Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00773 presentata da GALLETTI PAOLO (PROG.FEDER.) in data 19940520
Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: l'approvazione della legge comunitaria per il 1993 impone, all'articolo 42, che il Governo emani entro il marzo del 1995 le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; in Italia sono molte le imprese che operano nel settore della produzione biologica, le quali, in mancanza dell'emanazione della normativa indicata, pur trovandosi in regola con gli adempimenti prescritti dai regolamenti CEE oltre che dalle circolari del Ministro per le risorse agroalimentari e forestali, incontrano notevoli difficolta' nella distribuzione e commercializzazione dei propri prodotti; da piu' parti sono, infatti, segnalati sequestri di prodotti operati dalle autorita' sanitarie e dagli organi di vigilanza contro le sofisticazioni e le frodi alimentari, per presunti difetti nella etichettatura dei medesimi. In particolare e' contestata la dizione "proveniente da agricoltura biologica" in quanto si sostiene che tale dizione configuri gli estremi della "pubblicita' ingannevole". Identica dizione riportata su prodotti provenienti dagli altri paesi CEE non provoca nessuna conseguenza, tali prodotti infatti circolano e sono commercializzati liberamente nel nostro Paese; numerose regioni hanno normato ai sensi del Regolamento CEE 1535/92 settori quali la zootecnia biologica non ancora disciplinati a livello comunitario -: se non reputi che la situazione descritta concretizzi una intollerabile discriminazione ai danni delle imprese italiane operanti nel settore della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico a tutto vantaggio di prodotti provenienti da paesi esteri che risultano essere in tutto e per tutto uguali a quelli nazionali; se non ritenga di dover intervenire al piu' presto per eliminare tale intollerabile discriminazione, anche in considerazione del fatto che i produttori italiani fin dal gennaio del 1993 si sono assoggettati ai controlli effettuati dagli organismi riconosciuti ai sensi del Reg. CEE 2092/91 i cui provvedimenti sono tuttora validi come dispone l'articolo 42, comma 3 della citata Legge comunitaria del 1993. (4-00773)