Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00931 presentata da MUZIO ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940525

Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: con lettera datata 25 marzo 1994 da parte del Ministero dell'ambiente veniva negato il riconoscimento alla Associazione esposti amianto (AEA) quale associazione ambientalista di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; l'Associazione esposti amianto e' a carattere nazionale ed e' presente in molte regioni. Queste sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia; lo statuto dell'AEA stabilisce che: 1) l'Associazione e' autonoma dai partiti, dai sindacati, da ogni centro di potere; 2) afferma che in relazione all'attuale livello di conoscenza scientifica definita dall'esperienza di migliaia di morti e di malati, non esiste alcun livello di soglia che garantisca una sicurezza per la salute; l'Associazione si prefigge: a) l'abolizione dell'amianto (o asbesto) in ogni sua forma: estrazione, impiego produttivo, commercializzazione, trasporto; b) di conoscere e studiare i cosiddetti "sostituti dell'amianto", che si ritiene non debbano essere utilizzati, se non e' chiara la dimostrazione della loro innocuita'; c) di contrastare ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa dei consumi, delle merci e dei profitti e che, come tale, escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute ed alla sua tutela individuale e collettiva; l'AEA fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dall'Organizzazione mondiale della sanita'; l'AEA ha acquistato una rilevanza internazionale in seguito alla fondazione a Strasburgo nel giugno 1992 della Ban Asbestos Europe Federation; nell'aprile 1993 ha organizzato a Milano un convegno europeo aperto da una relazione del prof. Tomatis, direttore, in quel periodo, della Agenzia internazionale di ricerche sul cancro di Lione; mentre il Ministero dell'ambiente si pronunciava contro l'ammissibilita' dell'AEA, quale associazione ambientalista, il Ministero del lavoro del Brasile, tramite il suo FUNDACENTRO invitava l'AEA a portare la propria esperienza ad un convegno internazionale organizzato a San Paolo del Brasile nei giorni 28/29/30/ del 1994 dal titolo: Amianto: uso controllato o messa al bando? nel quale interveniva Fulvio Aurora, responsabile della BAEF per l'Italia; numerosissime sono state le iniziative dell'AEA attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze stampa, difesa di lavoratori esposti colpiti da patologie da amianto o fibre artificiali, elaborazione di progetti di legge, eccetera; il Ministero dell'ambiente, nonostante ripetuti inviti alle iniziative promosse dall'AEA, non vi ha mai partecipato -: quali i motivi abbiano portato il Ministero dell'ambiente al mancato riconoscimento dell'AEA quale associazione ambientalista; se non ritenga opportuno, visto il ruolo, le iniziative qualificate in Italia, il riconoscimento internazionale, dell'Associazione esposti amianto, rivedere la scelta negativa nei confronti della Associazione stessa; i motivi per cui il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di non dover mai partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione esposti amianto; se non ritenga di rispondere positivamente alla richiesta dell'AEA di essere inserita nella Commissione nazionale di cui all'articolo 4 della legge n. 257 del 1992. (4-00931)

Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica quanto segue: 1. Come e' noto l'articolo 13 della L. 349/86 prevede che il Ministro dell'ambiente provveda, con proprio decreto e previo parere del Consiglio nazionale dell'ambiente, ad individuare "sulla base delle finalita' programmatiche" le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni. Il generico riferimento legislativo alla finalita' statutaria della protezione ambientale ha reso necessaria l'individuazione, per la via interpretativa, di specifici criteri discriminanti che consentissero una piu' netta demarcazione delle associazioni ambientalistiche aventi effettivamente titolo al riconoscimento previsto dal citato articolo 13. Da questo punto di vista, e' apparso rispondente alla ratio della legge interpretare il riferimento alla finalita' della protezione ambientale nel senso piu' ampio del termine, ritenendo inclusi nell'ambito di operativita' della norma soltanto quei soggetti che abbiano come fine istitutivo la protezione della qualita' dell'ambiente nella sua globalita'. La specifica della protezione dell'ambiente in senso globale, comunque da testimoniare, deve risultare, in questo senso, centrale e prevalente rispetto agli eventuali altri fini perseguiti dall'associazione. Da questo punto di vista, si ritiene che la centralita' e globalita' del fine della protezione ambientale debba essere individuata non soltanto attraverso la lettura del testo statutario ma altresi' attraverso una approfondita valutazione della concreta attivita' posta in essere dalle associazioni ambientalistiche in senso lato. Sulla base di tale impostazione, si e' ritenuto dovessero essere escluse dal novero delle associazioni aventi diritto al riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 tutte quelle associazioni che non abbiano tra i fini principali della loro costituzione la protezione dell'ambiente ma considerino quest'ultima come un mero corollario di altre attivita', come pure tutte le organizzazioni caratterizzate da finalita' ed interessi eccessivamente settoriali, ancorche' strumentali o collegati alla protezione dell'ambiente. Appunto questo e' il caso della summenzionata "Associazione esposti all'amianto". Gia' la semplice lettura dello Statuto della associazione consente, infatti, di rilevare come suo specifico fine istitutivo sia il perseguimento di un obiettivo in senso lato "ambientalistico" estremamente mirato e specialistico: "l'abolizione dell'amianto (o asbesto) in ogni sua forma: estrazione, impiego produttivo, commercializzazione, trasporto" e lo studio dei cosiddetti "sostituti dell'amianto". Solo in terza battuta e' possibile trovare nell'enunciazione delle finalita' statutarie un generico e residuale riferimento a piu' ampie attivita' di protezione ambientale, laddove si dice che "l'Associazione e' contro ogni concezione dello sviluppo, come mera crescita quantitativa di consumi, merci e profitti, che come tale escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute e la sua tutela individuale e collettiva, oltre che la salubrita' ambientale, subordinandolo ad interessi di qualsiasi altra natura". A conferma della impostazione estremamente settoriale della associazione possono essere ricordate, altresi', le specifiche attivita' svolte negli ultimi anni, quali risultano dalla documentazione agli atti dello scrivente servizio: organizzazione di convegni sul tema; sostegno ai lavoratori esposti agli effetti dell'amianto o colpiti da patologie da amianto o fibre artificiali e relativa costituzione di parte civile; ricerche scientifiche sui danni prodotti dall'amianto e sui possibili sostituti dell'amianto; pubblicazione di bollettini annuali e volantini informativi sulle attivita' dell'associazione. Si tratta, come e' evidente, di un'attivita' che ancorche' ampiamente diversificata nelle sue forme di espressione appare caratterizzata da un unico nucleo di interesse, pienamente coincidente con le esplicite finalita' statutarie. 2. L'articolo 13 della citata legge n. 349/86 prevede, inoltre, come ulteriore requisito per il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale la radicata presenza sul territorio (in almeno cinque regioni), la continuita' di azione e la sua rilevanza esterna. Per evitare che il riferimento alla presenza sul territorio si traduca in un riscontro puramente formale, questa amministrazione ha ritenuto essenziale e conforme alla ratio della norma procedere di volta in volta ad una valutazione del tipo di radicamento sociale e territoriale realizzato e documentato dalle associazioni. Da questo punto di vista sono stati individuati come requisiti necessari la presenza in ciascuna regione di nuclei consistenti di associati e di almeno un ufficio regionale, nonche' una consistente distribuzione delle attivita' sul territorio della regione. Entrambi i requisiti appaiono scarsamente soddisfatti dalla associazione in parola che conta soltanto 700 iscritti su tutto il territorio nazionale e risulta priva di sedi regionali autonome ed esclusive, trovando ubicazione presso altre associazioni o addirittura presso abitazioni civili. Per quel che concerne, invece, il requisito della "rilevanza esterna" si ritiene che esso implichi la capacita' delle associazioni ambientalistiche di suscitare interesse e coinvolgimento da parte dell'opinione pubblica attraverso lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. Anche sotto questo profilo, dunque, l'associazione in parola appare priva dei requisiti necessari per il riconoscimento ministeriale, avendo svolto prevalentemente attivita' di studio e ricerca nel proprio ambito di interesse, che ancorche' scientificamente ed istituzionalmente rilevanti non sembrano caratterizzate da quella capacita' di attrazione sociale alla quale implicitamente fa riferimento la lettera dell'articolo 13. Ne' sembra sufficiente, a dimostrare il possesso del suddetto requisito, la menzionata partecipazione come parte civile in numerosi processi a fianco di lavoratori esposti all'amianto o colpiti da patologie di amianto o fibre artificiali, tenuto conto della limitata dimensione di pubblicita' raggiunta anche da tali attivita'. 3. Come e' prassi costante del Ministero dell'ambiente, l'istanza di riconoscimento ai sensi del citato articolo 13 presentata dall'Associazione esposti all'amianto e' stata sottoposta ad una preliminare istruttoria da parte del competente servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero, che sulla base delle argomentazioni sopra menzionate ha ritenuto di dover giungere ad una proposta di reiezione dell'istanza. La motivaizone addotta nella suddetta proposta di reiezione conteneva, tra l'altro, i passi di seguito riportati: "Non sussiste la finalita' di protezione dell'ambiente, inteso in termini generali e complessivi. L'associazione si batte per l'abolizione dell'amianto, un'ottica essenzialmente di tutela del lavoratore esposto in prima persona e direttamente agli effetti nocivi del minerale. Non si ritiene pertanto che il limitato scopo statutario possa far assurgere l'Associazione esposti all'amianto ad associazione di protezione ambientale. Ad abundantiam si fa notare che nel questionario i soci sono indicati in numero di 700 e che le sedi regionali menzionate non sono autonome ed esclusive dell'Associazione. Infatti la sede legale e' in Milano presso medicina democratica; la sede regionale del Piemonte e' presso l'ARCI UISP; la sede in Emilia-Romagna e' presso la Lega ambiente; alcune altre sedi sono ubicate in abitazioni civili. Cio' dimostra una mancanza di autonoma e significativa presenza a livello interregionale. Pertanto si e' ritenuto che l'associazione non potesse aspirare al richiesto riconoscimento, per carenza dei requisiti fondamentali di legge". Completata tale preliminare attivita' istruttoria, l'istanza in parola e' stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dell'ambiente e da questo discussa nella propria seduta del 28 ottobre 1993. Nel corso di tale riunione, l'Ufficio di Presidenza ha avuto modo di prendere direttamente in esame tutta la documentazione dell'associazione disponibile agli atti di questa amministrazione, come e' espressamente ricordato nel verbale della relativa seduta. Sulla base di tale diretta ed immediata cognizione, l'ufficio di Presidenza ha ritenuto di dover esprimere parere contrario all'accoglimento dell'istanza in parola, rilevando la mancanza dei requisiti di legge, "sia in relazione al fine statutario limitato all'abolizione dell'amianto dai processi produttivi, sia per la ristretta base sociale, sia per la mancanza del requisito della effettiva presenza interregionale". L'istanza di riconoscimento presentata dall'Associazione esposti all'amianto e' stata da ultimo sottoposta alla valutazione del Consiglio nazionale dell'ambiente nell'adunanza plenaria tenutasi in data 26 gennaio 1994. Come risulta dal verbale della riunione in parola, i risultati dell'attivita' istruttoria svolta dall'ufficio di Presidenza sono stati preliminarmente illustrati dal dottor Daniele Ravenna, Vice-Presidente del Consiglio nazionale dell'ambiente, che, dopo aver esposto il modus procedendi seguito nella valutazione delle istanze, ha illustrato per ciascuna associazione le indicazioni di parere formulate dall'Ufficio di Presidenza, relazionando sulle motivazioni poste alla base delle stesse. Per quel che concerne specificamente l'Associazione esposti all'amianto, il Consiglio nazionale dell'ambiente dopo aver ascoltato la relazione svolta dal dottor Ravenna ha ritenuto a maggioranza di doversi conformare alla indicazione formulata dall'Ufficio di Presidenza, esprimendo parere contrario all'accoglimento della istanza e facendo integralmente proprie le motivazioni espresse dallo stesso ufficio nel verbale della riunione del 28 ottobre 1993. E' appunto sulla base di tale responsabile e dovuto parere che il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto in data 11 marzo 1994, ha respinto la istanza di riconoscimento in parola, ritenendo opportuno adeguarsi al parere reso dal Consiglio nazionale dell'ambiente e dunque, per relationem, alla proposta motivata formulata dal Consiglio di Presidenza nella citata seduta del 28 ottobre 1993. 4. Per quel che concerne la mancata partecipazione del Ministero dell'ambiente alle iniziative promosse dalla Associazione esposti all'amianto, non risulta - ne' rientrerebbe nel suo naturale ambito di competenza - alcuna proposta in tal senso presentata dall'associazione in parola. 5. Per quel che riguarda, infine, l'ultimo punto della interrogazione in parola, si ricorda che la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto) e' istituita con decreto del Ministro della sanita' e presieduta dallo stesso. Questa amministrazione partecipa ad essa soltanto attraverso la designazione di due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, di competenza del Ministro dell'ambiente. Rientra, inoltre, tra i componenti della stessa, ai sensi del citato articolo 4, un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge n. 349/86. Non e' chiaro, pertanto, a che titolo e in quale forma, allo stato attuale degli atti, l'Associazione esposti all'amianto potrebbe essere chiamata a far parte della Commissione in parola, cosi' come richiesto nell'interrogazione cui si risponde. Il Ministro dell'ambiente: Matteoli.



 
Cronologia
sabato 21 maggio
  • Politica, cultura e società
    La procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio di Giulio Andreotti per associazione mafiosa. Muore Giovanni Goria, già Presidente del Consiglio e più volte ministro.

mercoledì 1° giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton si reca in visita ufficiale in Italia in vista della preparazione del vertice dei 7 Paesi più industrializzati, che si terrà a luglio a Napoli.