Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01014 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940601
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la normativa fiscale esistente sul prezzo di vendita dei prodotti petroliferi prevede una riduzione del prezzo al consumo per l'utilizzo da parte delle autoambulanze, con speciale riguardo a quelle utilizzate dalle Associazioni di volontariato; appare evidente come la normativa sia stata concepita nel voler riconoscere l'importanza per la collettivita' di un servizio d'urgenza quale e' quello delle autoambulanze ai fini sanitari; come "autoambulanze" si intendono strettamente "i mezzi terrestri atti al trasporto di ammalati o feriti che a tal fine sono omologati"; pero' sussiste un'altra categoria di "veicoli" e cioe' quei mezzi nautici espressamente destinati a tale uso e cosi' omologati e/o immatricolati da organizzazioni di soccorso e/o di solidarieta'; tali natanti gia' sono esentati dalla cosiddetta "tassa di stazionamento" (DL 13 maggio 1991, n. 151); per giungere ad una riduzione del prezzo del carburante per tali natanti (tenuto conto che il consumo e' superiore a quello chilometrico di veicoli terrestri, che il provvedimento sarebbe di interesse per specifiche localita' e certo non comporterebbe importanti sacrifici per l'Erario e che la voce "carburanti" e' rilevante per le associazioni di soccorso e volontariato che operano sui laghi, fiumi e mari del Paese) sarebbe necessario solo il loro inserimento al n. 14 della Tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (GU n. 203 del 30 agosto 1993) convertito con modificazioni nella legge n. 427 del 29 ottobre 1993 dopo le parole "Azionamento delle autoambulanze" con aggiunta "e delle imbarcazioni" -: considerato che l'interrogante valuta opportuno inserire tale frase nel richiamato numero 14 della citata Tabella A che diverrebbe il seguente: "14 - Azionamento delle autoambulanze e delle imbarcazioni destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministero delle finanze, nei limiti e con le modalita' stabiliti con lo stesso decreto..." (aliquota del 50 per cento di quella normale) se esistano allo studio provvedimenti orientati in tal senso. (4-01014)