Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00911 presentata da SCHETTINO FERDINANDO (PROG.FEDER.) in data 19940525
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge n. 1089/68, rifusa nell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 218/78 (testo unico delle leggi per il Mezzogiorno) prevede lo sgravio parziale dei contributi INPS; l'articolo 6, commi dal 9 al 13 della legge 389/89 prevede la non concessione degli sgravi INPS a quelle imprese che non applicano i controlli collettivi nazionali del lavoro; gli ispettori dell'INPS di Avellino verbalizzano e recuperano gli sgravi di cui sopra alle imprese artigiane edili e alle cooperative di produzione e lavoro edili che hanno applicato in toto i controlli, ma non hanno accantonato presso le casse edili la "gratifica natalizia, le ferie ecc." pagandole direttamente al lavoratore, o accantonandole presso gli istituti bancari per erogarle successivamente ai lavoratori; le aziende non accantonano la gratifica natalizia ecc. (pari al 18 per cento del salario dei lavoratori) presso le casse edili per non sopportare un altro onere del 10 per cento circa dei salari pagati ai lavoratori; l'Ispettorato provinciale del Lavoro di Benevento, con nota 1478 ha chiarito che l'obbligo previsto all'articolo 34 del CCNL 24 luglio 1959 dichiara: non soggette ai predetti accantonamenti le imprese artigiane, in quanto il medesimo CCNL non trova applicazione nei confronti delle imprese aventi tale natura, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 70 dell'8 giugno 1963; i lavoratori hanno piu' interesse a ricevere direttamente detto accantonamento retributivo anziche' aspettare la fine dell'anno, periodo in cui la cassa edile rimborsa al lavoratore quanto ha accantonato il datore di lavoro per loro conto; la Corte costituzionale, con sentenza del 4-13 luglio 1963, n. 129, ha dichiarato illegittimo l'articolo 34 del CCNL, che imponeva l'accantonamento della gratifica natalizia, ecc., presso le casse edili: la sentenza rende obbligatorio l'accantonamento solo per gli iscritti alle associazioni sindacali; l'INPS di Avellino nel 1993 ha assunto tale atteggiamento perche' e' governato per il 51 per cento dai sindacati, che, pertanto sono diventati i veri padroni delle casse edili; bisogna accertare quali siano i rapporti che si sono instaurati tra i sindacati e le casse edili; bisogna provvedere a dare ossigeno alle piccole imprese, che stanno morendo con gran danno per l'economia della zona; l'Ordine dei Ragionieri di Avellino, tramite il suo Presidente dottor Di Milia Giuseppe Antonio, ha denunciato lo stato di disagio delle imprese edili e delle cooperative di produzione e di lavoro edile -: se il Ministro ritiene di dover intervenie per fermare l'operato dell'INPS di Avellino che, con l'atteggiamento suesposto, sta, di fatto, distruggendo le piccole aziende artigiane e le piccole cooperative edili presenti nella provincia. (4-00911)