Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00892 presentata da ROTUNDO ANTONIO (PROG.FEDER.) in data 19940525
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: l'articolo 11 della circolare del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 4 del 26 gennaio 1993, dispone che "a partire dal 1994 le istituzioni dovranno essere dotate di un organico orchestrale (con rapporto di lavoro regolato da contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) per il periodo di attivita' che non puo' essere comunque inferiore ai 5 mesi previsti dalla legge; l'Amministrazione provinciale di Lecce perdura, unica in Italia insieme con Bari, nella gestione diretta dell'Istituzione concertistica orchestrale, gestione che si manifesta sempre piu' inadeguata ed inefficiente; e' necessario ed urgente procedere alla costituzione di una apposita azienda speciale, a cui trasferire la gestione dell'ICO e porre cosi' termine ad una condizione precaria che nuoce gravemente all'orchestra, ai professori d'orchestra ed al restante personale; nonostante tale situazione si trascini da tempo e nonostante diversi pronunciamenti in tal senso da parte della commissione consiliare competente e dello stesso consiglio provinciale (delibera C.P.202 del 15 dicembre 1993) a tutt'oggi non appaiono comprensibili le ragioni dell'inerzia dell'Amministrazione provinciale -: quali iniziative intenda assumere per porre fine all'attuale situazione e dare un assetto definitivo e stabile all'ICO di Lecce. (4-00892)
In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue. L'ICO (Istituzione Concertistica Orchestrale) di Lecce ha ottenuto sin dal 22 ottobre 1982 il riconoscimento di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, quale istituzione come complesso stabile o semi stabile a carattere professionale, che svolge annualmente almeno 5 mesi di attivita'. Conseguentemente detta istituzione ha sempre beneficiato delle sovvenzioni statali previste per tali organizzazioni. Tuttavia, a seguito di sopravvenute difficolta' nell'individuazione del numero delle unita' minime delle orchestre da camera e sinfoniche, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare n. 8 del 26 marzo 1994 ha sospeso l'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 11 della circolare n. 4 del 26 gennaio 1993 del Ministero del turismo e dello spettacolo, dove in riferimento all'individuazione del numero delle unita' di persone per le orchestre, stabilisce che: "tale organico non potra' essere inferiore a quaranta unita' salvo che per le orchestre da camera, per le quali le unita' non potranno essere inferiori a venticinque". Quanto alle difficolta' di gestione di una istituzione concertistica da parte di un ente pubblico, si ritiene che esse non siano da collegare con le disposizioni normative sopra citate. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Letta.