Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00813 presentata da MUZIO ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940525
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la situazione degli agenti di polizia penitenziaria della regione Piemonte e in particolare Cuneo, Alessandria-Asti-Torino sta diventando insostenibile; a fronte di un aumento costante della popolazione carceraria, corrisponde un trattamento sempre meno rispettoso dei diritti individuali, primo tra tutti il diritto alla sicurezza personale, messa in forse dalla costante paura delle sommosse, che potrebbero insorgere se si confermassero le restrizioni per i detenuti; i turni hanno una scarsa programmazione tanto che se qualcuno si ammala altri non possono usufruire del riposo festivo o delle ferie, per le carenze di organico che si perpetuano; dall'11 gennaio 1991, cioe' da 17 mesi, e' in vigore la legge n. 395 del 1990, che ha smilitarizzato il Corpo; entro luglio 1991 dovevano essere emanati i regolamenti attuativi della legge, mentre si applica ancora il regolamento per il disciolto Corpo degli agenti di custodia costituito nel lontano 1937; chi ha il potere all'interno degli istituti continua ad esercitarlo con piglio militare ed anche con pressioni; dal 1970 lo Statuto dei lavoratori e' diventato legge dello Stato mentre gli agenti di custodia stanno ancora attendendo diritti uguali a milioni di lavoratori -: quali provvedimenti i Ministri competenti intendano adottare affinche' sia assicurato un organico sufficiente a tutti gli istituti (41 dei quali non possono aprire) e affinche' siano rispettati i diritti fondamentali, cioe' i riposi, le ferie, turni accettabili, ed un lavoro che rispetti la personalita' umana; quali provvedimenti si intendano adottare perche' siano rispettate le liberta' sindacali e di parola, comprese le interviste alla stampa fatte oggetto di quesiti ministeriali fatti da parte di direttori; quali provvedimenti vogliano adottare affinche' tra sovraintendenti ed agenti ci sia collaborazione proficua e piu' non si verifichi che un agente venga punito con la riduzione dello stipendio, "perche' nel corso della conferenza di servizio teneva le braccia conserte"; se il ministro intenda emanare e in quali tempi, i decreti attuativi della riforma ed il regolamento organico al fine di regolare i rapporti tra "preposti" e subordinati con norme certe. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto rimasto privo di riscontro nella XI legislatura, n. 4-02979 del 4 luglio 1992. (4-00813)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue. La legge 15 dicembre 1990, n. 395, che ha profondamente modificato e rinnovato l'amministrazione penitenziaria, ha previsto agli articoli 5 (comma 5), 14 (comma 1), 17, 21, 25 (comma 8), 30 (comma 4) e 40 (comma 2), la emanazione di provvedimenti legislativi al fine di consentire una concreta attuazione di alcuni principi fondamentali della riforma, quali il transito del personale preposto ad attivita' amministrative e contabili ad altre qualifiche funzionali, l'ordinamento del personale, la creazione dell'istituto superiore di studi penitenziari, la determinazione delle sanzioni disciplinari e la regolamentazione del relativo procedimento, il passaggio degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia ad altri ruoli, le attribuzioni del Dipartimento come organo centrale e quelle degli organi decentrati e periferici, la questione delle funzioni dirigenziali e della compresenza di magistrati e funzionari nel Dipartimento. Le relative norme della legge 395/90 avevano stabilito, per l'emanazione dei decreti legislativi, il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad eccezione del decreto legislativo di cui all'articolo 25, comma 8, per il quale il termine era stato invece fissato in tre mesi. La previsione del particolare procedimento prescritto dall'articolo 28 della legge 395/90 per l'emanazione dei provvedimenti ha comportato il superamento dei termini originariamente stabiliti, quantunque l'amministrazione penitenziaria avesse provveduto a predisporre gli schemi dei decreti in tempo utile. Il termine previsto dalla legge e' stato, pertanto, prorogato per ben due volte, dapprima con l'articolo 19, comma 1, della legge 321/1991, al 31 ottobre 1991, e poi dall'articolo 1, comma 2, della legge 172/1992, al 31 ottobre 1992. Quindi, in data 30 ottobre 1992, sono stati emanati tutti i decreti legislativi previsti dalla legge di riforma, di seguito indicati: Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, "Attribuzioni degli organi centrali dell'amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari a norma dell'articolo 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395."; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 445, "Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'articolo 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395."; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446, "Istituzione dell'istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 447, "Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 448, "Accesso del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma dell'articolo 5, comma 5, della medesima legge."; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.". Si fa, altresi', presente che in attuazione delle altre norme previste dalla legge 395/90 sono stati emanati gli altri provvedimenti, di seguito riportati: Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 "Comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'amministrazione penitenziaria", articolo 40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435, "Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' delle modalita' di custodia, spiegamento, trasporto e riparazione e rinnovazione di essa", articolo 7, comma 1; Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria", articolo 7, comma 3; Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 7 giugno 1993 "Determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso", articolo 7, comma 4. Per quanto concerne, invece, l'emanazione, con Decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria, previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge di riforma, si fa presente che un primo schema di detto Regolamento e' gia' stato diramato, per il concerto, ai Ministeri interessati nel mese di giugno del 1993. Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Pubblica Istruzione hanno espresso la loro piena adesione, mentre i Ministeri della Difesa, dell'Interno e del Tesoro hanno formulato alcune osservazioni. Attualmente, e' in corso la riformulazione dello schema in questione al fine di integrarlo con ulteriori previsioni che disciplinino nel dettaglio i vari servizi, tenendo conto di quanto rappresentato nel frattempo dalle OO.SS. nonche' delle osservazioni formulate dai citati Ministeri. Si rappresenta, ad ogni modo, che successivamente all'entrata in vigore della legge 395/90, al fine di consentire una prima ed immediata attuazione dei principi piu' innovativi della riforma, soprattutto con riguardo all'esercizio dei diritti sindacali previsti dall'articolo 19 della legge medesima, questo Dicastero ha emanato diverse circolari. Infine, per quanto riguarda le dotazioni organiche del personale di Polizia penitenziaria presso gli istituti Penitenziari di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino "Le Nuove" e Torino "Le Vallette", si informa che prestano servizio nei detti istituti rispettivamente 48, 194, 266, 134 e 836 appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria cui si aggiungono 31 unita' di Polizia penitenziaria femminile presso l'istituto di Alessandria, 3 unita' presso l'istituto di Cuneo e complessive 97 unita' presso gli istituti "Le Nuove" e "Le Vallette" di Torino. Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.