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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00877 presentata da BENEDETTI VALENTINI DOMENICO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940525

Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso: che risultano poste in atto da parte della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, iniziative tendenti ad escludere gli studi di consulenza automobilistica dall'espletamento delle procedure di trasferimento di proprieta' di autoveicoli e motoveicoli, affidandola agli studi notarili secondo indicazioni del precedente Ministro per la Funzione Pubblica, trasfuse in una proposta di modifica dell'articolo 247 del regolamento dell'attuale Codice della Strada, con cui si demanderebbero ai notai le comunicazioni dell'avvenuto trasferimento di proprieta' dei veicoli; che l'ipotizzato provvedimento rischia di spingere alla chiusura circa 15.000 piccole imprese, interessanti oltre 70.000 posti di lavoro, la cui attivita' privata integra quella dei dipendenti della pubblica amministrazione; che le dette variazioni di regolamentazione delle attivita' delle agenzie seguirebbero solo di tre anni l'emanazione della precedente normativa, costituita dalla legge n. 264 del 1991, con il paradosso che lo Stato prima riconosce l'operativita' di una categoria, conferendole anche incarico di funzioni pubbliche, poi decide di sottrarre ad essa gran parte dei compiti assegnati, senza considerare i notevoli investimenti in strutture telematiche (collegamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 156/86 e DM 514/92) e di personale fatti dalle agenzie anche per venire incontro alle esigenze della pubblica amministrazione per un servizio piu' efficiente; che la proposta dell'ex Ministro Cassese non abolisce gli obblighi burocratici, ma si limita a trasferirli a soggetti diversi, con adozione di procedure informatiche perfettamente attivabili tra le agenzie e il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione Civile; che con l'invio tramite servizio postale a tutti gli acquirenti e nuovi intestatari di veicoli e patenti del bollino, come da proposta Cassese, si determinerebbe alto rischio di ritardi, smarrimenti, contestazioni, istanze e ricorsi degli utenti ai quali il bollo non arrivi nei tempi debiti o non arrivi affatto oppure risulti errato; che non si vede la ragione per cui negare al cittadino la liberta' di scelta del servizio preferito con garanzia di immediatezza a costi chiari e certi, ne' la ragione per cui accentrare ancora piu' ampie competenze a Roma (super C.E.D. della M.C.T.C.), impegnando le Poste nella spedizione di preventivabili circa 8/10 milioni di documenti l'anno -: 1) se nonostante le considerazioni sopra svolte e le motivate proteste delle agenzie di consulenza automobilistica, che rivendicano i diritti della professionalita' acquisita e dell'efficiente servizio fornito, il Governo ritenga di confermare le proposte dell'ex ministro Cassese; 2) se non ritenga invece di accantonarle, dando luogo piuttosto a misure di semplificazione funzionale facilmente attuabili, sempre confermando le gia' espletate funzioni in capo alle agenzie private esistenti ed operanti sul territorio nazionale. (4-00877)

Con il nuovo codice della strada il legislatore ha voluto razionalizzare una materia che risultava ormai regolamentata in maniera inadeguata, sia in riferimento alle mutate esigenze della circolazione stradale, atteso lo sviluppo del settore automobilistico e del trasporto su gomma, sia nella considerazione della mutata e cresciuta esigenza di mobilita' dei cittadini, di una generale ed assoluta necessita' di maggiore sicurezza, dell'indispensabilita' di adeguamento della normativa nazionale a quella europea. Dette esigenze sono state trasfuse nella legge 13 giugno 1991, n. 190 "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale", che all'articolo 2, ha elencato i princi'pi ed i criteri cui il Governo ha dovuto attenersi nell'elaborazione delle nuove norme. Tra questi l'indirizzo finalizzato a rendere quanto piu' sollecita ed economica l'azione amministrativa. La revisione del regolamento di esecuzione del codice della strada, ed in particolare l'articolo 247, ha realizzato l'obiettivo primario voluto dal Parlamento di snellire e "sburocratizzare" le procedure relative al passaggio di proprieta' dei veicoli e alla variazione di residenza dei proprietari dei veicoli. Il cittadino dovra', infatti, limitarsi a sottoscrivere il contratto di acquisto, senza nessuna ulteriore azione da espletare presso gli uffici della motorizzazione civile, atteso che sara' il notaio rogante, pubblico ufficiale, ad eseguire le incombenze necessarie. Per le variazioni relative alla residenza, le iniziative saranno svolte dall'ente pubblico, e cioe' dal comune, senza alcuna attivita' aggiuntiva da parte dell'utente. Le imprese e le societa' esercenti consulenza automobilistica, sono disciplinate dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata ed integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Si precisa che sino al 5 settembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 264/91, le pratiche presso gli uffici della motorizzazione civile venivano svolte dalle agenzie di pratiche e affari, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori e dei coltivatori per i propri associati, dai commissionari e concessionari per i veicoli da essi venduti, dai meccanici, allestitori e trasformatori, dai tecnici abilitati alla progettazione (periti industriali e ingegneri) oltre che, ovviamente, da semplici cittadini per proprio conto. La legge n. 264 del 1991 ha riconosciuto alle sole imprese o societa' di consulenza automobilistica lo svolgimento delle pratiche in questione, salvo che le stesse non vengano presentate direttamente dagli interessati. La direzione generale della motorizzazione civile, al fine di una compiuta interpretazione di una legge che ha inciso su varie categorie produttive, ha interessato il Consiglio di Stato ponendo al medesimo due articolati quesiti circa la portata delle norme di che trattasi, con particolare riferimento ai soggetti soggiacenti a dette norme. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 913/92-925/92 reso dalla II sezione nell'adunanza del 16 dicembre 1992 e con il parere n. 1334/93 reso dalla II sezione nell'adunanza del 15 dicembre 1993, ha escluso che possano operare agli sportelli della motorizzazione civile soggetti che forniscono in via principale una diversa prestazione. Il Consiglio di Stato ha altresi' "sostanzialmente" escluso che un privato cittadino possa svolgere a titolo gratuito o di cortesia pratiche presso gli sportelli della motorizzazione civile. Per completezza di esposizione si richiama che la Commissione IX della Camera dei deputati, in data 29 luglio 1993, ha votato un ordine del giorno, nel quale impegnava il Governo ad "assumere le iniziative idonee a chiarire il contenuto della legge 264 del 1991 al fine di consentire alle imprese del settore di espletare direttamente le pratiche che attengono specificatamente alle attivita' da esse esercitate, evitando inutili e dispendiosi appesantimenti burocratici". Ancora si osserva che l'autorita' garante della concorrenza e del mercato, con nota prot. SP n. 1153 del 7 ottobre 1993, ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che, nell'evidenziare tutta una serie di limitazioni alla libera concorrenza contenute nella legge n. 264 del 1991, cosi' conclude: "le limitazioni concorrenziali da esse derivanti non trovano, infatti, fondamento sufficiente in motivazioni di interesse generale e una loro eliminazione renderebbe la normativa del settore piu' consona ai princi'pi della libera concorrenza contenuti nella legge n. 287 del 1990 sanciti dalla Costituzione, facendo conseguire, anche alla luce dell'importanza quantitativa del settore nell'economia nazionale, notevoli benefici ai consumatori". Per quanto riguarda il rapporto comparativo tra l'operativita' delle imprese e societa' di consulenza automobilistica sotto la vigenza del testo unico 393/59 e sotto la vigenza del decreto legislativo 285 del 1992 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 360 del 1993, si precisa che le innovazioni recate dall'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, riconducono il potenziale operativo dei consulenti automobilistici a quello che era sino alla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, atteso che la procedura introdotta dall'articolo 94, 2^ comma, era sconosciuta al codice del 1959 (si vedano al riguardo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e l'articolo 59 del testo unico n. 393/59). In buona sostanza gli operatori protestano perche' l'amministrazione sottrarrebbe loro una competenza di cui non sono mai stati titolari nel passato, e di cui non sarebbero stati titolari neppure per il breve arco di tempo intercorso tra l'entrata in vigore del nuovo codice ed oggi, se la necessita' di varare comunque le nuove norme, in tempi ristrettissimi, non avessero impedito di poter concordare con gli enti interessati (consiglio nazionale del notariato, associazione comuni) le procedure ora proposte dal testo dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione. La presenza delle 12.000 imprese e societa' di consulenza automobilistica con 60.000 addetti testimonia come la consistenza di questa categoria sia stata raggiunta sotto la vigenza del codice del 1959 che non prevedeva la procedura, alla cui abolizione si vorrebbe imputare un presunto danno alla categoria. Quanto sopra premesso si ribadisce che la riformulazione dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada ha dato piena attuazione alla volonta' del legislatore di stabilire un corretto e semplice rapporto tra l'amministrazione ed il cittadino, cosi' come indicato nella legge delega. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.



 
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  • Politica, cultura e società
    La procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio di Giulio Andreotti per associazione mafiosa. Muore Giovanni Goria, già Presidente del Consiglio e più volte ministro.

mercoledì 1° giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton si reca in visita ufficiale in Italia in vista della preparazione del vertice dei 7 Paesi più industrializzati, che si terrà a luglio a Napoli.