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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00836 presentata da ZOCCHI LUIGI (LEGA NORD) in data 19940525

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la Commissione Unica del Farmaco con provvedimento del 18 aprile 1994 ha provveduto ad aggiomare le "Note" con le quali erano stati contrassegnali dalla Commissione stessa alcuni farmaci in occasione del proprio precedente provvedimento del 30 dicembre 1993; tali "Note" esplicative, per precisazione della stessa Commissione Unica del Farmaco formulata nel citato provvedimento del 18 aprile 1994, hanno il solo "...scopo specifico di definire l'indicazione all'uso di alcuni farmaci"; l'ossigeno terapeutico, sia nella forma gassosa che in quella liquida, e' contrassegnato, nel piu' delle volte richiamato provvedimento del 18 aprile 1994, con la "Nota 58" del segnente tenore: "Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano adottano misure idonee ad assicurare la diretta distribuzione dell'ossigeno terapeutico, da parte delle strutture pubbliche, agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, in sostituzione o, in caso di pratica impossibilita', in aggiunta al sistema di dispensazione tramite le farmacie aperte al pubblico"; l'ossigeno terapeutico e' un medicinale incluso nella tabella n. 2 della Farmacopea ufficiale e come tale ne e' prevista la detenzione obbligatoria in farmacia; l'ossigeno terapeutico, in ambedue le forme di presentazione fisica, e' sinora acquisibile presso ciascuna delle 16.000 farmacie, pubbliche e private, aperte al pubblico, tutte convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; il prelievo dell'ossigeno terapeutico presso le farmacie comporta le garanzie di ua servizio permanentemente accessibile e di un'obbiettiva sicurezza terapeutica, assicurata, anche nell'ipotesi di consegna del medesimo a domicilio dell'assistito, dal controllo del farmacista, il professionista a cio' espressamente abilitato -: se rientri nelle competenze della Commissione Unica del Farmaco riservare alle strutture pubbliche la distribuzione dell'ossigeno terapeutico direttamente agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale in sostituzione ovvero in aggiunta al sistema di dispensazione tramite le farmacie, pubbliche e private, aperte al pubblico; se, in caso affermativo, la C.U.F. abbia adottato una procedura coerente con quanto precisato dalla C.U.F. stessa in ordine alla finalita' delle "Note" di cui si e' detto in premessa; se, quanto meno, non si ritenga opportuno che la C.U.F. avrebbe dovuto accompagnare la "Nota 58" con idonea motivazione; se sul piano dell'assistenza farmaceutica, la prevista riserva a favore delle strutture pubbliche della distribuzione dell'ossigeno terapeutico - spesso necessarie in condizioni di assoluta urgenza - non conporti un pesante aggravio nei confronti del cittadino, costretto a rivolgersi esclusivamente alle strutture pubbliche autorizzate, che nella maggior parte dei casi versano in situazione di inadeguatezza rispetto ai loro compiti istituzionali; se, sul piano prettamente economico, la "Nota 58" comporterebbe alcuna effettiva economia, considerati i rilevanti costi di personale, organizzativi e logistici che l'attuazione della "Nota 58" medesima richiederebbe da parte delle strutture pubbliche, per fornire, in ultima analisi, un servizio di gran lunga meno funzionale rispetto a quello assicurato dalle farmacie convenzionate. (4-00836)

In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato deve precisarsi quanto segue. Con il provvedimento del 18 aprile 1994, richiamato nell'interrogazione, la "Commissione unica del farmaco" "CUF", che aveva gia' definito la "riclassificazione" delle specialita' medicinali autorizzate, in attuazione dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha anche provveduto a rielaborare ed a puntualizzare il testo delle relative "note", come quelle che - secondo gli intendimenti della stessa Commissione - devono considerarsi dirette a subordinare a precise condizioni la dispensabilita' di taluni farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale. E', appunto, in tale specifico contesto che la "CUF" ha ritenuto opportuno dedicare un'apposita nota anche all'"ossigeno terapeutico", nota che non aveva ne' potrebbe avere - evidentemente - un valore precettivo, ma ha soltanto un significato esortativo nei confronti delle regioni e delle province autonome per l'adozione di misure atte a garantire, anche parzialmente, forme alternative di distribuzione dell'ossigeno terapeutico attraverso strutture pubbliche. E' doveroso sottolineare, comunque, che la Commissione e' stata indotta ad esprimere tale indicazione dall'aver acquisito dati probanti sulle notevoli economie realizzate in alcune parti del territorio nazionale, rispetto ai costi normalmente connessi alla consueta erogazione dell'ossigeno terapeutico attraverso le farmacie, dopo l'attivazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche di idonei sistemi di approvvigionamento diretto e di distribuzione del prodotto. Non va dimenticato, d'altra parte, che la "nota" di cui trattasi, contrassegnata con il n. 58, non comporta di per se' alcuna eliminazione o sospensione della possibilita' di erogazione dell'ossigeno terapeutico, da parte delle farmacie aperte al pubblico, in regime di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale. Neppure risulta, in tal senso, che qualche regione, a tutt'oggi, abbia previsto un sistema di erogazione dell'ossigeno interamente riservato alle proprie strutture sanitarie pubbliche e percio tale da precludere - come paventato nell'interrogazione - il ricorso da parte degli utenti/assistiti al consueto approvvigionamento presso le farmacie. Il Ministro della sanita': Costa.



 
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