Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00027 presentata da BRUNALE GIOVANNI (PROG.FEDER.) in data 19940520
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso: che numerosi comuni hanno presentato ricorso alla commissione censuaria provinciale in data 9 maggio 1993, termine ultimo stabilito dalla legge n. 75 del 1993, articolo 2, comma 1-bis, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 24 marzo 1993; che la commissione censuaria della provincia di Pisa ha dichiarato inammissibili i ricorsi perche' pervenuti alla commissione stessa dopo il suddetto termine, ancorche' spediti con raccomandata A.R. in data 9 maggio o antecedente; che la normativa generale in materia di presentazione dei ricorsi amministrativi (legge n. 1199 del 1971) e quella riguardante la presentazione dei ricorsi alle commissioni tributarie (decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 e successive modificazioni) dispongono esplicitamente che, ai fini della tempestivita' del ricorso si debba tener conto della data di spedizione; che l'interpretazione data dalla commissione di Pisa e' inccontrasto con le norme sopra richiamate; che alla luce di un cosi' palese errore l'amministrazione finanziaria ha ritenuto di diffondere una nota a tutti gli uffici periferici e per conoscenza alle commissioni censuarie, chiarendo che, ai fini della tempestivita' dei ricorsi presentati a mezzo posta, si deve tener conto della data di spedizione; che nella fattispecie i comuni interessati hanno, nella quasi totalita', esperito ricorso (tuttora pendente) presso il TAR-Toscana e tra questi il comune di Pontedera, per primo, ha ottenuto sul ricorso stesso un esito favorevole confermato successivamente dal Consiglio di Stato cui si era appellata l'Avvocatura di Stato; che lo stesso comune di Pontedera ha giacente da oltre 2 mesi presso la commissione censuaria centrale la relativa pratica con le modifiche agli estimi catastali decise dalla Commissione censuaria provinciale; che a seguito di tutto cio' si e' venuta a creare una condizione di disparita' per quei comuni, compreso Pontedera, che loro malgrado sono incappati nell'errore commesso dalla commissione censuaria provinciale, con grave danno nei confronti di migliaia di cittadini che in sede IRPEF, IRPEG, e ICI di prossima scadenza non potranno usufruire delle diverse aliquote al pari di tutti gli altri cittadini residenti nei comuni della provincia di Pisa; che il 31 dicembre 1993 e' scaduta la delega legislativa di cui all'articolo 2 della legge n. 75 del 1993 di conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, in base alla quale il Governo era autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tariffe d'estimo ed alle rendite, dotate di forza legislativa dall'articolo 2 del citato decreto, in modo da conformarle alle decisioni definitive delle commissioni censuarie; che, conseguentemente, la definizione in sede amministrativa dei procedimenti di rideterminazione delle tariffe d'estimo dopo la data del 31 dicembre 1993 rischia di risultare non solo tardiva ma del tutto inutile; che tal situazione potrebbe essersi creata in modo diffuso nel territorio nazionale; che si riporta l'elenco dei comuni della provincia di Pisa dei quali e' detto sopra: Pontedera, Peccioli, Guardistallo, Riparbella, Monteverdi Marittimo, Bientina, Buti, Orciano Pisano, Lorenzana, Capannoli, Crespina, Castelnuovo Val di Cecina, Lari -: quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo per ripristinare condizioni di equita' per quei comuni della provincia di Pisa, o di altre province, per i quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi inviati entro il 9 maggio 1993 e pervenuti alla commissine censuaria provinciale successivamente a tale data, garantendo che le decisioni definitive sui ricorsi presentati siano assunte tempestivamente ed in modo satisfattivo degli interessi sostanziali dei contribuenti interessati. (5-00027)