Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00759 presentata da FLEGO ENZO (LEGA NORD) in data 19940520
Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la giunta comunale di Verona con lettera dell'11 novembre 1986, n. 51714 P.G. comunicava di affidare all'ASGM (Azienda generale dei servizi municipalizzati) lo studio di un progetto per la realizzazione di un impianto a tecnologia complessa atto a consentire lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di energia e calore; con deliberazione n. 240 del 30 maggio 1987 l'Azienda prese atto del progetto predisposto dal competente servizio, dell'impianto in oggetto, proponendone l'approvazione al comune di Verona e con delibera n. 87 del 16 febbraio 1988 si approvo' la relazione tecnica sulle possibili localizzazioni dell'impianto (in seguito individuandone la collocazione in localita' Ca' del Bue del comune di Verona); in data 28 ottobre 1987, con provvedimento del consiglio regionale n. 789, e' stato approvato il piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; in data 27 aprile 1989 e' intervenuta l'approvazione della giunta regionale del Veneto di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987; successivamente e' stata indetta una gara di appalto-concorso per l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione "chiavi in mano" dell'impianto di trattamento ecologico dei rifiuti solidi urbani con contestuale produzione di energia elettrica e calore in localita' Ca' del Bue, per un importo presunto di lire 96.065 milioni; sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti ditte: ABB - Milano, Ansaldo Spa - Genova; Fiat Avio - Torino; SNAM Progetti - Milano; Franco Tosi - Milano. Ditte che sono considerate le piu' qualificate e referenziate sul piano nazionale fra quelle iscritte all'albo nazionale costruttori alla categoria 16-b "Impianti per la produzione e distribuzione di energia: centrali termiche"; nella scelta delle aziende invitate a partecipare alla gara si e' scelto il criterio di considerare prevalente l'aspetto energetico e non quello ambientale, nel senso che si e' preferito chiamare le aziende sulla base dei lavori svolti nel settore "centrali termiche"; questo aspetto pur rivestendo grande importanza non assorbe, ma anzi costituisce un'appendice dell'elemento rappresentato dall'attivita' costruttrice e gestionale di inceneritori di rifiuti urbani; si e' in presenza di "inceneritori" e non i "centrali termiche" per produrre e distribuire energia; in relazione ai noti fatti giudiziari legati a Tangentopoli, la disciplina sull'applato-concorso e' considerata "residuale", "eccezionale" e "attuabile" soltanto in presenza di precise, numerose condizioni e garanzie per conferire trasparenza a questo strumento, come stabilito dalla legge quadro (comma 3 dell'articolo 19), gia' approvata dalla Camera e attualmente in discussione al Senato; la gara d'appalto e' stata vinta dalle seguenti ditte: Ansaldo Spa, Fiat, SNAM Progetti e CEI; il progetto dell'AGSM per la realizzazione a Ca' del Bue dell'impianto di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani e' stato bloccato dal dicembre scorso da una sentenza del Consiglio di Stato; alla luce dei fatti sopra evidenziati si esprimono riserve nelle indicazioni dei criteri che hanno portato forzatamente nella scelta delle aziende in questione (categoria 16-b "Impianti per la produzione e distribuzione di energia: centrali termiche") -: quali siano le motivazioni, considerando che si tratta di un impianto per i rifiuti, che hanno indotto a far partecipare alla gara di appalto le suddette ditte, stravolgendo la delibera (Protocollo n. 9720 oggetto n. 236 pag. 3) che esplicitamente sosteneva come oggetto primario la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani; il perche', considerando che in Italia ci sono molte ditte specializzate nella costruzione di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, non siano state invitate a partecipare alla gara di appalto le aziende specializzate in questo settore; se non si ritenga opportuno e necessario, al fine di garantire maggiore trasparenza, di indire una nuova gara di appalto in cui vengano fatte partecipare quelle ditte che siano maggiormente specializzate, visto che si tratta di "inceneritori" e non di "centrali termiche" (aspetto secondario della questione), nel trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto restato privo di riscontro nella undicesima legislatura n. 4-16623 del 21 luglio 1993. (4-00759)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi acquisiti tramite il Commissariato del Governo nella regione Veneto, si fa presente quanto segue. Con deliberazione consiliare n. 154 del 18.4.88, il comune di Verona approvava il progetto predisposto dall'A.G.S.M. per l'importo complessivo di L. 105.700 milioni per la realizzazione di un impianto comprendente lo smaltimento dei residui solidi urbani r.s.u. e la produzione d'energia e incaricava, contestualmente, la suddetta Azienda di adottare tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'opera. Il progetto in parola veniva sottoposto all'esame della Commissione Tecnica regionale - Sezione Ambiente, la quale esprimeva parere favorevole con i voti n. 270 del 28.9.1988 e n. 478 del 21.3.1989, sulla base dei quali si procedeva alla sua approvazione con deliberazione n. 2233 del 27.4.1989. L'A.G.S.M., con provvedimento n. 236 del 28.5.1989, deliberava, su incarico del comune di Verona, d'indire una gara d'appalto-concorso per l'affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dell'intero progetto, successivamente aggiudicati all'Associazione temporanea d'imprese Ansaldo S.p.A. - Snamprogetti S.p.A. - Compagnia Elettrotecnica Italiana S.p.A. Il progetto risultato vincitore della gara d'appalto-concorso, veniva esaminato dalla C.T.R.A. la quale, nella seduta del 15.11.90, lo riteneva meritevole d'approvazione, con alcune prescrizioni e modifiche. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1239 del 29.5.1991, il progetto veniva approvato, in via definitiva, previo parere della C.T.R.A. n. 1120 del 4.4.1991. Per il progetto in questione la regione Veneto avanzava, ai sensi della deliberazione CIPE del 12.5.1988, una richiesta di finanziamento al Ministero del Bilancio di L. 47.725 milioni, a valere sul Fondo F.I.O. 89, per la sola sezione di smaltimento dei residui solidi urbani, in quanto l'altra sezione, relativa alla produzione di energia dell'importo di L. 57.975 milioni sarebbe stata finanziata con altri fondi reperibili dal comune di Verona e dall'A.G.S.M. Si fa presente che i lavori di realizzazione dell'impianto, iniziati il 13.7.1990, sono stati sospesi con Ordinanza presidenziale n. 717 del 29.12.1992, per l'intervenuta decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 1001 del 3.12.92, di annullamento della D.G.R. n. 2233 del 27.4.89. Il Consiglio di Stato, invero, ha ritenuto illegittima la procedura amministrativa di approvazione del progetto per la mancata convocazione alla seduta della C.T.R.A. del 21.3.1989, indetta come conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 3-bis della L. 441/87, del comune di S. Giovanni Lupatoto, direttamente interessato alla procedura medesima, in quanto comune limitrofo all'area del costruendo impianto. La decisione del Consiglio di Stato ha comportato, pertanto, l'obbligo per la regione Veneto di rideterminazione del progetto, previa riconvocazione della C.T.R.A,, nella composizione integrata con tutti i rappresentanti degli enti locali interessati. La predetta Commissione si pronunciava in senso favorevole alla integrale riapprovazione, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni. A seguito del predetto parere, la Giunta regionale procedeva all'adozione della D.G.R. n. 6223 del 28.12.1993, con la quale veniva riapprovato il progetto di realizzazione dell'impianto in parola. Si precisa che la predetta deliberazione n. 6223 del 28.12.1993, a seguito di esposto presentato dall'A.G.S.M., e' stata interloquita dalla Commissione di Controllo sugli atti della regione con ordinanza n. 736/276 del 2.3.1994 e che la stessa, comunque, veniva resa esecutiva a seguito dei chiarimenti forniti con la successiva deliberazione n. 1377 del 29.3.1994. Tutto cio' premesso, corre l'obbligo di precisare che, per quanto concerne l'impianto in parola, trattasi di un'opera pubblica di interesse regionale di competenza di altro soggetto pubblico, nel caso di specie l'A.G.S.M., che ha curato autonomamente la progettazione, l'indizione della gara d'appalto-concorso e l'esecuzione dei relativi lavori. I predetti lavori risultano, peraltro, in stato di avanzata realizzazione per quanto concerne la costruzione della Sezione R.S.U. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Frattini.