap a frequentare, con il dovuto sostegno, le scuole di istruzione secondaria superiore. Ne' e' da ritenere che alla disposizione contenuta nel summenzionato articolo 16 (3^ comma) della stessa legge n. 104 del 1992, possa essere data un'interpretazione diversa da quella cui si e' attenuta l'amministrazione, tenuto conto che il termine di prove "equipollenti", cui si riferisce tale articolo, deve essere, in ogni caso, inteso nel senso che le prove stesse devono consentire di verificare l'avvenuto raggiungimento da parte del candidato di una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturita', al quale e' attribuito, com'e' noto, valore legale. La questione, in relazione ai suoi aspetti etici e sociali, resta comunque all'attenzione di questo Ministero ai fini delle soluzioni che saranno ritenute possibili. Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.



 
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