Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00992 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940601
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con sorprendente anticipo sulla data fissata (6 luglio 1994) e senza alcuna pubblicita' da parte della stampa, che pure si era rivelata straordinariamente attenta per casi di assai minor importanza, il 22 aprile si e' aperto presso il tribunale di Milano il procedimento penale contro Franco Abruzzo, caporedattore centrale de Il Sole 24 Ore e presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia; insieme al suo collaboratore, Sandro Caporali, il presidente Abruzzo e' accusato di malversazione ai danni della regione Lombardia dal Pm Piercamillo Davigo (pool Mani Pulite); dopo un lungo interrogatorio dell'Abruzzo stesso, il giudice Cappelleri ha chiuso l'udienza del 22 aprile aggiornando il dibattimento al 27 maggio quando verranno ascoltati i testi dell'accusa -: 1) se in considerazione della delicatezza del ruolo svolto dall'Abruzzo nell'ambito dell'Ordine dei giornalisti siano stati assunti provvedimenti cautelativi a tutela dell'onorabilita' e credibilita' dell'Ordine stesso; 2) se la Procura generale competente, stante la gravita' delle accuse che pendono sul capo dell'Abruzzo, abbia a suo tempo avviato un procedimento a carattere disciplinare nei confronti di quest'ultimo; 3) se non ritenga il Ministro di grazia e giustizia vista la molteplicita' degli esposti levatisi negli ultimi anni contro l'Abruzzo stesso, di avviare un'indagine sull'attivita' dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. (4-00992)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. La trattazione del procedimento penale a carico di Franco Abruzzo, imputato del reato di cui agli articoli 1 10-318-bis c.p., gia' fissata per il giorno 6 luglio 1994, e' stata anticipata, con provvedimento del Presidente della V sezione penale del tribunale di Milano, al 12 aprile 1994, a seguito di istanza del difensore del dottor Abruzzo, in luogo di altro procedimento previsto per tale udienza e poi definito avanti al G.I.P. con rito abbreviato. Il dibattimento si e' svolto in piu' udienze tenute il 2 aprile, il 17 maggio ed il 15 e 22 giugno 1994 e si e' concluso con sentenza di condanna del dottor Abruzzo alla pena di mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa. L'imputazione concerne fatti del mese di ottobre 1990, commessi dal dottor Abruzzo, nella qualita' di presidente dell'Associazione "Walter Tobagi" per la formazione al giornalismo, in concorso con altra persona. L'addebito consiste nell'avere gli imputati ricevuto un finanziamento di lire 10 milioni dalla regione Lombardia per l'organizzazione di un corso di formazione per giornalisti jugoslavi senza comunicare all'ente erogatore che il corso era gia' stato finanziato, con l'esborso di lire 13 milioni dall'Universita' Popolare di Trieste, nonche' nell'aver predisposto un falso consuntivo delle spese nel quale le stesse erano indicate in lire 10.084.577 a fronte di oneri realmente sostenuti di poco superiori a lire 6 milioni. In sostanza gli imputati avrebbero omesso di destinare la somma di lire 10 milioni, versata dalla regione Lombardia all'attivita' di pubblico interesse per la quale era stata erogata. Secondo quanto accertato dal tribunale di Milano la detta somma sarebbe stata accantonata su di un conto fruttifero intestato all'Associazione Tobagi, andando cosi' ad incrementare il patrimonio di tale ente. Si aggiunge che i fatti contestati, per i quali e' intervenuta condanna in primo grado, sono stati commessi dal dottor Abruzzo nell'indicata qualita' di presidente dell'Associazione Tobagi e non nella veste di Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Per l'episodio oggetto del procedimento penale di cui sopra pende a carico del dottor Abruzzo, davanti al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, un procedimento disciplinare in atto sospeso fino alla sentenza definitiva. Invero, ai sensi dell'articolo 58 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto salvo che per lo stesso fatto risulti promosso procedimento penale nel qual caso il termine suddetto decorre dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza. Nella specie, avendo il GIP di Milano disposto il rinvio a giudizio del dottor Abruzzo il 21 ottobre 1992, la prescrizione dell'azione disciplinare e' rimasta sospesa da tale data. Nessun provvedimento cautelare e' stato adottato a carico del dottor Abruzzo giacche' la citata legge 69/63 non prevede la possibilita' di applicazione di tali misure in pendenza del procedimento disciplinare. Il dottor Abruzzo, dopo la condanna in primo grado, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, dimissioni peraltro respinte dallo stesso Consiglio nella seduta del 30 giugno 1994. Si comunica, infine, che gli approfonditi accertamenti disposti dal Ministero di grazia e giustizia sull'attivita' dell'Ordine lombardo non hanno evidenziato elementi idonei a giustificare, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 69 del 1963, il provvedimento di scioglimento del consiglio regionale. Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.