Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00037 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940601
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati a norma dell'articolo 107 della Costituzione, per sapere - premesso che: si e' assistito all'indecoroso scaricabarile di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella vicenda della manifestazione degli skinhead, tenutasi il 14 maggio 1994 a Vicenza, con la tacita ed omissiva protezione della magistratura, nonostante che questura, prefettura, polizia, magistratura e lo stesso Ministro degli interni fossero a conoscenza della situazione ed avessero elementi, non solo per impedire il raduno, ma anche per prevenire l'ulteriore formazione di organizzazioni di simile stampo -: se non ritenga di dover promuovere l'azione disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura nei confronti del sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Vicenza, dottor Paolo Pecori, per le dichiarazioni pubblicamente rese di non voler esercitare l'azione penale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda della manifestazione degli skinhead, tenutasi il 14 maggio 1994 nella cittadina berica, regolarmente autorizzata dal Questore Romano Argenio; inoltre gli interpellanti ritengono vi sia stata da parte del magistrato la violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, sancito dall'articolo 112 della Carta costituzionale, oltretutto contravvenendo ai doveri di riservatezza e di segretezza dovuti, almeno nella fase preliminare delle indagini, dal pubblico ministero procedente; se non ritenga di dover promuovere l'azione disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura nei confronti del procuratore capo, dottor Gianfranco Candiani, che ha omesso, quale capo dell'ufficio, di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato, perche' fosse esercitata l'azione penale nelle forme corrette, avallandone pubblicamente l'operato; se il Ministro intenda rispondere al bisogno di legalita' diffuso nel Paese, ritenuto che i magistrati sono tenuti al rigoroso rispetto della legge, processuale e sostanziale, anche quando non la condividono. La legge Scelba potra' essere abrogata. Ma, fintanto che e' legge dello Stato non puo' essere disapplicata a discrezione della magistratura requirente. E cio' senza tener conto della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale di New York del 7 marzo 1966, ratificata con legge dello Stato del 13 ottobre 1975, n. 654 e dal decreto-legge n. 122/93, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) avendo lo stesso dottor Pecori, quale titolare di una precedente indagine (in relazione alla quale, sembra, voglia richiedere l'archiviazione), accertato che la sedicente associazione culturale che ha organizzato la manifestazione ha diffuso in passato videocassette, pubblicazioni ed adesivi di chiara matrice razzista e xenofoba. (2-00037)