Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00838 presentata da ROTUNDO ANTONIO (PROG.FEDER.) in data 19940525
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il decreto ministeriale 30 settembre 1993, n. 540, con oggetto "Regolamento recante norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami delle Accademie di belle arti" all'articolo 1 comma 2 nega la presidenza delle commissioni per gli esami "di passaggio" ai docenti dei "corsi complementari" titolari della materia d'esame, regolandola invece secondo lo schema dell'allegato B dell'ordinanza ministeriale del 13 aprile 1992; da sempre le commissioni d'esame, sia per i corsi fondamentali che per quelli "complementari", sono costituite a norma del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, con presidenza affidata ai docenti titolari della materia; quest'anno accademico 1993-94 - per la prima volta nella storia delle accademie di belle arti, contrariamente a quanto si verifica in tutte le istituzioni scolastiche e all'universita' e in difformita' dal parere espresso chiaramente dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (il parere specifico del Consiglio di Stato riguardante il comma 2 dell'articolo 1 del suddetto decreto non ci e' noto) - viene imposto un provvedimento ingiusto e incostituzionale, gravemente lesivo della dignita' personale, della professionalita' e della funzione docente; nel documento delle OO.SS territoriali della provincia di Lecce, SNC-CGIL, SISM-CISL, UIL-Scuola del 19 febbraio 1994 i docenti dei "corsi complementari" dell'accademia di Lecce prendono ferma posizione contro la predetta discriminazione, e chiedono con urgenza il riconoscimento della pari dignita' giuridica - legge 270/82 - con gli altri insegnamenti e la piena applicazione del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, per la presidenza delle commissioni d'esame; i docenti dei "corsi complementari" di Lecce, Roma, Catania, Venezia e Frosinone hanno presentato ricorso al TAR del Lazio in data 25 febbraio 1994 anche sulla presidenza delle commissioni e nella seduta del 18 aprile 1994 il TAR non ha concesso la "sospensiva"; i documenti degli incontri di Bologna con gli assistenti (febbraio e marzo 1994) ribadiscono il pieno sostegno alla giusta rivendicazione dei docenti dei "corsi complementari" a presiedere le commissioni d'esame nella materia di loro titolarita'; i docenti del "corsi complementari" sono professori di ruolo, inseriti a pieno titolo nell'organico e all'8^ livello dell'accademia di belle arti italiana. Essi hanno gli stessi doveri e quindi gli stessi diritti dei docenti dei corsi fondamentali, hanno insegnamenti autonomi ed esercitano pienamente la loro funzione docente, compresa l'assegnazione e relazione di tesi di diploma nella loro disciplina; e' imminente la sessione estiva degli esami nelle accademie ed e' urgente la formazione delle commissioni con presidenza al titolare della materia, quale unico e competente ad accertare la preparazione degli studenti, fatte salve le funzioni degli altri componenti le commissioni stesse; se il Ministro non intenda apportare con urgenza una modifica al decreto ministeriale 540/93 limitatamente al comma 2 dell'articolo 1, costituendo le commissioni dei "corsi complementari" a norma del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che affida la presidenza delle commissioni ai docenti titolari della materia d'esame, allo scopo di ristabilire la legalita', la dignita' e la serenita' dei docenti. (4-00838)
Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale la S.V. Onorevole chiede che vengano apportate modifiche al decreto ministeriale 540/93 recante "norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami nelle Accademie di Belle Arti" nella parte riguardante la diversa composizione delle Commissioni d'esame per le materie complementari e per quelle fondamentali (articolo 1 comma 2 del succitato decreto). Al riguardo, nel far presente preliminarmente che nei piani di studi delle Accademie di Belle Arti per i n. 4 corsi (pittura, scultura, decorazione, scenografia) sono previste "materie fondamentali" e "materie complementari" e non corsi complementari, si ritiene di dover precisare che il "regolamento" di cui al decreto ministeriale 540/93 e' stato adottato in conformita' delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 400/88, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione previo apposito parere espresso dal Consiglio di Stato e presa d'atto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Peraltro, per quanto riguarda la costituzione delle commissioni d'esame relative alle materie complementari, il succitato decreto ha solo fatto riferimento al precedente decreto ministeriale 13.4.92 (concernente la ridefinizione didattica dei corsi speciali delle Accademie di Belle Arti) - adottato previo parere favorevole del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione - ove sono stati fissati i relativi criteri. Nel precisare infine che la diversa composizione delle commissioni d'esame previste dal decreto ministeriale 540/93, per le materie fondamentali, con riferimento all'articolo 132 del decreto-leggegt 1852/1918 per le materie complementari dall'articolo 1 comma 3 alleg. 8 del decreto ministeriale 13.4.92 trova anche le sue ragioni d'essere nel contesto di una diversa disciplina ordinamentale, dettata, per le materie complementari, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 540/93, si assicura che in sede di revisione della normativa in materia non si manchera' di tenere in debito conto le osservazioni espresse dalla S.V. Onorevole. Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.